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nuovo articolo: I TESTIMONI DI GEOVA E GLI ABUSI SUI MINORI

Ultimo Aggiornamento: 15/02/2020 17:21
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26/06/2018 13:49
 
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Re:
kierkegaard1, 26/06/2018 13.29:

Non sono d'accordo, pur nel rispetto del buon lavoro che hai fatto credo che almeno su questo punto si sta affermando una cosa falsa ovvero che "tutti sarebbero al corrente", cosa che non solo non è dimostrata ma è anche facilmente confutabile,



Non è necessario che tutti siano al corrente, e non è nemmeno quello che ho scritto (parlavo di maggioranza e dicevo che ciò è inverosimile non impossibile). Basta che lo siano i genitori di potenziali vittime e questo avviene per mandato dell'Ufficio centrale.


La legge è difforme da paese a paese



Concordo, probabilmente non hai letto l'articolo per intero:




Uniformità e distinguo nelle direttive ufficiali: il segreto confessionale. Ai più attenti non sarà sfuggito che, fermo restando il principio della libertà assoluta della vittima di denunciare l’abusatore, per quanto riguarda l’opportunità che gli anziani riferiscano i fatti criminosi avvenute nelle loro congregazioni alle autorità costituite si riscontrano invece delle differenze, ancorché sottili: in paesi come il Canada è considerato mandatorio, e così appare dalla lettura della relativa circolare, in altri casi sembra invece lasciato alla discrezionalità dei singoli. Di fatto alla domanda se, secondo la prassi dei testimoni di Geova, gli anziani debbano riferire o meno gli abusi, la risposta non è né ‘sì’ ne ‘no’, ma che i Testimoni si attengono a quanto disposto dalle autorità del paese in cui vivono [33] .

Questo approccio alla questione è l’unico possibile, in considerazione delle profonde differenze giuridiche esistenti da paese e paese. La definizione stessa di ‘abuso su minori’ non è universale, e può cambiare ad esempio in base all’età della vittima e del colpevole. L’ “età del consenso” per i rapporti sessuali è un parametro suscettibile di oscillazioni anche notevoli da un ordinamento all’altro [34] . Nel momento in cui scriviamo queste righe, in Italia l’età del consenso valida in tutti i casi è di 16 anni, ma una qualche forma di consenso può aversi anche a 13 in base alle circostanze (ad esempio, se un quindicenne ha rapporti con una tredicenne consenziente, non è punibile per legge). In paesi europei come Austria e Germania, l’età del consenso è di soli 14 anni.

A seconda dell’età dei soggetti coinvolti nel presunto abuso, la denuncia potrebbe dunque non solo non essere obbligatoria, ma addirittura non essere possibile. Ulteriori parametri che entrano in gioco nella materia, ovvero se vi siano l’obbligo e/o le basi per una denuncia penale, sono il ruolo professionale (es. operatore sanitario) di chi viene a sapere dell’abuso o il grado di parentela del molestatore, l’eventuale qualità di tutore di quest’ultimo e molti altri. E questo è uno dei motivi per cui si raccomanda agli anziani di contattare immediatamente i legali dell’Ufficio Centrale in casi di reati sessuali, che possono fornire la necessaria consulenza.

Altro fattore contemplato in giurisprudenza, e imprescindibile nel dibattito, è quello del segreto confessionale, ovvero il diritto/dovere alla riservatezza sui fatti raccolti nell’esercizio della confessione. La legge italiana tutela il segreto confessionale come parte del “segreto professionale”. Ecco cosa si legge nel Codice di Procedura Penale, articolo 200, comma 1:


“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria […] i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.”



I sacerdoti cattolici in Italia in forza del segreto confessionale non sono tenuti alla denuncia alle autorità, nemmeno di fatti gravi come gli abusi sui minori, e quello che ad un esame epidermico può apparire come un limite o anche una grave falla morale, è rivendicato con forza dai vertici della Chiesa come un diritto imprescindibile. Il Cardinale Bagnasco, che all’epoca della dichiarazione era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto riferimento alle linee guida della CEI sulla pedofilia (02/2016) secondo le quali ‘i vescovi non sono «pubblici ufficiali» e dunque non sono obbligati a denunciare all'autorità giudiziaria casi di abusi sessuali nei confronti dei minori che sono di loro conoscenza. “Il Vaticano prescrive di rispettare le leggi nazionali e sappiamo che la legge italiana non riconosce questo dovere”’ [35] .



______________________________________________________________________

NOTE IN CALCE



[33] Parimenti il diritto canonico della Chiesa Cattolica non prevede alcun obbligo generale di denunciare ministri accusati di atti pedofili, e anche in questo caso ci si limita ad un richiamo al rispetto dell’ordinamento vigente nello stato in cui si verificano i fatti. Le linee guida su ‘presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici’ devono ‘tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili’. - Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, Congregazione per la Dottrina della Fede, 3 maggio 2011.

[34] it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_consenso .

[35] Il Messaggero, “Pedofilia, Bagnasco: «Niente obbligo di denuncia degli abusi per rispetto delle vittime»”, articolo on-line del 29 marzo 2014.




[Modificato da EverLastingLife 26/06/2018 13:50]
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