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HS BC 6.3: VIVERE EST MILITARE....TOPIC DELLA DIPLOMAZIA

Ultimo Aggiornamento: 12/03/2014 10:22
07/03/2012 15:14
 
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Questa prima pagina sarà sempre in aggiornamento, dopo ogni accordo et similaria...., per avere una memoria storica degli avvenimenti diplomatici facile da consultare nel corso della partita!




TRATTATI MILITARI IN VIGORE:

- La Rèspublica Pisana e il Regnum Normannorum hanno stretto un accordo di alleanza difensiva nell' a.d. 1155. Qualora una delle due nazioni venisse attaccata l'altro alleato dovrà scendere in campo in suo soccorso.


TRATTATO BISANZIO - TURCHI post I guerra Anatolica

-Le nostre due fazioni diventano alleate e le truppe Imperiali si schiereranno al fianco dei loro alleati turchi se minacciati,diventando loro protettori.
-All'impero verranno annesse le città di Iconio,Ankara e Cesarea.
L'imperatore verserà 10000 fiorini al sultano turco per l'acquisto di un castello ad oriente.
-L'impero verserà 500 fiorini per il forte alla sinistra di Amasya.
L'impero restituirà i forti conquistati all'interno del territori che rimarranno in mano del Sultano.


-Trattato Polacco Magiaro: Cessione di Iski Torg ai Magiari e rottura dell' alleanza. Accordo di non belligeranza della durata di 5 anni (10 turni - T31_T41)

Accordo di non belligeranza tra Magiari e Tedeschi: durata di anni 10 (20 Turni - T30_T50) cui si somma la ripresa dei rapporti commerciali e il versamento di 10.000 bisanti in 10 rate da 1000 bisanti ognuna.



TRATTATI MILITARI SCADUTI:

-Comunichiamo a tutte le genti che tra Pisa e l'Impero Almohade è stato stretto un patto di non belligeranza valevole 10 turni(T11-T20).

- La Rèspublica Pisana e il Sacro Romano Impero, rappresentato dalla persona di Federico I di Hohenstaufen, hanno firmato un trattato di non belligeranza della durata di anni 5 [10 turni], valevole dallo scadere della tregua dei.

-Regno di Polonia e Regno d'Ungheria stipulano un trattato di non belligeranza di 5 anni (10 turni), con inizio nella primavera 1160 e scadenza nell'inverno 1165(T11-T20).

Pisa annuncia a tutto il mondo che nell' A.D. 1160 è stato firmato un patto di non belligeranza tra l' Aragona e il nostro nobile popolo della durata di 5 anni [10 turni].
Che peste e morte colgano colui che disonorerà tale accordo!
A giudicare dai venti di guerra che spirano nella già martoriata penisola Italica è sembrata una mossa più che saggia agli occhi miei e del Consiglio.


- Regno di Polonia ed il Sacro Romano Impero Germanico stipulano un trattato di non belligeranza di 7 anni (14 turni), con inizio nella inverno 1160 e scadenza nella primavera 1168(T12-T25).


Kirali Gheza II Arpad, Sovrano d'Ungheria

rende noto che:
tra il popolo Magiaro e le genti Pisane è stato firmato un trattato di non belligeranza della durata di 4 anni (8 Turni).

Con l'aiuto divino auspichiamo che tale accordo renda ai due regni tutta la pace e la prosperità che nostro signore intende per tutte le genti conosciute.
dal T18 al T25



TRATTATI MILITARI INFRANTI:


EDITTI E TRATTATI COMMERCIALI:

I)Kiraly Geza II d'Ungheria, sovrano del regno d'Ungheria tiene ad informare, nella speranza di evitare future diatribe, che nessun mercante straniero sarà tollerato nelle terre di suo dominio se non previo accordo comerciale stabilito.
Aggiunge inoltre che ogni violazione del suo volere sarà ritenuta un oltraggio al regno d'Ungheria e alla sua maestà in persona.

In fede

Kirali Geza II, sovrano d'Ungheria


II)EDITTO COMMERCIALE:

Per volere del Doge, nei supremi interessi della Serenissima Repubblica e del Popolo Veneziano tutto, tutti i mercanti che, senza accordo commerciale stipulato fra i rispettivi regni, decidano di sfruttare risorse presenti nel territorio della Repubblica, hanno il dovere di pagare una tassa del 10% sugli introiti da loro ricavati alla Repubblica stessa.

Il mancato pagamento della tassa comporterà un seria ripercussioni nelle relazioni diplomatiche con il regno di provenienza del mercante in questione e, nei casi peggiori, ad aperta ostilità.

In fede, Doge Domenico Morosini Michiel di Venezia.


III)Salam Aleikum

Io nobile Nūr al-Dīn Zangī Atabeg di Siria, nel tentativo di evitare qualsiasi futura controversia tengo a informare che tutti i mercanti, siano essi seguaci del Profeta (sempre sia lode al nome Suo) o degli infedeli, possono commerciare nei territori sotto il mio controllo solo con la presenza di un precedente accordo commerciale.

Il mancato rispetto del trattato sarà una grande offesa per me, il mio popolo e tutto l'islam che comporterà un sentito rancore, aperte ostilità e un mortale "incidente" al mercante.
Questa offesa può essere lavata con il 50% dei ricavi del mercante per ogni sei mesi passati nei miei territori senza permesso.

Con questo sono lieto di annunciare che sarò disposto ad accogliere qualsiasi diplomatica straniero nei miei territori per trattare questioni diplomatiche, economiche e inerenti alla guerra.

Allāhu Akbar min kulli shay'


IV)AD 1156 Praga

Boleslaus IV Piast re di Polonia et pro tempore re di Boemia stabilisce e delibera quanto segue in materia di sfruttamento delle risorse del suolo polacco.

CAPITOLO I: Tutte le risorse sono da considerarsi proprietà effettiva della corona, con cessione del commercio a tutti i mercanti di nazionalità polacca

CAPITOLO II: Le risorse del territorio polacco possono essere cedute in sfruttamento a mercanti stranieri, dopo aver preso precisi accordi con la corona polacca. I mercanti stranieri vengono dai polacchi divisi in due categorie, prossimi e lontani.

CAPITOLO III: I mercanti prossimi sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione confinante al Regno Polacco. Ai sovrani di tali mercanti non è richiesto alcun compenso pecuniario per ottenere lo sfruttamento delle risorse polacche, ma allo stesso tempo sono tenuti a stipulare con il regno di Polonia e Boemia un trattato di non belligeranza di almeno 5 anni. Non vi è limite di risorse da sfruttare.

CAPITOLO IV: I mercanti lontani sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione non confinante con il Regno di Polonia e Boemia. Ai sovrani di tali mercanti è richiesto un dazio per ottenere lo sfruttamento della singola risorsa prescelta. Tale dazio non può essere inferiore alla quinta parte della rendita iniziale incassata dal mercante interessato allo sfruttamento. Eventuali rialzi di rendita non verranno richiesti.

CAPITOLO V: L'unica risorsa in nessun caso cedibile a mercanti stranieri, sono le rendite delle miniere aurifere presenti nel territorio di Praga. Tali miniere sono da considerarsi proprietà personale del re di Polonia.

CAPITOLO VI: Qualunque mercante sfrutti illecitamente rispetto a quanto sopra statuito, risorse sul territorio polacco et boemo et di nuova annessione, verrà sistematicamente allontanato dalla risorsa o attaccato da mercanti polacchi.


V)Il Console Pisano desidera altresì informare gli altri sovrani che è stata ceduta in concessione al Regno Normanno la cava di marmo sita nei pressi di Pisa, in cambio del commercio della seta nei dintorni di Palermo. E' implicito che ogni altra nazione che si intrometterà nella commercializzazione di queste due risorse susciterà le ire di entrambe le fazioni.

E' inoltre sottinteso che ogni risorsa presente sui territori di Pisa può essere sfruttata solamente dietro autorizzazione del Priore, pena il pagamento di una multa corrispondente al doppio degli introiti generati da tale risorsa per il numero di turni sfruttata in mala fede.



VI)Constiutio super libero et mutuo commercio

Nell'anno domini 55 sopra 1100, per grazia della Vergine Immacolata, Federico I Hohenstaufen dichiara quanto segue, in materia di licenze di commercio e attività mercantili.

[I.] Sia ogni risorsa, naturale o manufatta, ricavata o prodotta su suolo imperiale di proprietà prima dell'Imperatore, di proprietà seconda del Duca cui spetta diritto su tale suolo.

[II.] Sia fatto divieto a mercanti stranieri intraprendere attività commerciali su suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza di valore pari a cento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[III.] Sia fatto divieto intraprendere attività legate al commercio di metalli estratti da suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza del valore di cinquecento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[IV.] Sia l'acquisto di licenze descritto ai capitoli II. e III. da non ritenersi d'obbligo per quei mercanti i cui regni di provenienza abbiano giurato fedeltà all'Imperatore.

[V.] Sia il seguente l'ordine di diritto allo sfruttamento di risorse su suolo imperiale:
- mercante di origine imperiale;
- mercante di provenienza da regno fedele all'Impero;
- mercante in possesso di regolare licenza.
Se un avente maggiore diritto reclama per sè una data risorsa, il mercante insediato ha sei mesi di tempo per abbandonarne le attività.

[VI.] Sia fatto divieto di praticare commercio in assenza di regolare licenza, come anche l'acquisizione di attività commerciali da parte di un mercante straniero, su suolo imperiale. Nel primo caso l'ammenda sarà di cento bisanti per ogni semestre in cui ha operato il mercante, nel secondo di mille bisanti una tantum, cumulabili tra loro.

[VII.] Sarà ritenuta offesa gravissima l'acquisizione di attività commerciali imperiali in terra straniera, se non giustificata da motivazione formale da parte del regno d'origine del sottrattore e del regno padrone del suolo su cui avviene l'esproprio.

[VIII.] Giudice ultimo in caso di dispute in materia di commercio su suolo imperiale è l'Imperatore.

L'Imperatore si dice altresì disposto a valutare proposte di natura commerciale differenti dalle qui elencate, se di più ampia natura.

Così è detto.

Fridericus I Imperator Romanorum


VII)EDITTO COMMERCIALE
AD 1156

Il Basileus Manuele Comneno decreta che nel suo impero tutti i mercanti stranieri sono ben accetti,ma con alcune limitazioni:
-Le nazioni che desiderano commerciare all'interno del nostro impero,devono prima avvisare e annunciare quale risorsa intendono commerciare.
-Alcune risorse sono a sfruttamento esclusivo dei mercanti Romei e queste sono lo zucchero,l'argento e quella che si trova vicino Atene.
-Le fazioni straniere possono richiedere il monopolio di determinate risorse,se offrono una risorsa da noi ritenuta adeguata.
Al momento i Magiari hanno il monopolio della seta vicino Tessalonica e gli Abbassidi delle armi e le navi vicino costantinopoli.Questo elenco verrà aggiornato ogni volta che si stipuli un monopolio su altre risorse.
-Non sono ammesse acquisizioni di mercanti di fazioni che hanno ottenuto il monopolio di codeste risorse,per le acquisizioni di altri mercanti,deve essere avvisato il Basileus.

In fede
Renato il Normanno




VIII)Io, L'Imam Fatimide, annuncio che viene fatto assoluto divieto di negoziare le risorse commerciali presenti nel nostro Regno fino a che non vi saranno trattati commerciali in vigore.
La libertà di commercio sarà possibile solo laddove vi siano risorse commerciali non occupate da altri mercanti che godono di particolari privilegi.
Tutte le risorse occupate da tali mercanti verranno rese note.
Tutti i mercanti che si troveranno sulle nostre terre senza rispettare le precedenti richieste saranno catturati e condannati come schiavi ai remi sulle galere della nostra flotta.

Che possa Allah il misericordioso avere pietà per le anime di tutti noi.

U-Aleikum-Salam



IX)IL CALIFFO ABBASIDE DISPONE QUANTO SEGUE:

- al fine di evitare qualunque controversia e disputa, consentiamo il commercio nelle nostre terre solo a coloro, credenti della Vera Fede o infedeli, che detengano un accordo commerciale con noi: per loro l'accesso alle risorse è libero, purché esse non siano da noi già state concesse in monopolio ad altri popoli: in ogni caso l'acquisizione non autorizzata di tali risorse equivarrà a offesa gravissima nei nostri confronti, che ci riserveremo di punire nel modo che riterremo più opportuno;

- per ricambiarlo dell'estrema cortesia nei nostri confronti, concediamo ai mercanti del Basileus il monopolio delle nostre pietre preziose e spezie di Baghdad, e del nostro avorio ed animali esotici sempre a Baghdad


X) EMIRATO DEI MORI

Annuncio che qualsiasi mercate straniero che visiti le nostre terre per poter sfruttare una risorsa dovrà prima chiederci il consenso, se commercerà su risorse non concesse saremo liberi di agire come più riteniamo giusto, nel migliore dei casi l'allontaneremo, se invece dovesse mostrarsi recidivo lo considereremo un pericoloso criminale e lo puniremo di conseguenza.
Non chiedeteci i persemmi su risorse occupate già da nostri mercanti.
[Modificato da dankfonicus 20/04/2013 15:10]
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Esempio di autocensura del proprio pensiero....per non ammettere di aver sbagliato in pieno...di da.cool :
PRIMA "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro. Il secondo: che il pilum costituisce una sorta di arpione, il cui obiettivo è non uscire più una volta penetrato. Il che avalla i testi latini in merito ad un uso prioritario del pilum come "sabotatore" di scuta nemici, piuttosto che come arma mirata a colpire i nemici."
DOPO(2 minuti) "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro."
di da.cool 05/05/2008

...per saperne di più, vedere direttamente la discussione:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7490651&p=5

09/03/2012 19:35
 
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E se due vogliono fare un accordo segreto (non mi pare le regole lo impediscano)?
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"Combattere per la Pace è come fare l'amore per la verginità."

"Meglio Morire per un Ideale che vivere senza di esso."
09/03/2012 20:04
 
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Re:
InsaneMonster, 09/03/2012 19.35:

E se due vogliono fare un accordo segreto (non mi pare le regole lo impediscano)?




se è segreto, tale rimarrà, ovviamente!!!

Questa pagina è per quegli accordi che si vuole rendere pubblici, in quanto non prestar fede ad un accordo segreto è un conto....ben altra cosa è infrangere un accordo di dominio pubblico, la reputazione è tutto!!!


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Esempio di autocensura del proprio pensiero....per non ammettere di aver sbagliato in pieno...di da.cool :
PRIMA "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro. Il secondo: che il pilum costituisce una sorta di arpione, il cui obiettivo è non uscire più una volta penetrato. Il che avalla i testi latini in merito ad un uso prioritario del pilum come "sabotatore" di scuta nemici, piuttosto che come arma mirata a colpire i nemici."
DOPO(2 minuti) "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro."
di da.cool 05/05/2008

...per saperne di più, vedere direttamente la discussione:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7490651&p=5

17/03/2012 22:09
 
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I piccioni viaggiatori del regno d'Ungheria, su volere del Re, sono stati mandati presso tutte le corti del mondo conosciuto.....


Kiraly Geza II d'Ungheria, sovrano del regno d'Ungheria tiene ad informare, nella speranza di evitare future diatribe, che nessun mercante straniero sarà tollerato nelle terre di suo dominio se non previo accordo comerciale stabilito.
Aggiunge inoltre che ogni violazione del suo volere sarà ritenuta un oltraggio al regno d'Ungheria e alla sua maestà in persona.

In fede

Kirali Geza II, sovrano d'Ungheria

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Secondo voi il popolo di Scozia esiste per assicurare a voi una posizione, io dico che voi esistete per assicurare al popolo la libertà!!!
23/03/2012 14:14
 
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Ragazzi,chiedo scusa se non sto ancora partecipando attivamente alla diplomazia,ma in questi giorni ho pochissimo tempo.
24/03/2012 11:40
 
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I messaggeri della Serenissima Repubblica corrono veloci verso regni vicini e lontani, portando la seguente notizia:

EDITTO COMMERCIALE:

Per volere del Doge, nei supremi interessi della Serenissima Repubblica e del Popolo Veneziano tutto, tutti i mercanti che, senza accordo commerciale stipulato fra i rispettivi regni, decidano di sfruttare risorse presenti nel territorio della Repubblica, hanno il dovere di pagare una tassa del 10% sugli introiti da loro ricavati alla Repubblica stessa.

Il mancato pagamento della tassa comporterà un seria ripercussioni nelle relazioni diplomatiche con il regno di provenienza del mercante in questione e, nei casi peggiori, ad aperta ostilità.

In fede, Doge Domenico Morosini Michiel di Venezia.
_________________________________________________
"Combattere per la Pace è come fare l'amore per la verginità."

"Meglio Morire per un Ideale che vivere senza di esso."
24/03/2012 17:23
 
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Salam Aleikum

Io nobile Nūr al-Dīn Zangī Atabeg di Siria, nel tentativo di evitare qualsiasi futura controversia tengo a informare che tutti i mercanti, siano essi seguaci del Profeta (sempre sia lode al nome Suo) o degli infedeli, possono commerciare nei territori sotto il mio controllo solo con la presenza di un precedente accordo commerciale.

Il mancato rispetto del trattato sarà una grande offesa per me, il mio popolo e tutto l'islam che comporterà un sentito rancore, aperte ostilità e un mortale "incidente" al mercante.
Questa offesa può essere lavata con il 50% dei ricavi del mercante per ogni sei mesi passati nei miei territori senza permesso.

Con questo sono lieto di annunciare che sarò disposto ad accogliere qualsiasi diplomatica straniero nei miei territori per trattare questioni diplomatiche, economiche e inerenti alla guerra.

Allāhu Akbar min kulli shay'
[Modificato da Mastralessio 24/03/2012 17:25]
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01/04/2012 16:40
 
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EDITTO COMMERCIALE
AD 1156 Praga

Boleslaus IV Piast re di Polonia et pro tempore re di Boemia stabilisce e delibera quanto segue in materia di sfruttamento delle risorse del suolo polacco.

CAPITOLO I: Tutte le risorse sono da considerarsi proprietà effettiva della corona, con cessione del commercio a tutti i mercanti di nazionalità polacca

CAPITOLO II: Le risorse del territorio polacco possono essere cedute in sfruttamento a mercanti stranieri, dopo aver preso precisi accordi con la corona polacca. I mercanti stranieri vengono dai polacchi divisi in due categorie, prossimi e lontani.

CAPITOLO III: I mercanti prossimi sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione confinante al Regno Polacco. Ai sovrani di tali mercanti non è richiesto alcun compenso pecuniario per ottenere lo sfruttamento delle risorse polacche, ma allo stesso tempo sono tenuti a stipulare con il regno di Polonia e Boemia un trattato di non belligeranza di almeno 5 anni. Non vi è limite di risorse da sfruttare.

CAPITOLO IV: I mercanti lontani sono considerati tutti quelli che rappresentano una nazione non confinante con il Regno di Polonia e Boemia. Ai sovrani di tali mercanti è richiesto un dazio per ottenere lo sfruttamento della singola risorsa prescelta. Tale dazio non può essere inferiore alla quinta parte della rendita iniziale incassata dal mercante interessato allo sfruttamento. Eventuali rialzi di rendita non verranno richiesti.

CAPITOLO V: L'unica risorsa in nessun caso cedibile a mercanti stranieri, sono le rendite delle miniere aurifere presenti nel territorio di Praga. Tali miniere sono da considerarsi proprietà personale del re di Polonia.

CAPITOLO VI: Qualunque mercante sfrutti illecitamente rispetto a quanto sopra statuito, risorse sul territorio polacco et boemo et di nuova annessione, verrà sistematicamente allontanato dalla risorsa o attaccato da mercanti polacchi.
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Esempio di autocensura del proprio pensiero....per non ammettere di aver sbagliato in pieno...di da.cool :
PRIMA "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro. Il secondo: che il pilum costituisce una sorta di arpione, il cui obiettivo è non uscire più una volta penetrato. Il che avalla i testi latini in merito ad un uso prioritario del pilum come "sabotatore" di scuta nemici, piuttosto che come arma mirata a colpire i nemici."
DOPO(2 minuti) "La sperimentazione ha così sottolineato due cose fondamentali. La prima: che il pilum rappresenta un arma che non può essere considerata come un giavellotto, ma necessita di una distanza estremamente ravvicinata e una grande potenza per il suo tiro."
di da.cool 05/05/2008

...per saperne di più, vedere direttamente la discussione:
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7490651&p=5

01/04/2012 17:15
 
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La Rèspublica Pisana, nella persona del Priore Maior della Gherardesca desidera informare il mondo abitato dei seguenti avvenimenti:

- La Rèspublica Pisana e il Regnum Normannorum hanno stretto un accordo di alleanza difensiva nell' a.d. 1155. Qualora una delle due nazioni venisse attaccata l'altro alleato dovrà scendere in campo in suo soccorso.

- La Rèspublica Pisana e il Sacro Romano Impero, rappresentato dalla persona di Federico I di Hohenstaufen, hanno firmato un trattato di non belligeranza della durata di anni 5 [10 turni], valevole dallo scadere della tregua dei.

- La Rèspublica Pisana e la Repubblica di Venezia hanno firmato un trattato di non belligeranza della durata di 5 anni [10 turni], valevole dallo scadere della tregua dei.


Il Console Pisano desidera altresì informare gli altri sovrani che è stata ceduta in concessione al Regno Normanno la cava di marmo sita nei pressi di Pisa, in cambio del commercio della seta nei dintorni di Palermo. E' implicito che ogni altra nazione che si intrometterà nella commercializzazione di queste due risorse susciterà le ire di entrambe le fazioni.

E' inoltre sottinteso che ogni risorsa presente sui territori di Pisa può essere sfruttata solamente dietro autorizzazione del Priore, pena il pagamento di una multa corrispondente al doppio degli introiti generati da tale risorsa per il numero di turni sfruttata in mala fede.


Pisa, addì 5 luglio 1155


Priore Maior della Gherardesca,
Console di Pisa
[Modificato da Bross91 01/04/2012 17:23]

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from the midnight sun
where the hot springs blow"
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Nell'anno domini 55 sopra 1100, per grazia della Vergine Immacolata, Federico I Hohenstaufen dichiara quanto segue, in materia di licenze di commercio e attività mercantili.

[I.] Sia ogni risorsa, naturale o manufatta, ricavata o prodotta su suolo imperiale di proprietà prima dell'Imperatore, di proprietà seconda del Duca cui spetta diritto su tale suolo.

[II.] Sia fatto divieto a mercanti stranieri intraprendere attività commerciali su suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza di valore pari a cento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[III.] Sia fatto divieto intraprendere attività legate al commercio di metalli estratti da suolo imperiale, salvo precedente concessione di diritti commerciali e acquisto di una licenza del valore di cinquecento bisanti per ogni mercante in ingresso, di cui verrà tenuto pubblico registro.

[IV.] Sia l'acquisto di licenze descritto ai capitoli II. e III. da non ritenersi d'obbligo per quei mercanti i cui regni di provenienza abbiano giurato fedeltà all'Imperatore.

[V.] Sia il seguente l'ordine di diritto allo sfruttamento di risorse su suolo imperiale:
- mercante di origine imperiale;
- mercante di provenienza da regno fedele all'Impero;
- mercante in possesso di regolare licenza.
Se un avente maggiore diritto reclama per sè una data risorsa, il mercante insediato ha sei mesi di tempo per abbandonarne le attività.

[VI.] Sia fatto divieto di praticare commercio in assenza di regolare licenza, come anche l'acquisizione di attività commerciali da parte di un mercante straniero, su suolo imperiale. Nel primo caso l'ammenda sarà di cento bisanti per ogni semestre in cui ha operato il mercante, nel secondo di mille bisanti una tantum, cumulabili tra loro.

[VII.] Sarà ritenuta offesa gravissima l'acquisizione di attività commerciali imperiali in terra straniera, se non giustificata da motivazione formale da parte del regno d'origine del sottrattore e del regno padrone del suolo su cui avviene l'esproprio.

[VIII.] Giudice ultimo in caso di dispute in materia di commercio su suolo imperiale è l'Imperatore.

L'Imperatore si dice altresì disposto a valutare proposte di natura commerciale differenti dalle qui elencate, se di più ampia natura.

Così è detto.

Fridericus I Imperator Romanorum
[Modificato da Jal476 02/04/2012 00:31]
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AD 1156

Il Basileus Manuele Comneno decreta che nel suo impero tutti i mercanti stranieri sono ben accetti,ma con alcune limitazioni:
-Le nazioni che desiderano commerciare all'interno del nostro impero,devono prima avvisare e annunciare quale risorsa intendono commerciare.
-Alcune risorse sono a sfruttamento esclusivo dei mercanti Romei e queste sono lo zucchero,l'argento e quella che si trova vicino Atene.
-Le fazioni straniere possono richiedere il monopolio di determinate risorse,se offrono una risorsa da noi ritenuta adeguata.
Al momento i Magiari hanno il monopolio della seta vicino Tessalonica e gli Abbassidi delle armi e le navi vicino costantinopoli.Questo elenco verrà aggiornato ogni volta che si stipuli un monopolio su altre risorse.
-Non sono ammesse acquisizioni di mercanti di fazioni che hanno ottenuto il monopolio di codeste risorse,per le acquisizioni di altri mercanti,deve essere avvisato il Basileus.

In fede
Renato il Normanno

[Modificato da mandrake(83) 04/04/2012 11:12]
06/04/2012 08:47
 
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Possa la luce e la guida dell'unico vero Dio, Allah, e la saggezza della sua parola per mezzo del Profeta, illuminare le menti di coloro che reggono le sorti dei popoli.

Io, L'Imam Fatimide, annuncio che viene fatto assoluto divieto di negoziare le risorse commerciali presenti nel nostro Regno fino a che non vi saranno trattati commerciali in vigore.
La libertà di commercio sarà possibile solo laddove vi siano risorse commerciali non occupate da altri mercanti che godono di particolari privilegi.
Tutte le risorse occupate da tali mercanti verranno rese note.
Tutti i mercanti che si troveranno sulle nostre terre senza rispettare le precedenti richieste saranno catturati e condannati come schiavi ai remi sulle galere della nostra flotta.

Che possa Allah il misericordioso avere pietà per le anime di tutti noi.

U-Aleikum-Salam
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17/04/2012 18:26
 
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as-salām ‘alaykum

Oggi è un triste giorno per i seguaci della Vera Fede. L'emiro Abd al-Mu'min al-Hargai, vero credente nell'Unica Fede, luce di Allah e terrore dei nemici, è stato chiamato in cielo dopo una lunga malattia. Possa Allah averlo in gloria.

Il figlio primogenito, Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai è il nuovo Emiro e Califfo del popolo Almohade e festeggia la sua salita al trono con la conquista di Tunus, riportando l'ordine in Ifriqiya.

Allāhu Akbar! Allāhu Akbar!



Amir Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai
Khalifah al-Muwahhidun


18/04/2012 16:20
 
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Nel nome di Allah misericordioso e del Profeta Muhammad faro della Vera Fede, pace su di lui,

il Califfo dell'Islam vi scrive dalla splendida città di Baghdad. Apprendiamo con estremo dolore la dipartita del nostro caro amico, l'emiro Abd al-Mu'min al-Hargai, fulgido esempio di credente e saggio governante. La sua perdita è una ferita aperta nel cuore dell'Islam: pregheremo per lui, certi che sia già nel paradiso che ha guadagnato senza dubbio alcuno con la sua esemplare condotta in vita. Auguriamo al suo nobile figlio Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai di ricalcare le orme del suo amato genitore, e gli rinnoviamo la nostra profonda stima ed amicizia.

All'emiro Abd al-Mu'min nostro amico dedichiamo la grande vittoria conseguita quest'oggi per l'Islam: l'infida setta nizarita, adusa all'omicidio sistematico e sin troppo abile nell'obnubilare le menti dei credenti meno saldi è finalmente stata sradicata da Noi in persona. Quest'oggi siamo entrati a Tabriz ed abbiamo affrontato il loro falso Imam con la spada in pugno: Allah ha premiato i veri credenti e posto fine all'empietà che insozzava le terre azere da fin troppo tempo.

Desideriamo inoltre comunicare alle cancellerie di tutti i popoli vicini e lontani quanto segue in materia commerciale:

- al fine di evitare qualunque controversia e disputa, consentiamo il commercio nelle nostre terre solo a coloro, credenti della Vera Fede o infedeli, che detengano un accordo commerciale con noi: per loro l'accesso alle risorse è libero, purché esse non siano da noi già state concesse in monopolio ad altri popoli: in ogni caso l'acquisizione non autorizzata di tali risorse equivarrà a offesa gravissima nei nostri confronti, che ci riserveremo di punire nel modo che riterremo più opportuno;

- per ricambiarlo dell'estrema cortesia nei nostri confronti, concediamo ai mercanti del Basileus il monopolio delle nostre pietre preziose e spezie di Baghdad, e del nostro avorio ed animali esotici sempre a Baghdad;

così è stabilito. La pace sia con voi e Allah il misericordioso possa illuminare sempre la Nostra via.


Saheb 'Awn al-Din Ibn Hubayra capo della cancelleria
Khalifet el muslmens al-Muqtadi Abbasiyyun


[Modificato da Fabius Maximus Germanicus 18/04/2012 16:25]
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19/04/2012 23:10
 
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Salam U Aleikum

Io, l'Imam fatimide d'egitto e tutto il popolo porgono gli omaggi all'Emiro Almohade Abd al-Mu'min al-Hargai chiamato alla luce di Allah il misericordioso.
Rivolgiamo un appello al popolo Almohade perchè sostenga unito il nuovo Emiro Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai che assurto al potere della potente nazione islamica sappia guidarla con saggezza e lungimiranza.

L'Imam Fatide coglie l'occasione per rivendicare la città Santa dell'Islam, Medina, a legittima appartenenza al popolo sciita d'Egitto. Che l'unico vero Dio, Allah il misericordioso, possa proteggere i veri figli del Profeta nel reclamare in suo nome quella che è stata la sua città.

Imam Fatimide del popolo d'Egitto
[Modificato da MAMO72 19/04/2012 23:11]
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20/04/2012 08:55
 
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Il regno d'Ungheria rende noto

che il Nobile Basileus ha richiesto ed ottenuto il monopolio e lo sfruttamento dei giacimenti d'argento di proprietà di suà maestà.

Così è deciso

In fede
Kiraly Gheza II Arpad, Sovreano d'Ungheria

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Secondo voi il popolo di Scozia esiste per assicurare a voi una posizione, io dico che voi esistete per assicurare al popolo la libertà!!!
20/04/2012 20:26
 
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Re:



Nel nome di Allah misericordioso e del Profeta Muhammad faro della Vera Fede, pace su di lui,

il Califfo dell'Islam apprende con viva apprensione la rivendicazione dell'Imam fatimida. Nonostante le vostre fallaci ed improprie posizioni teologiche vi siamo venuti incontro e vi abbiamo offerto la nostra amicizia, in funzione del superiore interesse all'unità dell'Islam.
Ora voi dopo averla accettata ci pugnalate alle spalle. Noi siamo i legittimi eredi del Profeta, pace su di lui, e noi quindi abbiamo l'obbligo morale di custodire la città dove visse e predicò e dove fu illuminato dalla sapienza divina. Questo è fuori discussione, non si tratta di una città qualunque sulla quale si possa mercanteggiare o trattare, ma della Città Santa per eccellenza, e la sua cura e protezione deve essere affidata alle nostre mani.
Spero che reconsidererete questa scelta infelice, siamo disponibili a discuterne con voi per trovare un accordo, ma partendo dal presupposto che Medina dovrà essere a noi affidata.
Che Allah illumini le scelte di ogni saggio governante.

Saheb 'Awn al-Din Ibn Hubayra capo della cancelleria
Khalifet el muslmens al-Muqtadi Abbasiyyun


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21/04/2012 23:15
 
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Io l'Imam Fatimide D'Egitto rispondo al cancelliere abasside.

La città Santa di Medina è stata ed è il fulcro della divulgazione della vera fede.
Sede prediletta del Profeta, che Allah lo abbia in gloria, oggi viene rivendicata dagli unici suoi veri eredi.
Il Califfo contesta, oltre al riconoscimento degli eredi diretti del Profeta alla guida dell'Islam, anche la legittimità degli stessi ad insediarsi nella città Santa? Dopo aver assassinato gli eredi del Profeta per farsi guida della Sunna pretendendo di parlare a nome dell'Islam ora i Califfi vogliono anche prendersi la sua città? Non conoscono essi veramente nessuna decenza? Dite al Califfo di non dimenticare che l'Imam è l'erede della figlia del Profeta; nel sangue dell'Imam scorre il sangue del Profeta.
Egregio Cancelliere, informate il Califfo che per l'unità dell'Isalm, di cui tanto declama la necessità, è opportuno che le sue armate si tengano alla larga dalla città Santa di Medina. Se oseranno mettervi piede, sarà l'ultima cosa che faranno.

Salam U-Aleikum

Imam Fatimide d'Egitto
Unico vero erede della dinastia del Profeta
[Modificato da MAMO72 21/04/2012 23:16]
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22/04/2012 15:00
 
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As-salam Alaykum

Il grande Sultano dei Saljūq si dichiara neutrale in questa disputa,seppur la volontà del grande Allah chiama il suo sguardo verso la santissima città ove l'illuminato Profeta predicò,Egli è comunque pronto a sguainare la spada nel caso in cui fosse veramente necessario.

Toghrul Beg

22/04/2012 22:01
 
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as-salām ‘alaykum

بسم الله الرحمان الرحيم
Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo, e di Muhammad Suo Profeta, pace su di lui

L'Emiro della grande al-Andalus e del Maghreb, Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai, Fatih, Sayf al-Islām, Assad Al'lah, non può non essere triste nell'apprendere la gravità della disputa che si è creata intorno ad una delle più Sante città dell'Islam, la illuminatissima Yathrib.
I contendenti dimenticano l'importanza di Yathrib per ogni musulmano, che sia esso signore di popolo o semplice cittadino. Yathrib non è solamente la città dalla quale l'Islam ha cominciato la sua avventura, ma è anche luogo di pellegrinaggio e come tale va salvaguardato. Allah, nella Sua immensa Gloria e Misericordia, ha donato agli uomini peccatori il buon senso e spero vivamente che l'illuminatissimi Califfo e Imam possano giungere ad un'accordo che possa salvaguardare la Santa Yathrib. Se così non avverrà l'Emiro dovrà necessariamente scendere in campo e difendere gli interessi dei musulmani.

Gloria ad Allah il sempre Misericordioso


Amir Abu-Ya'qub-Yusuf al-Hargai
Khalifah al-Muwahhidun



Sayf al-Islām, Assad Al'lah, Fatih al-Annaba, al-Tunus
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