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Regolamento regionale 12 gennaio 1996, n. 42.

Ultimo Aggiornamento: 02/07/2008 16:16
02/07/2008 16:16
 
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Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 19 dicembre 1995, esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo;
visto l'art. 51 dello Statuto regionale;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
Allevamento di fauna selvatica
Art. 1
(Tipologia)
1. Gli allevatori di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi:
a) di ripopolamento;
b) alimentare;
c) ornamentale ed amatoriale;
d) di richiamo.

Art. 2
(Allevamento a scopo di ripopolamento)

omissis

art.3
(Allevamento a scopo alimentare)
omissis


Art. 4
(Allevamento a scopo ornamentale e amatoriale)

1. Le specie allevabili a scopo ornamentale e amatoriale sono quelle appartenenti alla fauna selvatica, anche non italiana. Salvo che per i fringillidi europei e gli altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili, non si può superare il seguente limite massimo di soggetti riproduttori detenibili:
a) ungulati n. 2 capi;
b) galliformi n. 10 capi;
c) lagomorti n. 5 capi;
d) anatidi n. 10 capi.
2. L'allevatore di ungulati e lagomorfi, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno;
b) tenere separate le specie durante le fasi di allevamento in presenza di più specie allevate;
c) rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria;
3. E' vietata la vendita dei soggetti allevati di cui al comma 1.
4. L'allevatore di fringillidi europei e di altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) inanellare gli uccelli presenti nell'allevamento non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l'operazione va eseguita entro i primi dieci giorni di vita. In caso di impossibilità a effettuare l'inanellamento dei nidiacei entro il termine suddetto occorre presentare alla Provincia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la dizione "impossibilitato ad effettuare l'inanellamento di n. .... esemplari della specie ..........". La Provincia provvederà successivamente a fornire un contrassegno di adeguate dimensioni. Il contrassegno, ad anello di materiale metallico non saldato, deve essere inamovibile e di diametro adeguato, nonchè riportare il numero progressivo del soggetto, l'anno di nascita e il numero di matricola dell'allevatore. Le specifiche della sigla vengono comunicate all'allevatore dalla Provincia competente al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all'articolo 6;
b) tenere il registro di allevamento (tabella 2), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il numero di matricola dell'allevatore;
2) il nome scientifico e facoltativamente quello volgare del soggetto allevato;
3) le specifiche riportate sull'anello;
4) la data dell'eventuale cessione, la quantità ceduta e le generalità del destinatario;
5) la data di nascita o di acquisto degli esemplari, la quantità acquistata e le generalità del cedente;
c) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno precedente;
d) rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria;
e) adeguare la cubatura delle gabbie e degli altri ambienti di cattività, ai fini dell'ottimale densità di allevamento, secondo i seguenti limiti;
1) gabbie da mostra: 29 (lungh.) X 21,5 (larg.) X 22 (alt.) cm;
2) gabbie da riproduzione: 55 (lungh.) X 25 (larg.) X 30 (alt.) cm.
5. La partecipazione a manifestazioni ornitologiche è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'allevamento e al regolare inanellamento dei soggetti esposti. Identiche condizioni si applicano agli allevatori di altre regioni in occasione di manifestazioni che si svolgono nella regione.


Art. 5
(Allevamento a scopo di richiamo)
1. Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili.
2. L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) evitare la condivisione spazi comuni in presenza di più specie allevate;
b) rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
c) utilizzare gabbiette di legno o plastica delle seguenti dimensioni indicative per esemplare:
1) 20 (lungh.) X 15 (larg.) X 20 (alt.) cm. per: allodola, passera d'Italia, passera mattugia;
2) 30 (lungh.) X 25 (larg.) X 25 (alt.) cm. per: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno;
3) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: pavoncella. Le gabbie possono contenere un massimo di 10 esemplari, devono essere provviste di fondo rigido a maglie fitte, di parte superiore in panno e di numerosi fori laterali di aerazione;
4) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: colombaccio. Le gabbie, preferibilmente in corda, devono essere mantenute nella semioscurità e ai soggetti detenuti vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi qualora ritenuto necessario;
5) le voliere da riproduzione devono comunque avere una dimensione minima di 3-4 mq. per ogni coppia;
d) inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l'operazione va eseguita entro i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato, nonchè riportare il numero progressivo del soggetto, l'anno di nascita, la sigla dalla Provincia e le lettere "RA" ad indicare il "Richiamo allevato". Le specifiche dalla sigla vengono comunicate all'allevatore e all'INFS dalla Provincia competente al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all'articolo 6;
e) tenere il registro di allevamento (tabella 3), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciscun anno solare;
1) il nome scientifico e facoltativamente quello volgare del soggetto allevato;
2) le specifiche riportate sull'anello;
3) la data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;
4) la data dell'eventuale decesso del soggetto detenuto. In tal caso l'anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti detenuti;
5) la data dell'eventuale cessione e le generalità dell'acquirente; f) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno precedente.
3. I titolari degli allevamenti di uccelli a scopo di richiamo possono procedere all'alienazione e all'acquisto dei soggetti allevati nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 6
(Autorizzazione o comunicazione)
1. L'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ad eccezione di quelli effettuati dai titolari di impresa agricola per i quali è sufficiente una comunicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno solo degli scopi di cui all'articolo 1. I titolari di impresa agricola non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995 possono impiantare ed esercitare gli allevamenti per gli scopi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.
3. Per gli allevamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'INFS.
4. L'autorizzazione concessa ai titolari di allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale di fringillidi europei e di altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili deve contenere anche il numero di matricola dell'allevatore; qualora il numero non risultasse dalla domanda, la Provincia lo assegna facendo seguire la sigla della Provincia stessa ed un numero progressivo. Se il contingente detenuto non supera complessivamente i venti capi, l'autorizzazione non è necessaria.
5. La Provincia che ha concesso l'autorizzazione all'allevamento a scopo di ripopolamento effettua i controlli amministrativi almeno due volte l'anno. Per gli allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale i controlli sono effettuati anche dalla USL competente per territorio e l'esito viene annotato sul registro di allevamento.
6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, può essere disposta la revoca dell'autotrazione.

Art. 7
(Presentazione della domanda)
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione, in carta legale deve contenere:
a) le generalità e il codice fiscale del richiedente;
b) l'indirizzo dell'impianto, se diverso da quello di residenza del richiedente;
c) lo scopo che l'allevamento si prefigge;
d) le specie animali da allevare.
2. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione ad allevamenti a scopo di ripopolamento e alimentare devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dati catastali della superficie interessata dall'impianto (partita, foglio, particelle);
b) progetto grafico dei locali e descrizione delle attrezzature di allevamento;
c) dettagliata relazione tecnica contenente:
1) la tecnica di allevamento;
2) il rapporto fra sessi dei riproduttori;
3) la potenzialità produttiva annua dell'impianto;
d) certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
e) certificazione del servizio veterinario dell'USL competente sull'idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti interessate dall'impianto di allevamento.
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato agricoltura competente.
3. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione all'allevamento a scopo di richiamo devono essere allegati i documenti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2.
4. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione ad allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale devono essere allegati i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, nonchè, nel caso di fringillidi europei, il numero di matricola dell'allevatore. Se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani, il numero di matricola si identifica con il relativo RNA. In mancanza di quest'ultimo l'allevatore può omettere l'allegato di cui trattasi, e il numero di matricola gli verrà assegnato d'ufficio secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 6.
5. I titolari di impresa agricola devono allegare alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 i documenti previsti per i rispettivi tipi di allevamento, nonchè copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

TITOLO II
Allevamenti di cani da caccia

omissis

TITOLO III
Detenzione e uso dei richiami vivi
Art. 11
(Detenzione e uso dei richiami vivi di allevamento)
1. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è consentito detenere, nell'esercizio dell'attività venatoria, un numero massimo di richiami vivi di allevamento di dieci unità per ognuna delle specie appartenenti a quelle cacciabili, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
2. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere, nell'esericizo dell'attività venatoria, un numero massimo complessivo di richiami vivi di allevamento di dieci unità di specie appartenenti a quelle cacciabili.
3. Il numero massimo di richiami vivi di allevamento detenibili durante l'esercizio venatorio è raddoppiato qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento.
4. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento è consentito detenere un numero massimo di dieci storni di allevamento ad uso di richiamo vivo.
Art. 12
(Detenzione e uso dei richiami vivi di cattura)
1. Le specie di uccelli di cattura per le quali è consentita la detenzione a scopo di richiamo sono: allodola, cesena, colombaccio, merlo, passera mattugia, passero, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello e storno.
2. Per la detenzione dei richiami vivi si debbono usare per ogni esemplare gabbiette di legno o plastica delle seguenti dimensioni:
a) 21 (lungh.) X 14 (largh.) X 18 (alt.) cm per: allodola, passero, passera mattugia;
b) 29 (lungh.) X 21,5 (largh.) X 22 (alt.) cm per: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno;
c) 100 (lungh.) X 50 (largh.) X 40 (alt.) cm per: pavoncella. Le gabbie possono contenere un massimo di 10 esemplari, devono essere provviste di fondo rigido a maglie fitte, di parte superiore in panno e di numerosi fori laterali di aerazione;
d) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: colombaccio. Le gabbie, preferibilmente in corda, devono essere mantenute nella semioscurità e, ai soggetti detenuti, vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi.
3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso è consentito detenere, nell'esercizio dell'attività venatoria, un numero massimo di dieci unità per ognuna delle specie elencate al comma 1, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
4. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere, nell'esercizio dell'attività venatoria, un numero massimo complessivo di dieci unità delle specie elencate al comma 1.
5. Il numero massimo di richiami vivi detenibili durante l'esercizio venatorio è raddoppiato qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento.
6. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento è consentito detenere un numero massimo di dieci storni di cattura ad uso di richiamo vivo.

Art. 13
(Cessioni dei richiami vivi di cattura)
1. Esemplari di richiami vivi di cattura possono essere richiesti alle Province autorizzate all'attività di cattura di uccelli per l'inanellamento e la cessione a fine di richiamo.
2. Ogni esemplare è provvisto di contrassegno ad anello, apposto dalla Provincia titolare dell'impianto di cattura con le seguenti caratteristiche:
a) materiale plastico o metallico;
b) resistenza alla dilatazione/restringimento ai fini della inamovibilità;
c) durata nel tempo dell'incisione riportante sul contrassegno le seguenti specifiche:
1) numero progressivo del soggetto;
2) anno di cattura;
3) sigla della Provincia titolare dell'impianto di cattura;
4) lettere "RC" a indicare il "Richiamo di cattura";
d) impossibilità di riutilizzo;
e) facilità di applicazione e assenza di margini o appendici che possano traumatizzare l'arto dell'uccello;
f) diametro adeguato alla specie da inanellare.
3. E' vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
4. La cessione da parte della Provincia titolare dell'impianto di cattura avviene nel rispetto delle seguenti regole;
a) versamento da parte del richiedente di una somma fissata dalla Provincia per ciascuna specie, a titolo di rimborso spese;
b) predisposizione da parte della Provincia entro il 31 agosto di ogni anno di liste di prenotazione con priorità ai richiedenti che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 7/995;
c) effettuazione delle operazioni di cessione nei luoghi e con i tempi e gli orari stabiliti dal ciascuna Provincia.
5. Alle Province, titolari e non di autorizzazione all'attività di cattura e inanellamento per la cessione a fini di richiamo, è consentito stipulare convenzioni con coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 per l'eventuale utilizzazione dei soggetti detenuti, nonchè, con le Province anche di altre Regioni titolari di autorizzazione, al fine di costituire e gestire il proprio patrimonio di richiami vivi di cattura nel rispetto del presente regolamento.

Art. 14
(Sostituzione dei richiami vivi di cattura)
1. E' consentita la sostituzione del richiamo di cattura in caso di fuga accidentale, morte o non idoneità dello stesso.
2. La sostituzione avviene dietro consegna alla Provincia del richiamo, vivo o morto, munito del relativo contrassegno. In caso di fuga accidentale del richiamo o di mancanza di contrassegno ad anello viene presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. La Provincia compila una lista di prenotazione ai fini della sostituzione dei richiami.
Art. 15
(Richiami vivi già detenuti)

1. La Provincia provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a inanellare gli esemplari denunciati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995, con i contrassegni di cui all'articolo 13, sostituendo alla sigla relativa all'anno di cattura quella relativa all'anno di approvvigionamento del soggetto.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 12.01.1996.

Il Presidente
(Vito D'Ambrosio)
Panfini Alex - Montemaggiore al Metauro - PU
Allevo: Lucherino europeo (Ancestrale - Avorio - Diluito - Bruno - Isabella); Lucherino PN; Organetto (Ancestrale - Pastello n/b - Scuro); Verdone (Ancestrale - Isabella); Canarini vari
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

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