killing zoe, 02/10/2012 21.46:
non viene fatto in questo caso un procedimento di VIA?
Per la disciplina autorizzativa vedi l'art.12 del D.Lgs.387/03
dove parla di "opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", lì son introdotti le indicazioni per la razionalizzazione e semplificazione procedurale. In sintesi, la norma prevede iter autorizzativi diversi in base alle fonti rinnovabili utilizzate, ma anche in base alla potenza di soglia.
Per impianti a BioGas il limite è 250KWp (tab.A,D.Lgs387/03).
1)
Per impianti sotto 250KWp:
per l'avviamento dei lavori è necessaria la DIA presso il comune (tempi d'attesa 30gg)
Per impianti di potenze superiori:
è necessaria l'Autorizzazione Unica rilasciata da Provincia/Regione (entro 180 gg.)
Inoltre, in entrambi i casi potrebbero esser necessari anche:
2)Autorizzazione Paesaggistica;
3) Valutazione di incidenza (
VINCA per SIC e ZPS);
4) Nulla Osta gestione area protetta;
5) N.O. Forze Armate (per zone militari, zone volo a bassa quota, etc.);
6) N.O. ENAC;
7) Variante destinazione d'uso;
8) Autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto;
9) Valutazione sulla regolarità dell'impianto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
[Modificato da Etrusco 18/04/2013 17:49]