giorni di ferie

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stefania
00sabato 30 giugno 2012 19:17
sono ata ex entilocali e come tale nel mio istituto hanno mantenuto lo stesso numero di giorni di ferie di quando lavoravo in comune regalandoci(così ci è stato detto)mezza giornata per arrivare ai 28gg. specifico che faccio 7h e12 su 5 giorni settimanali tutto l'anno.ora però ho un dubbio da quando una collega di un altro istituto comprensivo mi ha detto che a loro sono stati dati sempre 26 giorni pur facendo il mio stesso orario. NON essendo convinti della cosa a suo tempo interpellarono la cgil, la quale fece loro un conteggio, che la collega non mi ha saputo dire quale , dove il risultato finale erano questi 26 gg.specifico che i 4 gg delle festività soppresse li considero a parte. se qualcuno mi sa dire chi ha ragione e come si calcolano le ferie mi dà un grosso aiuto. Ho guardato anche sul contratto nazionale ma non mi è servito.Grazie tanta fortuna a tutti
stefania
00martedì 17 luglio 2012 11:20
Messaggio in attesa della convalida dei moderatori
civis
00giovedì 9 agosto 2012 12:07
Rispondo solo ora perché, come ho già scritto , non mi stanno arrivando le notifiche dei post.

Se sei ATA di ruolo, a prescindere che tu sia ex enti locali o ex nulla, ti spettano, se sei di ruolo, 32 giorni di ferie annuali più i 4 giorni per le festività soppresse, più i tre giorni per permessi retribuiti etc... Se dentro il CCNL nazionale di categoria a tutti gli effetti... e non capisco queste differenziazioni.
Per cortesia confermami la lettura del post e scusa ancora.
stefania
00sabato 25 agosto 2012 17:04
Messaggio in attesa della convalida dei moderatori
civis
00lunedì 27 agosto 2012 09:26
Lavori su cinque giorni ma per 7,12 ore al giorno che, x 5 fa 35,60.
Poniamo per ipotesi che non ti si accetti l''arrotondamento a 36 (mancano solo 0,40) : 0,40 x5 = 2 ore nella settimana che, in teoria , dovresti recuperare (in un mese 8 ore , in un anno 96 ore che corrispondono a 16 giorni ... Quindi, seguendo questo ragionamento, perderesti 16 giorni di ferie.
Ripeto, se sei di ruolo, hai diritto a tutto quello cui hanno diritto gli altri non ex Enti locali , ossia a 32 giorni di ferie (che spettano a chiunque abbia lavorato ovunque per almeno tre anni di seguito prima di passare di ruolo nella scuola) + 4 giorni di festività soppresse + tre giorni di permesso retribuito, quindi , in totale 39 giorni di assenza retribuita . Seguendo alla lettera , avresti quindi diritto a 23 giorni di assenza retribuita .
Non capisco da dove esca fuori la mezza giornata regalata, in base a quale conteggio. Se si volesse regalare qualcosa , semplicemente si arrotonderebbero le 35,60 ore settimanali a 36 e avresti maturate le ferie intere (32 giorni) + 4 di festività soppresse+ i 3 giorni di permesso retribuito .
Nella mia scuola ho tre ex enti locali che fanno il tuo medesimo orario, in cambio dell'arrotondamento danno disponibilità a necessità dei plessi che non chiudono il sabato e alle sostituzioni.... e non perdono alcun diritto.
Comunque, magari noi siamo particolari ... per cui cercherò nei prossimi giorni, di comprendere quali calcoli e ragionamenti possano aver fatto sia la tua DSGA che la CGIL.
Confermami però che sei di ruolo.
civis
00lunedì 27 agosto 2012 09:32
Tra l'altro, a parte che è quasi impossibile non fare più di 7,12 ore al giorno, fra una cosa e l'altra almeno a 7,30 ci arrivi, sicuramente anche nella tua scuola ci saranno progetti o esigenze di stare di più per i più disparati motivi, quindi ritengo che hai fatto straordinari, quindi, semmai, le riduzioni si possono effettuare su quelli. Comunque approfondisco, tutti possiamo prendere abbagli e nemmeno io ho la perfezione.
civis
00lunedì 27 agosto 2012 09:41
Riferimenti normativi dal C.C.N.L. 2002 / 2005:
- Tabella A allegata al C.C.N.L. (profili di area);
- Art. 6 comma 2 lett. i. (fondo di istituto e attribuzione compensi
accessori);
- Art. 6 comma 2 lett. h. (organizzazione del lavoro e articolazione
dell’orario);
- Art. 47 (compiti del personale ATA);
- Art. 52 comma 3 (proposta del piano delle attività);
- Art. 55 (sostituzione del DSGA);
- Art. 86 comma 2 lett. d, h, j. (compensi a carico del fondo di istituto);
- Art. 50 (orario di lavoro ATA);
- Art. 52 (modalità di prestazione dell’orario di lavoro);
- Art. 53 (ritardi, recuperi e riposi compensativi);
- Art. 54 (riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore);
- Artt. 13, 14, 15, 16, 19 (ferie,festività, permessi)

Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali (art. 54)
Nei casi di orari articolati su più turni con significative oscillazioni degli orari
individuali o comprendenti particolari gravosità, al personale coinvolto si applica un
orario settimanale ridotto a 35 ore. Rientrano in questo sistema le seguenti istituzioni
scolastiche:
- Le istituzioni scolastiche educative (esempio: collegi-convitti, educandati
femminili);
- Gli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie;
- Tutte le istituzioni scolastiche che applicano un orario di servizio giornaliero
superiore alle 10 ore per almeno tre giorni alla settimana;
In sede di elaborazione del piano delle attività, una volta verificata l’esistenza delle
condizioni per apportare la riduzione a 35 ore settimanali, si procede all’individuazione
del personale che può usufruirne.
Nella stessa sede si possono definire i criteri di applicazione della riduzione, che
indicativamente possono configurasi:
- Riduzione dell’orario giornaliero (10 minuti negli orari su sei giorni settimanali e
12 minuti in quelli su cinque giorni);
- Riduzione di un’ora sull’orario per un giorno alla settimana;
- Riduzione su base plurisettimanale (esempio: riposo compensativo di un giorno
lavorativo di 6 ore ogni sei settimane);

Piano ferie e festività (art. 13 - pers. a T.I., e art. 19 - pers. a T.D., art. 19)
Al personale ATA assunto a tempo indeterminato e determinato spettano ad anno
scolastico 30 giorni di ferie se hanno un servizio inferiore a tre anni e 32 giorni se il
servizio è superiore a tre anni. Il personale in part-time ha le ferie in proporzione ai
giorni lavorati. Oltre le ferie spettano n.4 giorni all’anno delle cosiddette “festività
soppresse”.
I giorni di ferie e le festività soppresse del personale a tempo determinato sono
proporzionali ai periodi di servizio prestato. Il personale con rapporto di part-time
matura le ferie in proporzione ai giorni lavorati nei periodi di servizio.
Altro elemento intervenuto dal 1 gennaio 2000 è il trasferimento allo Stato dei
servizi ATA prima affidati agli Enti Locali per cui sono passati allo Stato tutti i servizi
ausiliari di tutte le scuole elementari e materne e di alcune scuole di secondo grado.
Lo Stato ha “ereditato” inoltre, là dove gli Enti Locali avevano affidato il servizio ad
agenti esterni (LSU, appalti, ecc.), anche questa situazione, per cui in molte realtà
scolastiche opera personale “estraneo” con mansioni riferite alle sole pulizie ed in
alcuni casi con mansioni più ampie ma non sempre riconducibili a quelle del personale
statale. È evidente che in queste sedi l’organico del personale Collaboratore statale è
ridotto in numero corrispondente a quello esterno.
Le leggi finanziarie negli ultimi anni hanno sempre più ridotto il personale
Collaboratore Scolastico (anche per l’ anno scolastico 2005 - 2006 si è operata una
ulteriore riduzione del 2 %).
Il passaggio allo Stato ha reso molto più complessa l’attività lavorativa del
personale Collaboratore Scolastico in ordine ai compiti di vigilanza e di assistenza degli
alunni, che risulta molto differenziata a causa delle diverse fasce di età che vanno
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
L’organico ridotto per effetto delle leggi finanziarie, anche considerato insieme all’
elevato numero di sedi dello stesso Istituto, richiede una prestazione di servizio molto
più intensa del passato per cui, in varie situazioni, si arriva a definire un’assegnazione
di un solo Collaboratore Scolastico per turno, od anche che uno stesso Collaboratore debba prestare servizio in giorni diversi su due sedi o addirittura avere nello stesso
giorno un orario spezzato su due sedi.
Dove sono presenti servizi esterni si complica ulteriormente la definizione del
contratto di istituto per l’assegnazione alle varie sedi, in quanto la contrattazione
riguarda solo il personale statale, e spesso il personale “estraneo” ha già assegnato
per contratto “ereditato” alcune sedi dell’istituto. Così, ad esempio, accade che nella
stessa istituzione scolastica in alcune sedi opera un impresa di pulizia esterna, mentre
in altre non è presente, per cui i Collaboratori Scolastici statali a seconda della sede
assegnata, sono esenti o meno dal lavoro delle pulizie. Nelle sedi dove opera l’impresa
essendoci meno Collaboratori statali, si assiste così ad una carenza di vigilanza ed
assistenza, mentre nelle altre sedi i Collaboratori hanno un carico di lavoro assai
maggiore dei colleghi. È evidente che questo può comportare anche problemi di
rapporti tra il personale.
Nella stesura del piano delle attività si deve tenere presente:
- una ripartizione numerica del personale sulle varie sedi secondo le necessità,
che tenga conto del numero delle classi presenti, conformazione dell’edificio,
orario di servizio che copre o meno l’intera giornata, ecc.;
- individuazione delle professionalità occorrenti per ogni sede (soprattutto in
riferimento alla dovuta assistenza ai bambini della scuola dell’infanzia e per
l’handicap). In questo caso la continuità sulla sede occupata l’anno precedente,
anche se non può essere imposta, appare un valore importante, perché
comporta la conoscenza degli alunni, delle famiglie e dell’ambiente;

Tanto per aggiungere notizie utili ...
civis
00lunedì 27 agosto 2012 09:51
Inoltre:

Quando l'orario di servizio supera le 7 ore, si ha diritto a una pausa di mezz'ora .

Piano ferie e festività (art. 13 - pers. a T.I., e art. 19 - pers. a T.D., art. 19)
Al personale ATA assunto a tempo indeterminato e determinato spettano ad anno
scolastico 30 giorni di ferie se hanno un servizio inferiore a tre anni e 32 giorni se il
servizio è superiore a tre anni. Il personale in part-time ha le ferie in proporzione ai
giorni lavorati. Oltre le ferie spettano n.4 giorni all’anno delle cosiddette “festività
soppresse”.
I giorni di ferie e le festività soppresse del personale a tempo determinato sono
proporzionali ai periodi di servizio prestato. Il personale con rapporto di part-time
matura le ferie in proporzione ai giorni lavorati nei periodi di servizio.


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