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Riforma Penale nella Chiesa con Motu Proprio del Pontefice

Ultimo Aggiornamento: 12/07/2013 12:27
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papa francesco



TESTO DI PRESENTAZIONE DEL SEGRETARIO PER I RAPPORTI DELLA SANTA SEDE CON GLI STATI, S.E. MONS. DOMINIQUE MAMBERTI

Testo  in lingua italiana

Traduzione di lavoro in lingua inglese  

Traduzione di lavoro in lingua francese  

Traduzione di lavoro in lingua spagnola  

Testo  in lingua italiana

Le leggi approvate l’11 luglio 2013 dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano realizzano un intervento normativo di ampia portata, richiesto in funzione del servizio che questo Stato, assolutamente peculiare ed unico nel suo genere, è chiamato a svolgere a beneficio della Sede Apostolica. La finalità originaria e fondamentale del Vaticano, consistente nel garantire la libertà di esercizio del ministero petrino, richiede infatti un assetto istituzionale ed ordinamentale che sempre più prescinde dall’esiguità del proprio territorio, per assumere una complessità per alcuni tratti simile a quella degli Stati contemporanei.

Nato con i Patti Lateranensi del 1929, lo Stato adottò in blocco l’ordinamento giuridico, civile e penale, del Regno d’Italia, nella convinzione che questa dotazione fosse sufficiente al fine di regolare i rapporti di diritto comune all’interno di uno Stato la cui ragion d’essere risiede nel supporto alla missione spirituale del Successore di Pietro. Il sistema penale originario – costituito dal codice penale italiano del 30 giugno 1889 e dal codice di procedura penale italiano del 27 febbraio 1913, come vigenti alla data 7 giugno 1929 – ha di seguito conosciuto modifiche solo marginali ed anche la nuova legge sulle fonti del diritto (N. LXXI, del 1 ottobre 2008) ha confermato la legislazione penale del 1929, sia pure in attesa di una complessiva ridefinizione della disciplina.

Le leggi approvate da ultimo, pur senza riformare in radice il sistema penale, lo rivedono in alcuni aspetti e lo completano in altri, soddisfacendo una pluralità di esigenze. Da un lato, queste leggi proseguono e sviluppano l’adeguamento dell’ordinamento giuridico vaticano, in continuità con l’azione intrapresa da Papa Benedetto XVI a partire dal 2010 in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale prospettiva si è provveduto a dare attuazione, tra le altre, alle previsioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nella Convenzione internazionale del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché nelle altre convenzioni che definiscono e tipizzano le condotte di terrorismo.

Dall’altro lato, le nuove leggi introducono anche altre figure criminose indicate in diverse convenzioni internazionali, già ratificate dalla Santa Sede e che adesso ricevono attuazione anche nell’ordinamento interno. Tra queste convenzioni possono menzionarsi: la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000; le convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; etc. Un titolo a parte è stato anche dedicato ai delitti contro l’umanità, tra cui il genocidio e gli altri crimini previsti dal diritto internazionale consuetudinario, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998. Dal punto di vista sostanziale, infine, degne di nota sono ancora la revisione dei delitti contro la pubblica amministrazione, in linea con le previsioni contenute nella Convenzione delle nazioni Unite del 2003 contro la corruzione, nonché l’abolizione della pena dell’ergastolo, sostituita con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.

Nonostante l’innegabile novità di molte norme incriminatrici contenute in queste leggi, non sarebbe tuttavia corretto pensare che le condotte in esse sanzionate fossero in precedenza penalmente lecite. Esse venivano infatti comunque punite, sia pure in base a titoli di reato più generici ed ampi. L’introduzione delle nuove disposizioni vale invece ad individuare con maggiore certezza e definizione le fattispecie incriminate e così a soddisfare i parametri internazionali, adeguando le sanzioni alla specifica gravità dei fatti.

Alcune delle nuove figure criminose introdotte (si pensi ai delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme fisse) potrebbero poi apparire eccessive in relazione alla realtà geografica dello Stato della Città del Vaticano. Tali disposizioni però assolvono, da un lato, alla funzione di rispettare i parametri internazionali stabiliti in materia di contrasto al terrorismo; da altro lato occorrono, in ossequio alla condizione della c.d. "doppia punibilità", al fine di consentire l’estradizione di quanti, imputati o condannati per tali delitti commessi all’estero, si fossero in ipotesi rifugiati nello Stato della Città del Vaticano.

Un rilievo particolare assume anche la disciplina della "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato" (artt. 46-51 della legge recante norme complementari in materia penale), che introduce sanzioni a carico delle persone giuridiche coinvolte in attività criminose, secondo l’indirizzo normativo oggi corrente in ambito internazionale. In proposito si è provveduto a conciliare il tradizionale adagio, osservato anche nell’ordinamento canonico, secondo cui "societas puniri non potest" con l’esigenza, sempre più avvertita in ambito internazionale, di stabilire adeguate e dissuasive sanzioni anche a carico delle persone giuridiche che traggono profitto dalla commissione di reati. La soluzione adottata è stata dunque quella di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, beninteso nelle ipotesi in cui possa dimostrarsi che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica stessa.

Modifiche di rilievo vengono introdotte anche in punto di procedura. Tra di esse si possono menzionare: l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni (c.d. congelamento); l’enunciazione esplicita dei principi del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato; la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale con l’adozione delle misure stabilite dalle convenzioni internazionali più recenti.

Dal punto di vista della tecnica normativa, la pluralità di fonti a disposizione degli esperti è stata organizzata mediante la loro combinazione in un insieme legislativo armonico e coerente che, nel quadro del magistero della Chiesa e della tradizione giuridico-canonica, rilevante quale fonte principale del diritto vaticano (art. 1, comma 1, Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, del 1 ottobre 2008), tiene altresì simultaneamente conto delle norme stabilite dalle convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana, cui l’ordinamento vaticano ha sempre fatto riferimento.

Al fine di meglio organizzare e disciplinare un intervento normativo dai contenuti così ampi si è quindi provveduto a redigere due leggi distinte. In una sono state riunite tutte le norme recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale; nell’altra sono state invece previste norme le cui caratteristiche non consentivano una loro omogenea collocazione all’interno della struttura codiciale e che, per tale motivo, sono state collocate in una legge penale a latere, che per tale motivo può bene definirsi complementare.

La riforma penale finora esposta è infine completata dall’adozione da parte del Santo Padre Francesco di uno specifico Motu Proprio, anch’esso in data di ieri, che estende la portata delle norme contenute in queste leggi penali anche ai membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Tale estensione ha lo scopo di rendere perseguibili da parte degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano i reati previsti in queste leggi anche nel caso in cui il fatto fosse commesso al di fuori dei confini dello Stato stesso.

Tra le leggi adottate ieri dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano v’è inoltre la legge recante "Norme generali in materia di sanzioni amministrative". Questa legge era stata già ipotizzata dall’art. 7, comma 4, della Legge sulle fonti del diritto N. LXXI, del 1 ottobre 2008, e stabilisce la disciplina generale e di principio per l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Di tale disciplina si avvertiva da tempo l’opportunità, anche in relazione alla crescente rilevanza dell’illecito amministrativo, quale tertium genus intermedio tra l’illecito penale e l’illecito civile. In quanto disciplina di principio, alle disposizioni di tale legge si dovrà fare riferimento ogni qualvolta un’altra legge stabilisca l’irrogazione di sanzioni amministrative in conseguenza di una violazione, senz’altro specificare in ordine al procedimento di irrogazione, all’autorità competente ed in ordine agli altri effetti minori.

Uno dei cardini del sistema introdotto dalla presente legge è costituito dal c.d. principio di legalità, per effetto del quale le sanzioni amministrative possono essere irrogate solo nei casi previsti dalla legge. Il procedimento di irrogazione è articolato in una fase di accertamento e contestazione dell’infrazione da parte degli uffici competenti ed una fase di irrogazione della sanzione, rimessa in via generale alla competenza della Presidenza del Governatorato. Viene infine previsto il diritto al ricorso e la competenza per materia del Giudice unico, salvo i casi di sanzioni di maggiore gravità per i quali viene invece stabilita la competenza del Tribunale.

In conclusione di questa breve presentazione può osservarsi come le leggi sopra indicate si segnalano non solo per la loro innegabile rilevanza sostanziale e sistematica, quanto anche perché costituiscono un ulteriore e significativo passo del legislatore vaticano verso quella rifinitura del proprio assetto ordinamentale occorrente per assumere e promuovere quanto di costruttivo ed utile la Comunità internazionale propone in vista di una più intensa cooperazione internazionale ed un più efficace perseguimento del bene comune.



[SM=g1740771]
Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO"

SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

IN MATERIA PENALE

Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1 I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCISCUS


[SM=g1740733]





Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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12/07/2013 12:27
 
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[SM=g1740758] in sostanza.... che cosa cambia?

Il Papa: via l’ergastolo, la tortura è reato così il codice vaticano


Non ci sono soltanto gli adeguamenti rispetto al fianco scoperto interno alla Chiesa degli abusi sessuali, della pedofilia e della corruzione, ma anche quei profili che per la prima volta scavalcano, e di molto, l’Italia e le sue norme: l’abolizione dell’ergastolo, sostituita con la pena della reclusione da 30 a 35 anni, e l’introduzione del reato di tortura. Sono le nuove disposizioni contenute nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale papa Francesco riforma il sistema penale della Santa Sede. Un giro di vite che dopo lo scandalo Vatileaks riguarda non solo gli ecclesiastici, ma tuttoil personale anche laico alle dipendenze della sede apostolica, organizzazioni collegate incluse.

Lo stesso Vaticano rimasto indietro rispetto alla maggioranza degli Stati laici nel mettere al bando la pena di morte (venne introdotta oltre Tevere soltanto nel 2001) scavalca oggi l’Italia nell’introdurre il reato di tortura, non ancora previsto dalle nostre leggi, e nel cancellare dal proprio ordinamento l’ergastolo. Anche se oltre Tevere l’ergastolo non è mai stato sanzionato, la nuova disposizione è fortemente simbolica perché dice che per il Papa nessuna pena è irrevocabile.
Del resto, Francesco l’ha sostenuto più volte: «Siamo tutti peccatori. Non c’è nessun peccato per il quale non è possibile il perdono divino, anche per i non credenti».


 Le nuove disposizioni vaticane non sono tutte farina del sacco di Francesco. Esse arrivano in scia a un’azione intrapresa da Benedetto XVI nel 2010.
La legislazione era ferma al Codice Zanardelli, adottatonel 1929 all’indomani dei Patti Lateranensi che istituirono la Città del Vaticano. Per questo, ad esempio, Paolo Gabriele, il maggiordomo infedele di Ratzinger, fu giudicato dieci mesi fa solo per il reato di furto, l’unico applicabile al suo caso nelle norme in vigore che non prevedevano l’attentato alla sicurezza dello Stato.


Nelle norme penali varate da Francesco è compresa un inasprimento delle pene per i delitti contro i minori tra i quali la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori.
Nella lotta agli abusi potranno essere per la prima volta perseguiti non soltanto gli officiali e dipendenti della curia romana, ma anche i nunzi apostolici e il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, nonché i dipendenti di organismi e istituzioni collegati alla Santa Sede indipendentemente dal fatto che si trovino sul territorio vaticano.


[SM=g1740771]


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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