08/11/2010 22:07 |
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insegno in una scuola superiore in cui coessistono la sezione tecnica, quella professionale ed il corso serale; ciascuna sezione ha un proprio organico, una propria graduatoria, un proprio orario ed ovviamente un unico collegio dei docenti. Il D.S. sostiene che le ore a disposizione per completamento cattedra, che figurano nell'orario della sezione di appartenenza possono essere effettuate anche nell'altra sezione, in altre parole, l'insegnate del tecnico deve andare a sostituire, se necessario, l'insegnante assente della sezione professionale. Ma le ore di completamento cattedra non devono essere effettuate solo nella sezione di titolarità anche perchè figurano in quell'orario? chi ha ragione? d'altro canto, anche se la scuola è unica, io per andare ad insegnare nella sezione tecnica o al serale devo fare deomanda di trasferimento proprio perchè ogni sezione ha un codice diverso... e allora perchè si fa confusione di orario? il fatto che il collegio docenti sia unico cosa c'entra?
vi prego, rispondetemi urgentemente perchè c'è una controversia in atto con il D.S.
grazie! |
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11/11/2010 07:56 |
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per favore, chi è in grado di rispondermi lo faccia citando i riferimenti normativi. Il D.S. mi ha convocato venerdì per "liquidare" la questiones!!!
GRAZIE |
14/11/2010 19:46 |
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non ho ancora ricevuto nessuna risposta da parte vostra, ma nel frattempo mi è arrivata quella del D.S. che, con ordine di servizio scritto, mi ha imposto di sostituire un collega assente dell'istituto tecnico anche se io appartengo all'organico del professionale. Il D.S. sostiene che questa è la normativa vigente per cui, indipendentemente dagli organici, la disposizione deve essere effettuata nella scuola. A questo punto posso aspettarmi di effettuare l'ora a disposizione di completamento cattedra anche nel serale? E' corretta l'interpretazione del D.S.?
Per favore, rispondetemi perchè io ho sempre sostenuto che le ore a disposizione devono essere effettuate nell'organico in cui si è titolari |
14/11/2010 21:47 |
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simonetta [Non Registrato] | |
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Le ore a disposizione si utilizzano per la sostituzione dei colleghi assenti (assenze brevi). Per colleghi si intendono quelli del tuo stesso istituto, se il tuo istituto riunisce più tipi di scuola superiore sotto lo stesso ds e con lo stesso collegio, mi sembra ovvio che tu debba prestare servizio. Penso quindi che il tuo ds abbia ragione.
A parte questo, quando ci sono urgenze di questo tipo perchè non telefoni al sindacato e chiedi una consulenza? Questo è un forum aperto a chiunque voglia intervenire, ma le sedi per questo tipo di interventi sono altre.
Io stessa ti posso dare solo un parere e riferire in base alla mia esperienza. Il rif normativo è l'attuale ccnl della scuola.(art 28) |
20/11/2010 22:39 |
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mi dispiace dissentire ma non è affatto così; l'orario di ciascun docente si riferisce all'organico di appartenenza e non alla scuola che può comprendere varie sezione ma tutte con codici mecconografici diversi; infatti, per essere trasferiti da una sezione all'altra occorre fare domanda di trasferimento anche se si appartiene alla stessa scuola!! a questo punto nella scuola elementare chi è in compresenza può essere mandato a sostiutire i colleghi assenti nella scuola dell'infanzia tanto la scuola è unica e non solo, negli istituti comprensivi i docenti di scuola media potrebbero andare, nelle ore di completamento cattedra, a sostituire i maestri e viceversa. Lo stesso CCNL prevede che le ore a disposizione per completamento cattedra (che normalmente ormai sono solo una o al massimo due)debbeno essere effettuata nella scuola di titolarità. una scuola che comprende più sezioni, per esempio tecnico e professionale, commerciale e geometra, non hanno un codice unico che può essere spresso come preferenza dal personale docente ma solo dal personale ATA. inoltre chi ha una cattedra nella stessa scuola tra due sezione è considerato su cattedra orario esterna!! I D.S. che non hanno docenti per le sostituzioni brevi del personale assente pagassero le ore eccedenti a chi le vuole fare ma non devono costringere insegnanti di altri organici a fare disposizioni; protestassero con il MIUR e richiedessero più fondi non siamo certo noi a togliere le castagne dal fuoco!!
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21/11/2010 10:44 |
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simonetta [Non Registrato] | |
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il tuo ds probabilmente fa riferimento anche alla circolare miur di luciano chiappetta del 6 ottobre 2009 dove si dice che,per le sostituzioni sotto i 15 gg,nelle superiori,si deve ricorrere obbligatoriamente ai docenti in servizio che devono completare fino a 18 settimanali.E' opzionale accettare l'ora di sostituzione per chi invece 18 frontali le ha già e può arrivare ad aggiungere 6 orea disposizione fino alle 24.
si tratta di sostituzioni per lo stesso grado scolastico(cioè scuola media superiore) è chiaro che un insegnante di materna o elementare non può essere usata per la media ,che è un grado diverso.
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21/11/2010 11:11 |
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simonetta [Non Registrato] | |
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leggi anche,sulla nostra home page, la circ di chiappetta dello scorso 8 novembre. saluti |
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