Ammessi innanzi alla Corte di Cassazione
Con decreto legge del 31 agosto 2016, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si modifica l'art. 73 del d.l. in oggetto sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.
In particolare:
a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una
sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;
b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».
Viene quindi introdotta espressamente la possibilità di svolgere il tirocinio formativo anche innanzi la Corte di Cassazione.
Seguiremo i lavori parlamentari di conversione del decreto legge.
Luigi Levita
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