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Chi può usufruire dell'aspettativa per motivi di famiglia o di studio: a) Il personale con contratto a tempo indeterminato;
b) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/88;
c) il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche,(IL TUO CASO)
nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di servizio continuativo.
Il periodo in aspettativa per motivi di studio non è retribuito
Nel caso specifico di dottorato di ricerca, la normativa originaria ( DPR 382/80 e legge di modifica 474/84, n. 476) stabilisce che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Ma la successiva legge n. 448/2001 specifica all'art art. 52 comma 57: "in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Il concetto appare chiaro: "Se nel dottorato non hai borsa di studio o rinunci ad essa vieni retribuito, se accetti la borsa di studi non vieni retribuito".
Durata dell'aspettativa
Il periodo massimo di un'aspettativa è un anno, ma ai sensi dell'art. 69 del Dpr 3/57, la durata può dipendere da alcuni fattori, per esempio, due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra
essi non supera i 6 mesi.
Come richiedere l’aspettativa per motivi di famiglia o di studio
Occorre presentare la domanda al dirigente scolastico motivandola e documentando i motivi, prima possibile per garantire il regolare svolgimento delle attività (es.nomina supplente).
Entro 30 giorni il dirigente scolastico può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differire l'inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono
essere scritte. L'aspettativa può essere revocata per motivi di servizio.
L’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca, invece, è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico.
Con un'ordinanza del giudice del lavoro è stato stabilito che l'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea.
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