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Indennità di mobilità

Ultimo Aggiornamento: 29/09/2012 22:38
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
29/09/2012 22:38

L'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.
La mobilità è pari: per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
Gli anni di mobilità sono considerati come coperti da cd contribuzione figurativa e vengono quindi considerati utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
* viene cancellato dalle liste di mobilità;
* viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
* raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
L'indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.

Sospensione dell'indennità

*** Rioccupazione a tempo determinato o parziale
L'indennità di mobilità è sospesa, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, nel caso in cui i lavoratori, nel corso della percezione dell'indennità di mobilità, accettino l'offerta di un lavoro dipendente a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), mantenendo l'iscrizione nelle liste. Se i lavoratori si dimettono in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mantengono l'iscrizione nelle liste di mobilità e possono beneficiare della relativa indennità per tutta la parte residua che era rimasta sospesa all'atto della rioccupazione (circ. n. 255 del 16 dicembre 1996, punto 4). Analoga sospensione è prevista per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato qualora i lavoratori non superino il periodo di prova stesso, in tal caso gli interessati vengono riscritti al massimo per tre volte nelle liste di mobilità e mantengono il diritto alla parte residua di indennità (circ. n. 3 del 2 gennaio 1992). Tutte le giornate di lavoro prestato devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell'indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Pertanto i lavoratori che abbiano diritto a 12, 24, 36 o 48 mesi di indennità di mobilità, e che svolgano attività a tempo determinata o parziale non superiore a 12, 24, 36 o 48 mesi, hanno diritto a percepire l'indennità per l'intera durata. I lavoratori che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Sede dell'INPS entro 5 giorni dall'avvenuta rioccupazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 38, della legge n. 608/1996 (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4), in caso contrario vengono cancellati dalle liste di mobilità e perdono il diritto alla residua indennità.
*** Rioccupazione a tempo indeterminato per un periodo limitato
I lavoratori assunti nel corso della percezione dell'indennità di mobilità, qualora vengano licenziati dall'azienda senza aver maturato i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato o assimilato a tale), sono reiscritti nelle liste di mobilità ed hanno diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata

** Cessazione dell'indennità

L'indennità di mobilità cessa quando i lavoratori abbiano beneficiato della prestazione per la durata massima, stabilita ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1991, i lavoratori sono cancellati dalle liste di mobilità e perdono il diritto alla relativa indennità:

1) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione oppure non lo frequentino regolarmente;
non accettino un'offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
2) non accettino, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 223/1991;
3) abbiano comunicato dopo 5 giorni alla competente Sede dell'INPS di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4);
4) siano espatriati in cerca di occupazione. Al riguardo, premesso che il disoccupato decade dal diritto alle prestazioni di disoccupazione quando risulti espatriato per motivi di lavoro, si fa presente che con circolare n.3 del 2 gennaio 1992, punto C-2, è stato precisato che è consentito estendere all'indennità di mobilità il principio del mantenimento del diritto e, quindi, del pagamento della prestazione per un periodo massimo di tre mesi nell'ipotesi che gli interessati si rechino in Stati convenzionati;
5) svolgano attività autonoma o attività di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ciò in quanto sia il lavoro autonomo che quello parasubordinato, al di fuori dei due casi specifici disciplinati rispettivamente dall'articolo 7, comma 5 (anticipazione della mobilità) e dall'articolo 9, comma 9 (mobilità lunga per pensione di vecchiaia), della legge n. 223/1991, sono incompatibili con l'indennità di mobilità;
6) siano stati assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

** Assegno per il nucleo familiare
L'articolo 7, comma 10, della legge n. 223/1991, stabilisce che per i periodi di percezione dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare

** Pagamento

L'indennità di mobilità viene erogata direttamente dall'INPS con periodicità mensile tramite assegno bancario ovvero con accredito su conto corrente bancario o postale.
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Rif. tratti da Wikipedia
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