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SSPL, concorso in magistratura di secondo grado e conseguenze stipendiali

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2014 19:33
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04/03/2014 19:33

Su segnalazione del collega Aldo Morgigni (la cui meritoria opera "sindacale" ha consentito di raggiungere questo ed altri lusinghieri risultati), di seguito la prima pronuncia con la quale il GA riconosce (parzialmente) il diritto all'equiparazione ai magistrati amministrativi, limitatamente al livello economico di ingresso di MOT, per i magistratiche hanno sostenuto li c.d. "concorso di secondo grado”, ossia di quanti avevano già un titolo professionale (perché già avvocati, magistrati onorari, docenti, funzionari ecc.) quale presupposto di accesso al concorso in magistratura.

La norma applicata è l'art. 4 c. 2 L. n. 425/1984, che prevede l'aumento del 15% della retribuzione iniziale dei MOT che oggi possono sostenere il concorso solo se già in possesso di altro titolo superiore di studio (diploma SSPL) o professionale, tra quelli indicati.

La decisione ha riconosciuto il diritto all'equiparazione solo a chi aveva una pregressa esperienza professionale (avvocati, funzionari, magistrati onorari ecc.) ma non a chi ha fatto accesso mediante diploma SSPL, creando così una vistosa disparità ed ignorando che i frequentatori delle SSPL svolgono anche attività professionale, perché possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale davanti al GdP ed al Tribunale in composizione monocratica.

Questo aspetto della pronuncia, se la giurisprudenza si consolidasse sul punto, potrebbe problemi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento del combinato disposto delle norme che consentono una maggiorazione retributiva (molto significativa) solo ai MOT che hanno in precedenza svolto altra attività professionale, e non di quanti hanno il diploma SSPL.

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N. XXX/2014 REG.PROV.COLL.
N. XXX/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale XXX del XXX, proposto da:
XXX e YYY, rappresentati e difesi dall'avv. ZZZ
Ministero della Giustizia - Direzione Generale Magistrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, in via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere, in applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 425/1984, il riconoscimento di cinque anni di anzianità convenzionale e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al relativo adeguamento del trattamento retributivo e alla corresponsione degli emolumenti arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 KKK e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono magistrati ordinari, nominati con decreto ministeriale del 5 agosto 2010 e vincitori del concorso, indetto con d.m. del 27 febbraio 2008, espletato sulla base della disciplina introdotta dagli artt.1 e ss. del D.lgs. 5 aprile 2006, n.160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.111. In particolare, il dott. XXX è stato ammesso al concorso (risultandone poi vincitore) poiché già in possesso del titolo di specializzato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di XXX e il dott. YYY è stato ammesso al concorso (risultandone anch’esso vincitore) poiché in possesso qualifica di pubblico impiegato appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di laurea, con servizio ultraquinquennale. Premesso ciò, i ricorrenti - ritenendo che con la riforma del 2006- 2007, il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria sia stato configurato come un “concorso di secondo grado” hanno chiesto al Ministero della Giustizia l’applicazione delle disposizioni in materia stipendiale contenute nell'art. 4. comma 2°, della legge n. 425/1984, in base al quale: "I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza".
Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’amministrazione hanno notificato il ricorso in esame, al fine di ottenere il riconoscimento del richiesto beneficio.
A supporto della predetta richiesta sostengono che con la riforma del 2007, il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria sia stato configurato come un concorso c.d. di secondo grado, essendo richiesti, oltre alla laurea in giurisprudenza, specifici requisiti di ammissione concernenti la pregressa esperienza lavorativa, professionale, di studio o di ricerca del candidato, e sia stata, quindi, eliminata ogni differenza con i requisiti di accesso ai concorsi per l'accesso alla magistratura amministrativa e a quella contabile. Secondo i ricorrenti tali conclusioni sarebbero avvalorati:
- dalla relazione al disegno di legge Mastella che, all'art.16, con riferimento al concorso per esami per la nomina a magistrato ordinario, testualmente recita: "Il concorso per esami è stato configurato sostanzialmente come concorso di secondo grado";
- dai lavori preparatori per l'approvazione in Senato del predetto d.d.1. ("E' stato introdotto un concorso di secondo grado che valorizza il possesso di specifiche esperienze professionali. Possono, infatti, partecipare al concorso solo magistrati di altre giurisdizioni, avvocati, funzionari e dirigenti in possesso di un'anzianità di servizio e laureati in possesso di specializzazioni post-universitarie");
- dal Consiglio Superiore della Magistratura, che nella "Risoluzione sulla disciplina dell'accesso in magistratura alla luce delle novità introdotte con la legge 30 luglio 2007, n.111" (Deliberazione del 4 giugno 2008) non ha mancato di rimarcare che, quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso, è stata operata la "scelta di delineare un concorso di secondo grado".
- dalla la nota n. XXX/2007, con la quale la Direzione Generale dei Magistrati, nel rigettare l'istanza di un magistrato ordinario vincitore del vecchio concorso per uditore, ha espressamente affermato che "dalla lettura testuale del richiamato art. 2 (D. Lgs n.160/06, come modificato dall'art.1, comma 3, della Legge n.111/2007, n.d.r.), si evince che la norma in argomento non può che disporre per il futuro, in quanto fa scaturire l'attribuzione dei benefici economici, di cui si chiede l'applicazione, da una parificazione fra le magistrature amministrativa/contabile e quella ordinaria a seguito delle innovazioni introdotte in ordine ai requisiti necessari per l'accesso alla magistratura ordinaria. E' chiaro, pertanto, che tale assimilazione, nel trattamento economico dei magistrati ordinari a quelli amministrativi, si avrà solo per quei magistrati ordinari che avranno sostenuto un concorso di "secondo livello", secondo le nuove disposizioni dettate dal citato art. 2".
I ricorrenti, infine, hanno anche richiamato, argomentando a contrario, alcuni precedenti giurisprudenziali, anche di questa Sezione, con i quali è stato escluso il riconoscimento del trattamento economico richiesto da magistrati vincitori del cd “vecchio concorso”, proprio in relazione alla diversa struttura della procedura di reclutamento, oggi sostanzialmente superata ed equiparata ad un concorso di secondo grado.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con formula di mero stile, senza controdedurre o contrastare la richiesta dei ricorrenti.
Alla pubblica udienza del XXX 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso concerne il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 4, comma 2°, della legge n. 425/1984 ai magistrati ordinari nominati a seguito di concorso espletato secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.160/2006 come modificato dalla legge n.111/2007.
L’art. 4, comma 2 della legge n. 425/1984 prevede che “i periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell’attuale carriera di appartenenza”. Si tratta, per giurisprudenza consolidata, del riconoscimento di un’anzianità convenzionale di cinque anni che attiene solo agli aspetti retributivi, e non a quelli giuridici, rivolta esclusivamente al personale di magistratura che, per l’accesso nei ruoli di appartenenza, abbia sostenuto un concorso cd. di “secondo grado” per accedere al quale sia richiesta, oltre al titolo di studio, una specifica pregressa attività (cfr. Cons. Stato, VI, 28 marzo 2003, n. 1636; T.A.R. Lazio - Roma, I, 26 ottobre 2011, n. 8243 e 4 marzo 1999, n. 564; T.A.R. Sicilia - Catania, III 10 marzo 2011, n. 574). In particolare, è stato ritenuto che “la scelta legislativa di applicare parametri stipendiali differenti al personale di magistratura che ha avuto accesso nei ruoli con un concorso di secondo grado, escludendo dal beneficio coloro che, invece, hanno avuto accesso ai propri ruoli con un concorso di primo grado, (…) non si presenta illogica ed irrazionale”, poiché “l’evidente diversa situazione di partenza giustifica, sul piano logico (oltre che dei principi costituzionali e comunitari) le scelte normative prima richiamate, salva la possibilità di possibili ripensamenti da parte del legislatore nella sede sua propria, ossia de iure condendo” (in tal senso, T.A.R. Catania, 574/2011 cit.).
2. Bisogna, quindi, verificare se dopo la riforma del 2007, il concorso per l’accesso alla carriera di magistratura ordinaria sia stato effettivamente ed integralmente strutturato come un “concorso di secondo grado”, poiché, in tal evenienza, anche in ragione dei precedenti giurisprudenziali citati, l’applicazione del beneficio economico di cui all’art. 4, comma 2°, della legge n. 425/1684 dovrebbe essere applicato anche ai magistrati nominati e immessi in ruolo in esito al concorso espletato secondo le modalità di cui al predetto D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007.
Va, tuttavia, precisato che tale analisi deve essere necessariamente condotta attraverso l’esegesi del dato normativo contenuto nell’art. 4, comma 2°, della legge n. 425/1984 che fa espresso riferimento ai “periodi di SERVIZIO e di ATTIVITA’ PROFESSIONALE, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle carriere di magistratura …”. In altre parole, il riconoscimento dell’estensione del predetto beneficio economico deve passare attraverso la verifica dell’esistenza dei presupposti indicati dall’art. 4 citato (servizio e attività professionale) e non dalla semplice circostanza di aver sostenuto un “concorso di secondo grado”, trattandosi di un’espressione alquanto vasta e indefinita, priva, peraltro, di riferimenti normativi e di alcuna precisa connotazione giuridica.
3. A tal fine, va osservato che il comma 1° dell’art. 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111, dispone che “al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.
Ora, mentre non sussistono dubbi circa la riconducibilità delle attività indicate alle lettere a), b), c), d), e) g) ai “periodi di servizio e di attività professionale” menzionati dall’art. 4, comma 2°, della legge n. 425/1984, non appaiono, invece, riconducili alla predetta norma le altre fattispecie e, in particolare, quelle sub h) e l), che presuppongono solo un’attività di studio e sono prive di alcun connotato che possa qualificare le rispettive attività in termini di “servizio” o di “attività professionale”.
Tale ricostruzione appare, peraltro, aderente ai canoni ermeneutici fissati in più occasioni dalla Corte costituzionale in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost. - in base ai quali è dato riconoscere disparità di trattamento nei casi in cui situazioni del tutto assimilabili siano disciplinate con norme diverse, ovvero situazioni differenziate fra di loro siano assoggettate ingiustificatamente ad un'identica disciplina - stante l'evidente eterogeneità delle attività indicate dall’art. 2 del D.Lgs. 160/2006, non tutte assimilabili o esattamente sovrapponibili allo svolgimento di attività di servizio o professionale di cui all’art. 4, comma 2° della legge n. 425/1984.
4. Fatte queste precisazioni di ordine generale e passando alle richieste formulate dagli odierni ricorrenti, entrambi immessi nei ruoli della magistratura ordinaria successivamente all’introduzione delle modifiche del 2006 - 2007, s’impone, in ragione delle precedenti considerazioni, una doverosa distinzione tra la posizione soggettiva del dottor XXX (ammesso al concorso in quanto in possesso del titolo di specializzato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di XXX) e il dott. YYY (ammesso al concorso in quanto in possesso del requisito di cui alla lettera "e" dell’art. 2 del citato D.Lgs. 160/2006), poiché, in base alle considerazioni espresse in motivazione sub 3), solo a quest’ultimo può essere riconosciuto il beneficio economico in questione, giacché il requisito di ammissione e la pregressa attività del dott. YYY è perfettamente aderente al paradigma normativo dell’art. 4, comma 2° della legge n. 425/1984; pertanto, non sussistono ragioni ostative, proprio per il rispetto del sopracitato principio di uguaglianza, al riconoscimento del diritto del dott. YYY al beneficio economico di cui all’art. 4, comma 2° della legge n. 425/1984.
Limitatamente alla posizione soggettiva del dott. YYY, il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto al beneficio economico di cui all'art. 4 comma 2° della 1egge n. 425/1984 e correlativo obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere all’adeguamento stipendiale e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
5. Il ricorso è, invece, infondato nei confronti del dott. XXX e va respinto, poiché in base alle considerazioni espresse sub 3) il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali non può essere assimilato ai “periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato…” di cui all’art. 4, comma, 2° della legge n. 425/1984.
6. In considerazione della novità della questione, le spese possono essere compensate, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza):
accoglie il ricorso indicato in epigrafe, limitatamente alla posizione del dott. YYY, con conseguente riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 4 comma 2° della legge n. 425/1984, nei termini precisati in motivazione;
respinge il ricorso indicato in epigrafe nei confronti del dott. XXX.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il XXX/2014
Luigi Levita

http://www.sspl.it
Il sito per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali
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