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Risoluzione tirocini formativi CSM 2014

Ultimo Aggiornamento: 16/07/2014 09:19
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05/05/2014 14:46

Approvata dal CSM il 29.4.2014
A beneficio dei navigatori, di seguito l'importantissima risoluzione sui tirocini formativi varata in data 29.4.2014 dal Consiglio Superiore della Magistratura


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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (approvata il 29 aprile 2014)




1. Premessa

L’attribuzione delle competenze in materia di convenzioni alla Settima Commissione referente, le problematiche derivanti dalla concreta applicazione dell’art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché gli ultimi interventi del legislatore in materia, con le previsioni di cui all’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dell’art. 44 legge 31 dicembre 2012 (1) rendono necessaria una nuova riflessione di carattere generale sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (2).
Con delibera del 22 febbraio 2012 (3) il Consiglio ha elaborato una “prima lettura” dei commi quarto e quinto dell’art. 37, l. n. 111 del 2011, lasciando espressamente ad una seconda fase la “revisione complessiva della materia delle convenzioni”, la quale comprende anche ulteriori forme di accordi, disciplinati da distinte fonti normative.
Le modifiche normative sopra richiamate si concentrano sull’impatto dei tirocini formativi nell’organizzazione degli uffici giudiziari e sulla c.d. cultura gestionale che caratterizza ormai tale organizzazione. Non si può trascurare, infatti, che il citato art. 37 del
d.l. n. 98 del 2011 è stato previsto nel corpo delle “Disposizioni per l’efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie” e l’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 è stato inserito all’interno delle “Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”. Con tali disposizioni il legislatore impone ai dirigenti una programmazione dell’attività finalizzata allo smaltimento dei procedimenti civili, nel contesto di interventi in materia di processo civile, considerati dal 2011 sinergici con altre misure per il sostegno e rilancio dell’economia, segnata dall’aggravarsi della crisi globale. Non sono nuove le finalità di fondo che il legislatore ha inteso perseguire con tali interventi, giacché riguardano il miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria, la riduzione della durata dei procedimenti e lo smaltimento dell’arretrato (4).
In quest’ottica il Consiglio Superiore della Magistratura ritiene necessario un ulteriore intervento in sede di normazione secondaria, finalizzato a chiarire il proprio ruolo rispetto all’attività dei dirigenti come disegnata nelle norme in esame, tenuto conto anche della specifica competenza consiliare in materia di organizzazione tabellare degli uffici (5) e del sicuro impatto che su tale materia ha la programmazione gestionale finalizzata allo
smaltimento dei procedimenti civili.
I positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull’arretrato, inducono a un approccio di favore verso l’adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, con auspicio di ampia diffusione a livello nazionale.
I tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un’occasione di riflessione sui modelli “ufficio del giudice” o “ufficio del processo”.
A tale riflessione il Consiglio è giunto esaminando le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari, consistente nell’impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative (6) e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del PCT (7).




2. Tirocini ex artt. 37 legge 11/2011 e 73 legge 98/2013

I tirocini sono stati sino ad oggi introdotti negli uffici giudiziari mediante la stipula di
convenzioni con vari enti, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) Convenzioni con le Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi. Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398 gli studenti delle Scuole di Specializzazioni svolgono, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari (150 ore).
b) Convenzioni con le Università. Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 (c.d. legge Treu) ed attualmente art. 1, comma 32, della legge 92/2012 (legge Fornero), norme che consentono agli studenti universitari di effettuare stage presso aziende e Pubbliche Amministrazioni (c.d. tirocini di orientamento al lavoro).
c) Convenzioni con Ordini avvocati, Università e SSPL. L’art. 37 legge 111/2011 offre la possibilità di un tirocinio presso gli uffici, di durata piuttosto significativa sino ad un anno e sostitutivo dei percorsi formativi dell’ente sottoscrittore (pratica forense, dottorato di ricerca e tirocinio presso la SSPL).
L’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha invece previsto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario.
Gli uffici in cui il modello si è sviluppato sono molti e, sebbene i tirocini siano stati avviati in prevalenza nel settore civile, nel quale certamente è più facile modulare un’assistenza in affiancamento al magistrato, si registrano tuttavia recenti esperienze significative anche nel settore penale.
Anche la Corte di Cassazione ha da tempo attive convenzioni per tirocini e stage con la SSPL di Roma e attualmente si assiste al crescere di esperienze anche nelle Corti di Appello.
Va evidenziato che tra i tirocini disciplinati dagli artt. 37 legge 11/2011 e 73 legge 98/2013 e quelli regolamentati dalla legge Treu e dalla legge Fornero (8) sussiste certamente una diversità di ratio, stabilendo i primi un’equipollenza dei percorsi formativi presso gli uffici rispetto ai percorsi formativi che consentono per legge primaria l’accesso alle professioni forensi (pratica forense e SSPL) (9), mentre i secondi sono diretti a regolare la formazione di studenti e neo laureati, assicurando momenti di alternanza tra lavoro e studio ed orientamento al mondo del lavoro.
La presente risoluzione si occupa unicamente dei tirocini della prima tipologia, nell’intento di ricostruirne uno schema omogeneo e unitario (mansionario, modalità operative, soggetti, requisiti oggettivi e soggettivi, ecc. ).
Quanto ai tirocini previsti dall’art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111, è prevista la possibilità per i dirigenti degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.l. n. 398/1997 e con i consigli dell'Ordine degli Avvocati, per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
I tirocini ex art. 37 sono possibili solo ove sia conclusa la convenzione con l’ente di riferimento (ordine avvocati, SSPL, Università per il dottorato). Non vi sono limitazioni in ordine alla tipologia degli uffici giudiziari che possono stipulare le convenzioni e i settori in cui possono esplicarsi concretamente. La frequenza non può superare un anno ed è sostitutiva del pari periodo del percorso formativo svolto presso l’ente stipulante (dottorato, frequenza
alla SSPL e pratica forense) (10).
La norma di cui all’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98
(c.d. decreto del fare) prevede, con dettagliate disposizioni, la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza per 18 mesi continuativi presso gli uffici giudiziari, in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione bozze.
L’attivazione del tirocinio non poggia sul modulo convenzionale, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario e non richiede che l’interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.
Si richiedono specifici requisiti soggettivi (voto di laurea, età, voto di alcuni esami) e sono previste limitazioni circa gli uffici e i settori lavorativi in cui può essere svolto: sono infatti esclusi gli uffici di procura e di GIP(11).




3. Precedenti consiliari

Questo Consiglio ha sin dal 2001 adottato delibere in tema di tirocini e stage,
esprimendo sempre una posizione di favore:

a) Delibera 21 novembre 2001: con tale delibera il CSM ha risposto alla nota del Primo Presidente della Cassazione in relazione ai presupposti e limiti della stipula di convenzioni tra la Corte Suprema di Cassazione e le Scuole di Specializzazione Forense ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398 e del d.m. 21 dicembre
1999 n. 537.

b) Delibera 19 luglio 2007: la delibera, relativa all’Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, si è preoccupata in modo organico e per la prima volta di dettare un quadro delle condizioni e criteri degli stage presso gli uffici giudiziari.

c) Delibera 18 gennaio 2008: la delibera ha allargato il campo dei soggetti a cui le convenzioni possono essere rivolte, indicando la possibilità di ingresso sia a studenti di giurisprudenza nel corso dei loro studi a fini integrativi delle attività formative (tirocinio cd. curriculare) sia per l’orientamento al lavoro di laureandi e di laureati in giurisprudenza (tirocinio di orientamento). Il modello normativo di riferimento che tale delibera ha tenuto presente è quello dell’art. 18 legge 196/1997.

d) Delibera 13 luglio 2011: il Consiglio, esprimendo una valutazione di favore sul d.l. 9 febbraio 2011 n. 98, ha mosso alcuni rilievi critici, in particolare per la mancata previsione del ruolo del CSM nell’iter di approvazione delle convenzioni, per le insufficienti indicazioni in ordine alla selezione dei “più meritevoli” ammessi al tirocinio e per la mancanza di dettaglio delle attività formative. Significativa è la parte della delibera nella quale si legge ed interpreta l’introduzione delle convenzioni ex art.
37 legge 111/2011 proprio nell’ottica e nella direzione della costruzione del c.d. ufficio per il processo, auspicando che al più presto si arrivi proprio ad una previsione normativa di una struttura tecnica permanente di assistenza al giudice.

e) Delibera 22 febbraio 2012: con tale delibera sono state affrontate in modo organico le novità introdotte dall’art. 37 legge 111/2011 e il Consiglio ha definito il proprio ruolo nell’iter di approvazione della convenzione (12). Sono stati delineati i contorni e le modalità di utilizzazione delle convenzioni con stage e tirocini, giungendo ad enucleare un vero e proprio decalogo di prescrizione per i dirigenti degli uffici giudiziari (13).

f) Delibera 11 luglio 2013: esprimendo il parere sull’art. 73 d.l. 69/2013, il Consiglio ha evidenziato alcune caratteristiche dell’istituto del tirocinio formativo, segnalando le necessità di un intervento “correttivo” in sede di conversione del decreto legge, specie in relazione alla limitazione degli uffici giudiziari in cui il tirocinio può essere svolto, individuando altresì le seguenti problematiche:

a. assenza di una completa disciplina di dettaglio quanto a modalità di presentazione delle domande e dei relativi documenti e modalità di effettuazione dell’interpello;
b. ruolo del magistrato formatore;
c. problematica dell’esclusività;
d. assenza di coordinamento con la disciplina dell’art. 37 legge 111/2011.

4. Il ruolo attuale del CSM

In una così variegata congerie di norme primarie e secondarie fondamentale è il ruolo
del Consiglio nel ridurre ad unità il quadro normativo, inserendo le diverse formule legislative nel quadro di orientamenti interpretativi che si traducano in una normativa di dettaglio in grado di eliminare dubbi ed incertezze, favorendo al contempo l’attuazione di una disciplina uniforme nella quale tutti gli uffici coinvolti possano riconoscersi. Non c’è dubbio che la stratificazione di norme primarie e secondarie rende il quadro che disciplina questo fondamentale strumento -teoricamente in grado di imprimere un formidabile impulso organizzativo agli uffici- aleatorio e di faticosa e incerta ricostruzione, con il rischio di disincentivarne l’adozione o, al contrario, di darne un’attuazione caotica, approssimativa e in definitiva improduttiva dei risultati sperati.
La decisività dello strumento richiede una regolamentazione che sia al contempo duttile ed in grado di rispondere alle diverse ragionevoli esigenze dei tirocinanti, assicurando al contempo agli uffici la disponibilità in continuità e stabilità dell’apporto del giovane, in modo da consentire la realizzazione di moduli organizzativi, durevoli, stabili ed efficaci.
In questa prospettiva si tratta di regolare le diverse fasi dei tirocini, risolvendo definitivamente le questioni tuttora aperte della esclusività, delle categorie di soggetti che possono accedere, della effettiva rigidità di apparenti vincoli normativi onde favorire al massimo l’accesso, regolarne tempi e modi, le qualità e le competenze minime degli aspiranti
-da richiedere affinché l’esperienza sia fruttuosa sia per il tirocinante sia per l’ufficio- nella ragionevole aspettativa di un ritorno positivo in termini di qualità e tempi del servizio.
Perciò si tratta di regolare con precisione le mansioni delegabili, i diritti e gli obblighi del tirocinante e del magistrato affidatario, al fine di favorire uno schema minimo dell’ufficio del giudice che possa finalmente contare su una categoria di validi collaboratori dei magistrati per migliorare la risposta di giustizia.
Si tratta, infine, di disciplinare i giudizi finali, in modo che il tirocinio sia responsabilizzante e in grado di registrare omogenei dati di esperienza, utilizzabili nel promuovere sempre di più l’istituto in quanto in grado di offrire consistenti vantaggi a tutti i soggetti interessati.
In tale ottica è opportuno attuare un’interlocuzione con il Ministero della Giustizia, volta ad agevolare l’adozione dell’istituto dei tirocini e a risolvere necessità operative (14).

4.1 Iter procedimentale

La disciplina normativa delle due principali figure di tirocini formativi presso gli uffici, l’art. 37 legge 111/2011 e l’art. 73 legge 98/2013, chiaramente tesa all’inquadramento del modello nell’ambito del processo organizzativo dell’ufficio e negli strumenti volti all’efficienza del lavoro giudiziario (15) consente di individuare nei programmi di gestione annuali ex art. 37 legge 111/2011 e nei Documenti Organizzativi Generali che accompagnano i progetti tabellari per gli uffici giudicanti, nonché nei documenti recanti i Criteri Organizzativi per gli uffici di procura di cui all’art. 1 del d.lgs. 106/2006 lo strumento di controllo e valutazione della gestione dei tirocini. Tali documenti costituiscono infatti un vero e proprio “compendio illustrativo” degli obiettivi di gestione e organizzazione dell’ufficio giudiziario e di indicazione degli strumenti operativi utilizzati per il raggiungimento dei vari obiettivi e, quindi, rappresentano lo strumento più idoneo per la verifica e valutazione dei risultati per l’intero ufficio dell’uso dei tirocini formativi.
I capi degli uffici dovranno quindi inserire in apposita sezione tutte le tipologie di tirocinio applicate nell’ufficio (descrivendo altresì i risultati ottenuti, con allegazione delle convenzioni e di tutta la documentazione inerente ai tirocini) nonché un “documento informativo” sui tirocini, di cui si dirà al par. 4.2. sub h).
Il Consiglio avrà in tal modo la possibilità di valutare l’incidenza dei tirocini nell’ambito dell’organizzazione dell’ufficio, giovandosi di un momento informativo e riassuntivo completo, nonché di valutare criticità ed eccellenze, al fine di procedere con azioni di supporto per le situazioni critiche e con interventi promozionali per l’estensione di prassi e soluzioni operative.
Ciò si aggiunge al persistente dovere dei Dirigenti di dare immediata comunicazione delle singole convenzioni e/o accordi stipulati al CSM, che provvederà ad esaminarli.
Il vaglio dei tirocini formativi va configurato come una “presa d’atto”con eventuali rilievi da parte del CSM (previo parere del Consiglio Giudiziario) che potrà segnalare le integrazioni necessarie e le modifiche confacenti agli uffici.
Tale opzione, innovativa rispetto alle precedenti disposizioni consiliari -contenute nella risoluzione del 22 febbraio 2012-, si impone alla luce delle modifiche normative introdotte dall’art. 73 legge 98/2013 e della necessità di armonizzare il contenuto della normativa secondaria (così si rende necessario rivedere anche il procedimento di approvazione delle convenzioni ex art. 37 legge 111/2011, delineato nella citata risoluzione, in cui si indicava il parere del CSM a carattere “autorizzatorio”, quale condizione necessaria dell’efficacia stessa della convenzione). Del resto la necessaria indicazione da parte degli uffici giudiziari nei programmi annuali di gestione ex art. 37 legge 111/2011, nei DOG triennali e nei documenti organizzativi degli uffici di procura ex art. 1 d.lgs. 106/2006 consente comunque al Consiglio un controllo ed una verifica sul contenuto delle stesse.
L’immediata efficacia delle convenzioni e/o accordi al momento della stipula dei medesimi favorirà l’ingresso immediato dei tirocinanti presso l’ufficio giudiziario.

4.2 Contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini formativi

Quanto all’individuazione del contenuto “essenziale” del modulo organizzativo di tirocini e stage formativi presso gli uffici giudiziari, si ritiene che esso possa essere tratteggiato in alcune condizioni di carattere operativo, opportune per un corretto funzionamento del suddetto modulo, i cui elementi possono evincersi sia dalle più avanzate esperienze di alcuni uffici, sia da quanto espresso in norme primarie o nella normativa secondaria consiliare già emanata.
Valutati, quindi, i primi risultati delle sperimentazioni di alcuni uffici, tenuto conto di quanto previsto dalle varie disposizioni normative di riferimento e di quanto già espresso dal CSM sul tema, il tirocinio dovrà essere regolato in concreto dai dirigenti degli uffici tenendo conto dei seguenti criteri e moduli operativi:

a) Previsione di un mansionario.
Seppur non richiesta da alcuna norma, la creazione di un mansionario delle attività dello stagista è stata uno degli strumenti operativi più efficaci dei primi uffici sperimentatori,
recepita poi da alcune delibere consiliari (delibere del 19 luglio 2007 e del 22 febbraio 2012),
prima ancora dell’entrata in vigore dello stesso art. 37 legge 111/2011. Detto mansionario potrà essere dagli uffici opportunamente dettagliato in relazione al periodo di tirocinio (prima fase, seconda fase, fase finale) (16), considerato che la capacità complessiva del tirocinante progredisce naturalmente con l’avanzare del periodo di tirocinio, o in relazione allo specifico settore di destinazione del tirocinante (penale, GIP, civile, famiglia ecc.).
Nell’adozione ed applicazione del modulo dei tirocini gli Uffici dovranno attenersi alle seguenti direttive:
• l’impossibilità di destinare alle cancellerie gli stagisti, che per legge o per convenzione sono espressamente destinati ad un percorso di tirocinio formativo in affiancamento ai magistrati;
• enucleazione nel mansionario, accanto a compiti materiali di supporto, anche di attività qualificanti e particolarmente formative per il tirocinante, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione di bozze di provvedimenti, sino alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza.

b) Nomina da parte del dirigente dell’Ufficio di uno o più coordinatori dei tirocini.
La figura del coordinatore non è prevista da alcuna norma di legge, ma è stata adottata da molti uffici giudiziari con esperienze avanzate in tema di tirocini (17).
Tale figura consente di gestire i tirocinanti in modo unitario e può essere un raccordo per le varie attività burocratiche (valutazione delle domande, predisposizione dei progetti formativi, assicurazione della continuità del modulo nelle assegnazioni, etc.).
Il coordinatore può essere di supporto al dirigente dell’ufficio sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e valutare i risultati dello stesso (18).
Appare importante sottolineare come in tali attività i magistrati coordinatori debbano relazionarsi non solo con i vari magistrati affidatari, ma anche con i Mag.Rif. per le esigenze informatiche connesse al tirocinio.

c) Interpello tra i magistrati dell’ufficio per acquisire le disponibilità ad essere magistrati affidatari di tirocinanti.
L’ interpello, soluzione già ampiamente adottata dagli uffici, dovrà dirigersi in modo unitario ad entrambe le ipotesi di tirocinio in affiancamento, senza che la disponibilità possa dal magistrato essere distinta a seconda della tipologia.
Nell’assegnazione va assicurata una continuità del modulo di affiancamento dei tirocinanti proprio nell’ottica dello strumento organizzativo, che serve ad assicurare maggiore efficienza e qualità al lavoro del magistrato, continuità che può aversi solo gestendo in modo
unitario le diverse tipologie di tirocinio.
A seguito dell’interpello i singoli magistrati possono indicare le specifiche disponibilità di massima in termine di orario e giornate.

d) Previsione di un progetto formativo al momento dell’ingresso del tirocinante.
Il progetto formativo rappresenta lo strumento, da un lato, per adeguare in modo flessibile e in concreto la frequenza del tirocinante in accordo con il singolo magistrato affidatario e, dall’altro, anche per cristallizzare in modo certo l’impegno di presenza e il rispetto degli altri impegni connessi al tirocinio del singolo tirocinante (19). Lo stesso, a firma del tirocinante, del coordinatore e del dirigente dell’ufficio, al momento dell’inizio dello stage deve contenere tutti gli elementi necessari a delineare il percorso dello stagista in affiancamento al magistrato e il suo contenuto con i relativi obblighi.
In esso debbono essere inseriti i dati anagrafici del tirocinante ed alcune indicazioni utili per il concreto affidamento (studio in cui si svolge la pratica, eventuali precedenti esperienze di tirocinio presso uffici giudiziari ecc.), il nome dell’affidatario e il periodo di affidamento, il mansionario, con eventuali specificazioni e adattamenti in base a percorsi formativi specifici del tirocinante (20) .
Inoltre, nel progetto formativo possono essere incluse indicazioni sulla presenza del tirocinante in termini di giornate o orario, concordate con il magistrato affidatario nel quadro del minimo settimanale che per tipologia di tirocinio l’ufficio indica come opportuno.

e) Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario.
Tale relazione è prevista sia dall’art. 37 legge 111/2011 sia dall’art. 73 legge 98/2013. La relazione da redigersi all’esito del tirocinio, anche se strutturata in modo sintetico,
potrà consentire al magistrato coordinatore e al dirigente dell’ufficio di poter valutare l’esito del tirocinio.

f) Indicazione degli obblighi del tirocinante.
Sia l’art. 37 della legge 111/2011 che l’art. 73 della legge 98/2013 prevedono una serie di obblighi per il tirocinante, quali riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, segreto su quanto appreso in ragione della loro attività, astensione dalla deposizione testimoniale, che costituiscono indicazioni che certamente possono ritenersi estensibili a tutti i tipi di tirocinio.
Di tali obblighi deve essere data compiuta informazione al tirocinante inserendoli, oltre che nelle convenzioni, anche nel “documento informativo” oltre che nei progetti formativi.

g) Rilascio di un’attestazione dell’esito tirocinio.
L’attestazione dell’esito tirocinio, pur non essendo prevista da alcuna normativa, appare oggi necessitata dal contenuto dell’art. 73 della legge 98/2013, il quale, nel prevedere che il
risultato positivo dello svolgimento dei 18 mesi dello stage dà diritto ad alcuni importanti vantaggi, implica evidentemente un riconoscimento formale di tale esito.
L’attestazione rilasciata dal dirigente dell’ufficio, o dal coordinatore da lui delegato, dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l’indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.

h) Documento informativo del Dirigente dell’ufficio sulle proposte di tirocini e
stage.
Il Dirigente dell’ufficio dovrà predisporre un apposito documento (decreto, nota ecc.), nel quale vengano dettagliate informazioni, descritti alcuni degli elementi del “contenuto minimo” del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) e, infine, enuncianti alcuni oneri ed obblighi del tirocinante (riservatezza ecc.). Tale documento assolverà nel contempo ad un’indicazione programmatica dell’utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio e ad un’informazione per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa del tirocinio presso gli uffici.
Il “documento informativo” dovrà essere allegato dai dirigenti degli uffici ai programmi di gestione annuali ex art. 37 legge 111/2011, ai D.O.G. triennali o ai progetti organizzativi degli uffici requirenti
Deve essere, altresì, destinato alle forme di pubblicizzazione ritenute migliori per l’ufficio (sito web dell’ufficio, comunicazione alle Università, SSPL e ordini avvocati del circondario).



5. Soluzioni interpretative e operative

Come già detto, le recenti novità legislative impongono adattamenti e integrazioni alla vigente disciplina secondaria.
Le questioni della esclusività della frequenza degli uffici giudiziari per i tirocinanti e dell’incompatibilità dello studio legale dove svolge la pratica il tirocinante vanno rivalutate alla luce di quanto oggi previsto dall’art. 73 legge 98/2013(21). Pretendere l’esclusività della presenza del tirocinante presso l’ufficio giudiziario e l’incompatibilità dello studio legale ove lo stesso fa pratica per coloro che frequentano gli uffici giudiziari in virtù di convenzione ex art. 37 legge 111/2011, laddove invece per i tirocinanti ammessi presso l’ufficio ai sensi dell’art. 73 legge 98/2013 tale limite non sussiste, costituirebbe oggi una discrasia non rispondente a ragioni obiettive.
La normativa secondaria va quindi adeguata a quanto previsto sul punto dall’art. 73 legge 98/2013, riconoscendo, da un lato, la compatibilità della frequenza da parte del tirocinante dello studio legale e della SSPL durante il tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dall’altro l’insussistenza di causa di incompatibilità dello studio legale dove svolge la pratica il tirocinante a tenere cause presso il magistrato affidatario del tirocinante.
Resta fermo che, come già enunciato sopra, sub 4.2 f), va previsto in convenzione un apposito capitolo riservato all’impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo, nonché alle cautele a tal fine adottate. Così le convenzioni dovranno prevedere che le attività formative non possano concernere l’esame di atti giudiziari o l’assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto o riservati in forza di norme processuali.



6. Peculiarità dei tirocini ex art. 73 legge 98/2013

Pur trattandosi di materia assai recente, sono state rilevate dagli uffici giudiziari talune criticità ricollegabili al fatto che la più rilevante novità e peculiarità della norma risiede nella modalità di accesso al tirocinio per il quale non è prevista la preventiva sottoscrizione di alcuna convenzione da parte del capo dell’ufficio, potendo il laureato in possesso dei requisiti di cui all’art. 73 co. 1, presentare direttamente la domanda. A tale caratteristica consegue, peraltro, la mancanza di un criterio di collegamento territoriale del tirocinante rispetto all’ufficio. Infine, i laureati ammessi al tirocinio ai sensi dell’art. 73 legge 98/2013 possono anche non essere iscritti ad ordini di avvocati o a SSPL.
Appare perciò opportuno formulare le seguenti linee guida:

1) Modalità di accesso.
Alcuni uffici hanno ritenuto opportuno indire un bando per l’ingresso dei tirocinanti. Pur essendo questa una soluzione operativa certamente consentita dalla norma, con risultati anche efficaci per alcune realtà (si pensi agli uffici di maggiori dimensioni), non appare necessario un vero e proprio bando preliminare all’ingresso dei tirocinanti, laddove la pubblicizzazione del contenuto della proposta formativa dello stage e tirocinio, secondo quanto indicato sopra, soddisfa già questa esigenza.

2) Requisiti per l’accesso.
I requisiti per l’accesso sono indicati espressamente dall’art. 73 legge 98/2013.
Si ribadisce che dal tenore della norma si desume chiaramente che non occorre per essere ammessi a tale tipo di tirocinio la preventiva iscrizione ad un ordine forense o ad una SSPL, a differenza di quanto previsto dall’art. 37 legge 111/2011.

3) Modalità di presentazione della domanda.
E’ opportuno che sia predisposto dagli uffici un format di domanda che indichi i requisiti fondamentali richiesti dall’art. 73 legge 98/2013, a cui poi deve essere allegata la conseguente documentazione necessaria a provvedere al controllo dei titoli abilitanti il tirocinio stesso (indicazione voto di laurea e degli altri esami enunciati al primo comma dell’art. 73 legge 98/2013).

4) Modalità di erogazione della formazione.
L’art. 73 prevede al comma 5 che gli ammessi allo stage partecipano direttamente sia ai corsi di formazione decentrata sia a quelli loro specificamente dedicati.
Al comma 5 bis si introduce una formazione effettuata in collaborazione con ordini e scuole di specializzazione, nel caso in cui i tirocinanti siano praticanti avvocati o risultino iscritti a scuole di specializzazione.
Il ruolo del dirigente dell’ufficio, operante anche per delega con il magistrato coordinatore, sarà quindi determinante nel cercare di individuare, nell’ambito dei corsi
proposti ai magistrati dalla formazione decentrata, quelli da indicare ai tirocinanti e a cui far partecipare gli stessi, nonché nell’individuare forme di collaborazione con le locali SSPL e gli ordini circa seminari tematici appositamente dedicati e calibrati per la formazione dei tirocinanti.
E’ opportuno che a tali percorsi formativi possano partecipare anche i tirocinanti ex art. 37 legge 111/2011 che frequentano l’ufficio giudiziario.

5) Ruolo del magistrato formatore.
Il comma 11 dell’art. 73 dispone che l’attività di formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. 5 aprile 206 n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi di merito.
La disposizione suscita perplessità; si consideri, infatti, che i tirocini ex art. 73 legge 98/2013 non sono allo stato possibili in alcuni uffici (Procura e GIP), per cui può crearsi una disparità considerevole in ordine al percorso professionale dei magistrati, non giustificata da una vera differenza dell’impegno formativo nei diversi moduli di tirocinio.
Del resto, come osservato dal parere dell’ufficio studi del 1 luglio 2013, il Consiglio ha già manifestato in varie circolari che ogni attività di formazione è considerata ai fini della valutazione di professionalità e di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

6) Risorse materiali ed informatiche.
In ordine alle risorse materiali (PC, tavoli ed assistenza informatica per gli stessi) l’art.
73 legge 98/2013 introduce una importante e innovativa disposizione al comma 4, che prevede: “Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica”.
Allo stato non sono giunte indicazioni da parte del Ministero della Giustizia agli uffici su come tale disposizione possa essere attuata e, quindi, sul punto è certamente importante un’interlocuzione da parte del Consiglio con il Ministero.
In ogni caso appare evidente che la dotazione informatica non potrà vedere come destinatario il singolo stagista, il quale permane nell’ufficio per un tempo limitato e non ha un potere diretto di interlocuzione con il Ministero, ma l’ufficio in quanto tale, sempre attraverso il dirigente, il quale destinerà poi la risorsa (PC) nel luogo ove i tirocinanti svolgono le loro attività.
E’ quindi certamente possibile, già allo stato della normativa attuale, che il singolo dirigente dell’ufficio giudiziario indirizzi al Ministero la relativa richiesta di dotazione e assistenza informatica in relazione alle domande ex art. 73 legge 98/2013 ricevute.
Appare oltremodo importante attuare tale previsione per consentire il concreto e corretto svolgimento delle attività degli stagisti e per sviluppare alcuni applicativi informatici che lo stesso Ministero ha realizzato e mette già a disposizione proprio per sfruttare al meglio il lavoro con assistenza al magistrato (consolle con funzionalità assistente).

7) Coordinamento con la disciplina dell’ordinamento forense e quella delle SSPL.
L’art. 73 legge 98/2013 pone una serie di problemi di coordinamento con la disciplina specifica delle SSPL e quella sulla pratica forense, introdotta dalla nuova normativa sull’ordinamento forense.
Deve ritenersi che esso consenta l’effetto sostitutivo, nei limiti di un anno, solo e soltanto se il tirocinio sia effettuato per tutti i diciotto mesi con esito positivo, in questo
differenziandosi dalla scelta dell’art. 37 legge 111/2011, che invece consente un effetto di equivalenza per il periodo svolto, qualunque esso sia, con limite di riconoscimento sino ad un anno.
Nel caso in cui l’ufficio abbia stipulato una convenzione ex art. 37 legge 111/2011 con un ordine forense o una scuola di specializzazione, deve però ritenersi che il periodo di tirocinio iniziato ex art. 73 legge 98/2013 confluisca poi nel modulo convenzionale con gli effetti sostitutivi propri dell’art. 37 legge 111/2011.

7. Format

Si allegano alla presente risoluzione cinque diversi modelli di format non vincolanti ma idonei a garantire, con la loro adozione, uniformità nelle fondamentali modalità di applicazione dei tirocini: documento informativo sulle proposte di tirocinio presso il singolo ufficio giudiziario (All. A), mansionario delle attività del tirocinante presso gli uffici giudicanti (All. B); mansionario delle attività del tirocinante presso gli uffici di procura (All. C); modulo di domanda ex art. 73 legge 98/2013 (All. D); progetto formativo del tirocinante (All. E).

Tanto premesso, il Consiglio delibera le seguenti linee guida in tema di tirocini formativi:


• I Capi degli Uffici devono dare immediata comunicazione al Consiglio delle convenzioni e/o accordi stipulati ai sensi degli artt. 37 legge 11/2011 e 73 legge 98/2013.

• Sui tirocini formativi ex artt. 37 l. 111/2011 e 73 l. 69/2013 il CSM delibera, sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari in vigore e dalla presente risoluzione, con “presa d’atto” con eventuali rilievi, previo parere del Consiglio Giudiziario.

• I Capi degli Uffici devono inserire in apposita sezione dei programmi di gestione annuali ex art. 37 l. 111/2011 e nei Documenti Organizzativi Generali che accompagnano i progetti tabellari per gli uffici giudicanti, nonché nei documenti recanti i Criteri Organizzativi per gli uffici di Procura di cui all’art. 1 del d.lgs. 106/2006, le tipologie di tirocinio adottate nell’ufficio, descrivendo i risultati ottenuti nonché allegando le convenzioni e/o accordi in essere e la documentazione inerente i tirocini (compreso il Documento informativo sulle proposte).


• I Capi degli Uffici, ai fini di un proficuo svolgimento dei tirocini formativi, predispongono un Documento informativo sulle proposte di tirocini e stage; predispongono altresì un mansionario dell’attività dello stagista opportunamente dettagliato in relazione al periodo di tirocinio, nel quale prevedere, oltre ad attività materiali di supporto, anche compiti qualificanti e particolarmente formativi; nominano, previo interpello fra i magistrati dell’ufficio, uno o più coordinatori dei tirocini; curano la predisposizione di un progetto formativo relativamente al singolo tirocinante; assicurano la stesura di una relazione da parte del magistrato affidatario; curano l’informazione circa gli obblighi di riservatezza a carico del tirocinante e rilasciano un’attestazione circa l’esito del tirocinio.





Allegato A)

FORMAT DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E STAGE IN AFFIANCAMENTO
A MAGISTRATI PRESSO L’UFFICIO GIUDIZIARIO



Si informa che presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati con le seguenti modalità di accesso:
A) Ai sensi dell’art. 73 legge 98/2011,
per i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i 30 anni di età.
La domanda può essere presentata presso questo ufficio con l’apposito modulo che si rinviene nel sito del tribunale1, e va consegnata presso [indicare l’ufficio 2]

B) In base alle seguenti convenzioni stipulate da questo ufficio3:
a. Con il locale Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 37 commi 4 e 5 legge 111/2011, stipulata in data [data di stipula della convenzione] che consente di [indicare in breve le caratteristiche della convenzione]
b. Con la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di [indicare il nome della SSPL] stipulata in data [data di stipula della convenzione] ai sensi dell’art. 37 commi 4 e 5 legge 111/2011, stipulata in data [data di stipula della convenzione] che consente [indicare in breve le caratteristiche della convenzione]

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e potranno svolgere le seguenti attività4.
[inserire il mansionario]
- All’esito dell’ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.
- All’esito del tirocinio verrà rilasciata un’ attestazione della frequenza del tirocinio corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
• seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
• rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatari;
• astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
• indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.



Si informa inoltre che:




• il magistrato coordinatore dei tirocini è [inserire il nome del coordinatore]
• il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative.
• ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta a [indicare il recapito della persona addetta a fornire indicazioni ai tirocinanti5].
• ogni informazione sulle convenzioni sopra menzionate può essere richiesta presso gli enti sottoscrittori6.
• per le domande ex art. 73 legge 98/2013 occorre compilare l’apposito modulo che può essere rinvenuto sul sito del tribunale o …[indicare le diverse modalità che l’ufficio prevede per il ritiro del modulo della domanda]



2 Specificare dove si può rinvenire il modulo della domanda (ad es: sul sito web, in un ufficio di segreteria, allegato al documento informativo).
3 Indicare l’ufficio e l’orario in cui può essere consegnata.
4 Indicare le convenzioni stipulate dall’ufficio.
5 Inserire il mansionario
6 Inserire nominativi dell’eventuale personale amministrativo addetto a tale compito e numeri telefonici di riferimento.
7 Inserire gli enti sottoscrittori (SSPL , ordine avvocati ecc.).






Allegato B)

FORMAT DEL MANSIONARIO DELLE ATTIVITA’
DEL TIROCINANTE PER GLI UFFICI GIUDICANTI

Attività preparatorie dell’ udienza.
a) verifica dell’esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.),
dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l’accesso alla sola lettura;
b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;
c) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
d) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della “scheda del procedimento” in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con consolle, specie nella modalità di consolle con funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione “annotazioni”;
e) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Attività in udienza
a) Redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della consolle per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica).
b) Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es:
effettuazioni avvisi al CTU ecc.).

Attività successiva all’udienza
a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare
regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa
appello ecc.).
b) Fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell’ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell’avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell’avvocato ecc.).



Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).
a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);
b) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);
c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;
d) stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;
e) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013)

a) Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.
b) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.
c) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione.
d) Massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract dei provvedimenti del magistrato.
e) Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l’utilizzo degli strumenti informatici presenti nell’ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di
redazione sviluppati anche per il settore penale.
f) Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.







Allegato C)


FORMAT MANSIONARIO PER UFFICI DI PROCURA



Attività di supporto della fase delle indagini preliminari
Premessi i limiti intrinseci di partecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini preliminari ovvero dell’udienza preliminare, connotate da naturale segretezza, nel provvedimento recante “i criteri organizzativi dell’ufficio” sarebbe auspicabile la previsione di un ufficio studi, coordinato da un magistrato (in genere, il procuratore aggiunto ove previsto in pianta organica) cui assegnare anche tirocinanti, i quali potrebbero svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento:
a) ricerche -anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell’ufficio- delle fonti normative, principali e secondarie;
b) ricerche -anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell’ufficio- di giurisprudenza e/o dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
c) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
d) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio di dottrina e giurisprudenza delle singole sezioni giudicanti, ove il lavoro dei giudicanti sia ripartito per
gruppi di lavoro specializzati;
e) partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo penale.



Attività preparatorie dell’ udienza.
a) preparazione delle udienze dibattimentali con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
b) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della “scheda del processo”, in cui sintetizzare capi di imputazione, fonti di prova, completezza della lista testimoniale, compiuta formazione del fascicolo per il dibattimento;

Attività in udienza
a) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, dell’esame o controesame di testi ed imputati;
b) studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.;
c) studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista
dell’elaborazione dello schema di requisitoria;
d) in secondo grado requirente, studio del fascicolo e preparazione dello schema di requisitoria.

Attività successiva all’udienza
a) su istruzione del magistrato affidatario, lettura ed analisi delle sentenze difformi rispetto alle richieste del pubblico ministero, in vista della proposizione dell’eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello.



Allegato D)

All’ Ufficio di [inserire ufficio]




Domanda di ammissione allo stage formativo ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/2013, conv. con legge 9 agosto 2013, n. 98



Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… nato/a il ………/…………/…….. a ……………………………………………………… prov.
…………………...
residente a …………………………… via ………………………….. n. ……. cap …………. (prov.) ………………….
domicilio …………………………………………………….. (non inserire se lo stesso indirizzo di residenza)
codice fiscale ………………………………..
documento di identità ……………………………. (specificare il tipo) n°
……………………………..
numero di telefono …………….………… email ………………………………….

DICHIARA

1. Di aver conseguito, nell’anno ……….. , presso l’Università degli studi di ……………… la laurea in giurisprudenza, all’esito di un corso di durata almeno quadriennale con votazione di……….. .
2. Di non avere compiuto i trenta anni di età.
3. Di possedere i requisiti di onorabilità, ovvero, di non aver mai riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza.
4. Di aver conseguito una media di 27/30 negli esami di : diritto costituzionale – diritto privato – procedura civile – diritto commerciale – diritto penale – procedura penale – diritto del lavoro – diritto amministrativo,
5. di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione* di:
• Diritto costituzionale …………………..
• Diritto privato ………………….…….…
• Procedura civile …………………….…..
• Diritto commerciale ……………….……
• Diritto penale …………………….……..
• Procedura penale ………………………..
• Diritto del lavoro …………….………….
• Diritto amministrativo …………….…….
*(se la votazione è pari a 30/30, indicare se si ha ottenuto la lode)

6. Di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. Di rispettare l’obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni acquisite durante il periodo di formazione.

CHIEDE

Di poter essere ammesso al tirocinio formativo di diciotto mesi, presso [inserire ufficio] previsto dal DL 69/2013, conv. in legge 98/2013.

Al tal fine, indica la preferenza * tra i settori di possibile assegnazione :
D Settore penale
D Settore civile
D Nessun a preferenza particolare
*(CONTRASSEGNARE LA PREFERENZA CON UNA “x”)

E la preferenza per una delle seguenti sezioni specializzate :

D Lavoro
D Imprese
D famiglia/minori
D Fallimenti
D Alto ………………………




*****

Si invita il candidato ad indicare* se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche presso altri Uffici Giudiziari:
D Si ( presso :…………………………………………………………………)
D No

*(contrassegnando i campi con una “X”)

Si invita il candidato ad indicare se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca:
D No
D Si, in corso.
D Si, titolo conseguito.

Si invita il candidato ad indicare se collabora/ ha collaborato con l’Università :
D No
D Si, attualmente.
D Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se partecipa/ha partecipato ad altri corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
D No
D Si, attualmente.
D Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se è abilitato al patrocinio legale o l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato:
D No
D Si [indicare se patrocinio legale o abilitazione all’esercizio della professione di avvocato]
D con delibera del Consiglio dell’ordine di ……resa in data ….



Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la Pratica Forense:
D No
D Si, attualmente.
D Si, in passato.
Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica forense:……………………............ Indicare presso quale studio legale si svolge/ha svolto la pratica forense:………………

Si invita il candidato ad indicare se ha superato con approvazione l’esame di idoneità all’esercizio della professione notarile:
D No
D Si
Indicare a quale Ordine notarile è iscritto :……………………............

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la pratica notarile:
D No
D Si, attualmente.
D Si, in passato.
Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica notarile:……………………............ Indicare presso quali Studi Legali si svolge/ha svolto la pratica notarile:……….

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto presso la SSPL:
D No
D Si ( presso : Università …………………….. ………..anno accademico
………………….…….. )

Si invita il candidato ad indicare se ha già fatto esperienza di tirocinio e stage presso uffici giudiziari in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es. ex art 37 d.l. 98/2011 o ex art 18 d.lgs 196/98).
D No
D Si, in passato. Indicare in quale ufficio ……………..
D Si attualmente, Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale magistrato……………..



Trattamento dati personali
Il candidato dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/200 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR 445/2000 e si impegna a produrre certificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della domanda.



Data




Firma del tirocinante


Luigi Levita

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30/05/2014 13:48

Gentile Dottor Levita, da quanto qui riportato posso dedurre che a seguito di tale risoluzione i tirocini formativi possono essere espletati anche presso gli uffici di Procura?
I diciotto mesi di tirocinio si sostituiscono completamente ad un anno di SSPL nel senso che non sarà necessario frequentare nè essere iscritti?
La ringrazio in anticipo per la disponibilità e soprattutto per l'aiuto che riesce a dare attraverso questo forum!
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31/05/2014 09:21

Re:
genny.m, 30/05/2014 13:48:

Gentile Dottor Levita, da quanto qui riportato posso dedurre che a seguito di tale risoluzione i tirocini formativi possono essere espletati anche presso gli uffici di Procura?
I diciotto mesi di tirocinio si sostituiscono completamente ad un anno di SSPL nel senso che non sarà necessario frequentare nè essere iscritti?
La ringrazio in anticipo per la disponibilità e soprattutto per l'aiuto che riesce a dare attraverso questo forum!



Egregio
la sostituzione dell'anno di SSPL non è automatica, occorre comunque essere iscritti, anche se ovviamente si è esonerati dalla frequenza.

Gli uffici di Procura e GIP sono invece esclusi da tale possibilità, in ragione della delicatezza degli affari ivi espletati.

Cordialmente


Luigi Levita

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31/05/2014 14:39

Grazie mille. :)
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12/07/2014 14:15

Buongiorno a tutti i forumisti e al Dott. Levita.

Vorrei soffermare l'attenzione su un aspetto ambiguo della risoluzione che, a mio parere, meriterebbe maggior chiarezza, soprattutto alla luce della riforma in cantiere in sede di conversione del dl 90/2014.

Nella risoluzione si dice: <<L’art. 73 legge 98/2013 pone una serie di problemi di coordinamento con la disciplina specifica delle SSPL e quella sulla pratica forense, introdotta dalla nuova normativa sull’ordinamento forense. Deve ritenersi che esso consenta l’effetto sostitutivo, nei limiti di un anno, solo e soltanto se il tirocinio sia effettuato per tutti i diciotto mesi con esito positivo, in questo
differenziandosi dalla scelta dell’art. 37 legge 111/2011, che invece consente un effetto di equivalenza per il periodo svolto, qualunque esso sia, con limite di riconoscimento sino ad un anno.
Nel caso in cui l’ufficio abbia stipulato una convenzione ex art. 37 legge 111/2011 con un ordine forense o una scuola di specializzazione, deve però ritenersi che il periodo di tirocinio iniziato ex art. 73 legge 98/2013 confluisca poi nel modulo convenzionale con gli effetti sostitutivi propri dell’art. 37 legge 111/2011. >>.

Sembra desumersi, quindi, quanto segue: se Tizio ha maturato un semestre di pratica forense e intende richiedere la sostituzione prevista dall'art. 73, si possono delineare due situazioni.
1) Se non esiste una convenzione con l'Ordine, quest'ultimo dovrebbe riconoscere comunque la sostituzione? Oppure se non è stata conclusa alcuna convenzione non la riconosceranno?

2) Se esiste una convenzione con l'Ordine nulla questio.

3) Se esiste una convenzione con l'Ordine relativamente ai tirocini ex art. 37 l. 111/2011 il periodo di tirocinio ex art. 37 "confluisce nel modulo convenzionale".

E sul punto 3 ho alcune perplessità. Poniamo (per assurdo) che il dl 90/2014 rimanga identico anche in sede di conversione.
Se al termine di 18 mesi Tizio chiede la sostituzione di un anno di pratica il suo periodo di tirocinio verrà convertito agli effetti di legge in quello ex art. 37 e dunque senza validità come titolo per magistratura?
La risoluzione è stata pubblicata prima del dl 90/2014 quindi è ovvio che non ne abbia tenuto conto, ma questo è un aspetto non secondario a mio parere.
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16/07/2014 09:19

Mi scusi, Dott. Levita, lei avrebbe un'opinione in merito alla questione che ho posto?

Tra l'altro per fortuna prescinde dall'attuale conversione del decreto.
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