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L'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge in caso di separazione personale

Ultimo Aggiornamento: 06/09/2014 21:35
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06/09/2014 21:35

********L'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge in caso di separazione personale**************
Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza. In sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell’assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si genere tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri. Per “adeguato” si intende quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio. Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”. Ciò poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004). La corresponsione dell’assegno è a carattere periodico (in genere è stabilita una periodicità mensile) e, salvo diversi accordi inerenti ad una diversificazione delle voci di spesa, ammonta ad un’unica somma di denaro. L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio. Il beneficiario dell’assegno non è obbligato a riceverlo e può anche rinunciarvi. Anche in pendenza dei relativi presupposti economici, l'assegno di mantenimento non è dovuto nei confronti del coniuge a cui sia addebitata la separazione.
L'assegno per il mantenimento dei figli minori
Di natura sostanzialmente differente è l'assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell'altro finalizzato al mantenimento dei figli minori. L'articolo del codice civile impone infatti ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostenimento della prole: ciò nell'ottica di tutelare l'interesse superiore della crescita dei figli. Giurisprudenza recente (Cassazione civile, sentenza n. 785 del 20 Gennaio 2012) ha confermato come il giudice, nel determinare in che modo i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli, goda della più ampia discrezionalità “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole”. “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore” (Cassazione Civile, sentenza n. 15556 del 14 Luglio 2011) attraverso una “ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti” (Cassazione Civile, sentenza n. 21649 del 21 Ottobre 2010). Tale intervento giudiziale potrebbe non rendersi necessario in caso di separazione consensuale dei coniugi, i quali, nelle proprie condizioni, hanno previsto un'equa distribuzione dei doveri nei confronti della prole (ad esempio, quando uno dei due, pur percependo reddito minore, lascia la casa coniugale all'altro per favorirne i figli conviventi). Nel caso in cui al contrario i coniugi non trovino alcun accordo, la legge concede all'organo giudicante il più ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione del quantum.
I criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento
Nel caso in cui la separazione è consensuale sarà compito dei due coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire, tra i vari punti dell’accordo, anche l’ammontare dell’importo dovuto per l’assegno di mantenimento. Il Tribunale, una volta accertata l’effettiva equità dell’accordo, soprattutto in tutela degli interessi di eventuali figli, provvederà all’omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale. I dettagli sul mantenimento potranno poi essere modificati consensualmente senza sottostare ad un nuovo giudizio di omologazione. Differente, invece, il caso in cui ci sia un mancato accordo tra i coniugi oppure ci sia una specifica richiesta di addebito della separazione da parte di uno dei due. In questo caso sarà compito del giudice stabilire a chi attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (che non potrà beneficiare dell’assegno) e dettare le varie condizioni all’interno di un procedimento di separazione giudiziale. La determinazione dell’assegno di mantenimento (che si fa comunque anche se nessuna delle parti ha chiesto l'addebito) è strettamente connessa all’individuazione della parte che risulta più svantaggiata a causa della sospensione del vincolo matrimoniale, qualora non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza. Il compito del giudice, infatti, sarà quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento. Nell’eventualità di un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno, il giudice potrà disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.
L’assegno divorzile
Anche l’assegno divorzile ha una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio. Nel momento in cui viene a sciogliersi il nucleo familiare occorre intervenire in difesa delle condizioni vitali del coniuge economicamente più debole. Presupposto fondamentale, infatti, è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale deve risultare privo dei mezzi di sostentamento e di essere altresì impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio l’incapacità fisica per poter lavorare). D’altro canto la cessazione del legame matrimoniale influirà anche in una maggior rigidità nella determinazione del giusto valore dell’assegno. Il giudice dovrà tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni che hanno condotto la coppia al divorzio, del reale contributo che entrambi hanno apportato a livello economico e personale nella formazione e nella conduzione della famiglia e soprattutto della durata della loro unione. Insomma, la valutazione non si fermerà ai soli aspetti materiali, ma andrà anche a considerare la sfera delle legittime aspettative maturate durante la vita matrimoniale. Recita infatti giurisprudenza recente come “ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l'assegno di divorzio si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio” (Cassazione Civile, sentenza n. 3914 del 12 Marzo 2012). La corresponsione dell’assegno può essere a carattere periodico (versato ogni mese), oppure liquidato in una sola tranche dopo aver moltiplicato l’assegno periodico per un coefficiente fisso individuato in base all’età del coniuge beneficiario. In questo caso in tale somma dovrà essere già inclusa anche una possibile futura pretesa di revisione in modo che non potrà più essere richiesta. L’assegno di divorzio è giuridicamente tutelato e ad esso può essere associato ogni tipo di garanzia (fino al sequestro dei beni) per cautelare il beneficiario dal pericolo che il coniuge obbligato al versamento possa sottrarsi al suo dovere. Esiste, inoltre, la possibilità di una rivalutazione del valore dell’assegno, ma solo se venga riscontrato un rilevante mutamento nella situazione patrimoniale di uno degli ex coniugi tale da poter rimettere in discussione le decisioni adottate dal giudice, come, ad esempio, “la sopravvenuta riduzione del reddito di lavoro dell'obbligato” (Cassazione Civile, sentenza n. 5378 dell'11 Marzo 2006). Con la celebrazione di nuove nozze viene a cadere immediatamente il diritto all’assegno di divorzio. Tale decadenza è automatica, non richiede cioè alcun intervento giudiziale e decorre dal giorno stesso in cui viene celebrato il nuovo matrimonio. (si veda sul punto: Nuove nozze e assegno di mantenimento)
Il mantenimento: cosa accade se chi paga il mantenimento forma una nuova famiglia (con o senza nuovi figli) e cosa accade se a formare la nuova famiglia è il coniuge che percepisce il mantenimento
La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non determina in nessun caso (nemmeno in presenza di nuovi figli) la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale. In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile nella sentenza n. 24056 del 10 Novembre 2006, la quale ha compreso sia la situazione di separazione tra coniugi che di divorzio: “Il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona”. La convivenza more uxorio potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale. Di contro, la formazione di un’affidabile e stabile relazione familiare di fatto da parte del coniuge creditore, che sia favorevolmente incisiva sulla mutata condizione economica tanto da ridurre o persino annullare lo stato di bisogno riscontrato in sede giudiziale, può legittimare il coniuge debitore a chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Il carattere di stabilità della nuova unione certificata da una lunga durata temporale o, addirittura, suggellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con il tenore e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.
Come incide nella determinazione del mantenimento l'assegnazione della casa coniugale
Secondo l'articolo 155quater codice civile l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata solamente alla tutela della prole e “non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'articolo 156 c.c.”. Tuttavia è necessario altresì che egli valuti, “una volta modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto” (Cassazione Civile, sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011). L'assegnazione della casa familiare è un vero e proprio atto che incide sensibilmente sulla disponibilità economica del coniuge cedente. Di conseguenza, quando il giudice determina il valore dell’assegno di mantenimento deve tener conto dell’intera entità patrimoniale dei coniugi in quanto le fonti di reddito non derivano solamente da introiti in denaro, ma anche da quei beni soggetti a reale valore economico, compreso l’assegnazione e l’uso della casa coniugale. Il godimento di tale bene è calcolabile sul piano economico in quanto costituisce un effettivo risparmio sulla spesa che bisognerebbe sostenere per abitare la casa con un contratto di locazione. Pertanto l’ammontare di tale importo va ad aggiungersi alla capacità di reddito del coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione. Inoltre, nel caso in cui il coniuge debitore non sia economicamente in grado di versare l’assegno periodico di mantenimento, il giudice potrà assegnare la casa al coniuge creditore in sua totale o parziale copertura.
La revisione e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento
Tutte le decisioni emesse dal giudice con la sentenza di separazione, che sia consensuale o giudiziale, possono essere sempre modificabili. Nel caso in cui ci siano obiettivi cambiamenti nel tenore di vita di uno dei due coniugi separati si può richiedere una revisione dell'assegno di mantenimento. Ci si può rivolgere ad un mediatore in sede stragiudiziale oppure effettuare un ricorso congiunto presso il Tribunale che ha pronunciato la separazione. Nel caso non si convenga ad un accordo tra le parti occorrerà dare inizio ad un nuovo procedimento. Il coniuge che si sente legittimato a richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento dovrà essere in grado di produrre prove rilevanti inerenti il fatto che si sia profilato un “mutamento delle circostanze” come, ad esempio, un peggioramento delle sue condizioni di sostentamento o, al contrario, che ci sia stato un miglioramento nelle condizioni economiche dell’altro. Altre circostanze comuni che possono indurre uno dei coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione si possono verificare al momento della formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto oppure quando mutano le spese inerenti alla corretta crescita dei figli e al loro mantenimento. Diverso è invece il caso dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento. Esso riguarda la rivalutazione economica periodica dell'importo dovuto (vedi: La rivalutazione dell'assegno di mantenimento) e fa riferimento sia agli indici ISTAT che alla situazione patrimoniale complessiva dei due soggetti coinvolti. L'adeguamento opera in maniera automatica ma al fine della sua applicazione occorre che il coniuge percepente faccia espressa richiesta di versamento del conguaglio al coniuge debitore.
L'ammissibilità del mantenimento in caso di rottura del legame di una coppia di fatto
Il nostro ordinamento giuridico riconosce formalmente solo la famiglia fondata sull’unione matrimoniale contratta in base a leggi civili. Le unioni di fatto e la formazione di famiglie fondate sulla semplice convivenza ha tuttavia spinto la giurisprudenza a riconoscere un certo grado di tutela anche per le famiglie naturali. Nel caso in cui si verifichi una rottura nella coppia di fatto occorre verificare se è possibile applicare per analogia le stesse regole previste per la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato svantaggiato. Tacendo la legge sul punto, fin'ora si è esclusa un'eventualità simile, la cui configurazione creerebbe scompiglio e rischierebbe di generare un effetto a catena nell'interpretazione delle norme che regolamentano il rilievo giuridico della vita matrimoniale. In mancanza di una precisa regolamentazione, al momento l’unica soluzione per tutelarsi da possibili conflitti e garantire così i diritti di entrambi i conviventi in caso di rottura della coppia di fatto è quella di sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura privata autentificata da un notaio.
Il mantenimento del figlio maggiorenne
Il diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne perdura fino a quando non sopraggiunga la completa indipendenza economica, pertanto l’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solo quando egli sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento grazie ad un lavoro adeguato alle sue capacità e alle sue prospettive di crescita professionale. Se il figlio perde il lavoro stabile grazie al quale aveva raggiunto la propria autonomia l’obbligo di mantenimento rimane comunque estinto. Il giudice, all’atto di quantificare il valore dell’assegno, deve verificare quali siano le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro al termine del suo percorso scolastico. Se venisse accertata una ingiustificata inoperosità nel tentativo di affrancarsi economicamente dalla condizione di mantenimento, il Tribunale può revocare il diritto al ricevimento dell’assegno mensile. L’obbligo di mantenimento decade anche nel caso in cui il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in maniera del tutto volontaria o per colpe a lui imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica. Tuttavia il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione del versamento dell’assegno. Tale dovere da parte del genitore può mutare o estinguersi solo attraverso una procedura di carattere giuridico o tramite un accordo consensuale. Occorre cioè dimostrare che il figlio maggiorenne, grazie al conseguimento di un impiego stabile, consono alle attitudini acquisite nel corso dei sui studi o comunque inerente a quelle che sono le sue aspirazioni, non ha più diritto al mantenimento in quanto economicamente indipendente.
Se il coniuge debitore risulta inadempiente: il sequestro conservativo e le garanzie a copertura del debito
Il codice civile prevede alcuni strumenti specifici introdotti al fine di tutelare il diritto di credito al mantenimento del coniuge avente titolo. A garanzia del credito il giudice, su richiesta dell'interessato, può disporre il sequestro conservativo sui beni del coniuge debitore. Giurisprudenza recente e costante ha infatti affermato che il sequestro in questione “non ha natura cautelare ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi” (Cassazione Civile, sentenza n. 10273 del 28 Maggio 2004). Il sequestro conservativo può essere validamente richiesto anche a garanzia del pagamento degli assegni di mantenimento destinati alla prole. Nel caso in cui il coniuge debitore sia a sua volta creditore nei confronti di terzi di somme di denaro da corrispondere periodicamente, il giudice, ex articolo 156 codice civile, può ordinare a questi ultimi di versare direttamente al coniuge avente diritto l'intero o una parte degli importi dovuti al coniuge inadempiente (Cassazione Civile, sentenza n. 23668 del 6 Novembre 2006 e n. 1398 del 27 Gennaio 2004 in tema di trattamenti pensionistici). Nei casi più rilevanti, anche l'iscrizione di ipoteca rappresenta idonea garanzia a tutela del diritto di credito al mantenimento, e può essere validamente presentata al giudice dal coniuge debitore.




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www.studiocataldi.it/calcolo-assegno-mantenimento/

Fonte: L'assegno di mantenimento
(www.StudioCataldi.it)
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