Pagina precedente | 1 2 3 | Pagina successiva

Si possono giocare due partite nello stesso giorno?

Ultimo Aggiornamento: 23/09/2010 14:45
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 9.958
Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
01/10/2009 21:02

NOIF
Art. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo
nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano
disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare
superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di
Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano,
eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte
soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani",
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che
abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche
organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente
competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della
società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio
1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità
psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato
Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del
C.G.S..
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:35. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com