26/10/2011 16:07 |
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| | | Post: 572 | Registrato il: 21/06/2004
| Utente Senior | | OFFLINE | |
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Riteniamo utile ricordare che laddove i singoli consigli d’istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche dell’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole stabilite dall’art. 52 del CCNI e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL.
vedi anche comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87
Voglio anche richiamare l'attenzione su un punto cui nessuno più bada:
Il regio decreto legge 1825/24, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, all'articolo 6, ultimo comma, dispone che in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale. Tale principio, presente nel nostro ordinamento da oltre 80 anni, non è stato espressamente recepito dal contratto di lavoro, ma è ragionevole ritenere che le parti abbiano ritenuto pacifico che il prestatore di lavoro, laddove la prestazione risulti impossibile, non possa essere costretto a differirla (si veda a questo proposito anche l'articolo 1256 del codice civile). A mio parere, dunque, durante la chiusura prefestiva deliberata dal Consiglio di Istituto, così come per i Docenti è vacanza, altrettanto deve essere per gli ATA. Questo è uno dei punti per i quali battaglio ogni anno con i vari Dirigenti, richiamando questa norma non decaduta e che, tra l'altro rispetta il principio di parità di trattamento.
Non vuoi che io venga a scuola? ok... ma allora non mi obblighi a sprecare ferie o recuperi! MI sembra anche uno spunto interessante di richiesta in sede contrattuale.
..... sono alla ricerca dell'altra norma....
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