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Per i collaboratori scolatici e per gli assistenti tecnici, in servizio in plessi scolastici adibiti a sede di seggio elettorale, si possono ipotizzare le seguenti soluzioni, fermo restando che tale problematica dovrebbe essere oggetto di specifica contrattazione d’istituto tra la dirigenza e le RSU:
•utilizzo in altri plessi della stessa istituzione scolastica, purché collocati nello stesso comune della sede di servizio assegnata;
•se il personale di cui sopra risultasse sovrabbondante, rispetto alle necessità, questo (od una parte) può essere collocato in “permesso” per i giorni di chiusura dei plessi, compreso quel personale che non trova altra utilizzazione in plessi ubicati nel comune del plesso assegnato, con obbligo di recupero delle ore non svolte con modalità e tempi da concordare con l’Amministrazione. In luogo del permesso (da recuperare) l’Amministrazione può optare per l’assegnazione di giorni di ferie, purché al personale sia comunque garantito un periodo di ferie di almeno 15 giorni continuativi da utilizzare nel periodo 1° luglio – 31 agosto (per i restanti giorni utilizzabili). Al fine di evitare “attriti” tra personale e amministrazione, a nostro avviso, si potrebbe lasciare la scelta di utilizzare le ferie o i permessi da recuperare allo stesso personale, così come la scelta del personale da utilizzare dovrebbe essere concordata. In ogni caso si ribadisce che la questione dovrebbe essere preventivamente risolta in sede di contrattazione decentrata d’istituto;
•qualora l’intero istituto non fosse agibile (compresi tutti gli eventuali altri plessi che dipendono dalla stessa istituzione scolastica), si viene a determinare la totale impossibilità di utilizzare il personale, pertanto, si ricadrebbe nella casistica della chiusura totale delle istituzioni scolastiche per cause di forza maggiore, da cui il venir meno dell’obbligo di recupero delle giornate lavorative coattivamente non svolte o della fruizione d’ufficio delle ferie (*).
Per il personale di segreteria valgono le stesse indicazioni di cui sopra, con le seguenti differenziazioni:
•qualora il plesso sede di segreteria non risulti sede di seggio, tutto il personale svolgerà normalmente il suo orario di servizio;
•qualora il plesso sede di segreteria risulti sede di seggio, ma nell’istituto alcuni plessi risultano normalmente funzionanti, l’Amministrazione si troverà nell’esigenza di garantire comunque il servizio di segreteria, da cui la necessità di “spostare”, almeno per le funzioni indispensabili, in altro plesso agibile la segreteria. Se in tale caso non tutto il personale risultasse indispensabile, quello sovrabbondante sarà collocato in permesso con obbligo di recupero delle ore non svolte o in ferie, con le stesse modalità già suggerite per il restante personale ATA.
Si deve mettere in evidenze che non è possibile utilizzare l’edificio scolastico, sede di segreteria, qualora questo risulti anche sede di seggio. L’unica eccezione, permessa dalla normativa, si verifica qualora gli ambienti ove sono collocati gli uffici risultino fisicamente separabili dagli altri ambienti (non con pannelli movibili, ma con pareti inamovibili, con porte di accesso e che possono essere chiuse con sigilli) e, altresì, siano raggiungibili con separato ingresso, rispetto a quello di accesso ai seggi elettorali. In ogni caso l’autorizzazione deve essere data dalle competenti autorità.
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(*) Ciò sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, che configura il pieno diritto alla retribuzione, nell’ipotesi di inadempimento della prestazione dell’attività lavorativa derivante da motivi oggettivi esterni non imputabili al lavoratore, né a diverse esigenze organizzative. Si deve ribadire che, al fine del verificarsi di tali condizioni, la chiusura deve coinvolgere tutti gli edifici/plessi scolastici che fanno parte dell’istituzione scolastica.
Utilizzo del personale collaboratore scolastico per l’allestimento dei seggi, per la pulizia e la sorveglianza generica durante le operazioni elettorali, per il ripristino degli ambienti scolastici al termine di dette operazioni.
Fermo restando che tutte le operazioni in questione sono di competenza dell’amministrazione comunale, questa può chiedere alle scuole la disponibilità del personale statale allo svolgimento di dette mansioni, previo adeguato compenso economico a carico dello stesso comune. La disponibilità, pertanto è rimessa ad autonoma valutazione del personale collaboratore scolastico, a cui, ovviamente, non può essere imposto nessuno degli adempimenti di cui sopra. Il personale che, eventualmente, avesse accettato di svolgere tali mansioni, ha diritto o non ha diritto al recupero dei giorni festivi in cui è stato impegnato? Il problema è complesso, in quanto la normativa sugli adempimenti elettorali sancisce il diritto in parola solamente a favore dei dipendenti impegnati istituzionalmente nei seggi elettorali (vedi punto 1), quindi limitandoci all’analisi di detta normativa la risposta non può che essere negativa. E’ vero però che i comuni, che utilizzano proprio personale per espletare tali adempimenti, concedono, in base a loro regolamenti interni, il diritto al recupero delle festività oltre alla retribuzione straordinaria. Inoltre tali funzioni, pur non rientrando rigidamente tra quelle specificamente “elettorali”, sono comunque indispensabili per un buon funzionamento dei seggi. Per tutto questo riteniamo che, legittimamente (*), la contrattazione interna tra dirigenza e RSU potrebbe prevedere, anche per tali casi, la possibilità di recuperare il giorno festivo in cui si è svolto l’impegno nei seggi, da parte del personale collaboratore scolastico, per supplire alla carenza di personale comunale per gli adempimenti di cui in oggetto, che sarebbero di competenza dell’amministrazione comunale.
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(*) Anche perché il diritto al giorno di riposo settimanale, di solito coincidente con la domenica, è sancito dalla Costituzione (art. 36) e dal Codice civile (art. 2109), per cui la mancata fruizione, per svolgere attività lavorative straordinarie, deve dar luogo ad un riposo compensativo di eguale durata.
Concordo che tutto ciò non è "giusto" posto che vige, come d'altronde in altri casi, la disparità di trattamento fra personale ATA e Docente, ma le scuole devono attenersi alla normativa vigente.
La scappatoia tuttavia c'è e dipende tutta dalla contrattazione integrativa di istituto che può determinare sempre "in melius" per il lavoratore, però con attenzione a non determinare ulteriori disparità di trattamento, ad esempio fra gli stessi ATA e, in ogni caso, non può contravvenire a norme cogenti.
Normalmente, in scuole che hanno plessi in più Comuni e nel caso in cui il personale risulti eccessivo se redistribuito, si concorda una turnazione ( a vantaggio di tutti i collaboratori) e , in ogni caso, si determina, almeno, di non obbligare al recupero o all'uso delle ferie...
Anche da queste situazioni si comprende come sia fondamentale una oculata scelta della RSU accompagnata da una forte coesione del personale. .... |