16/09/2008 16:31 |
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CASSAZIONE: CORTE RIBADISCE DIRITTO PAZIENTE A NON CURARSI
ROMA - La Cassazione - con una sentenza appena depositata nata dal ricorso di un testimone di Geova contrario a ricevere trasfusioni di sangue in caso di pericolo di vita - ribadisce che deve essere "riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio di morte".
Per i supremi giudici questo è un principio "di indubbia rilevanza costituzionale che emerge, tra l'altro, tanto dal codice di deontologia medica quanto dal documento del comitato nazionale per la bioetica del 1992". Ma affinché i medici si astengano dal somministrare al paziente incosciente le cure dalle quali quest'ultimo dissente, come le trasfusioni, è necessario che il "non consenso" sia contenuto in una "articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita".
Il "non consenso" - qualora il paziente non abbia con sé la sua dichiarazione di contrarietà a determinate pratiche mediche - può anche essere espresso da una persona indicata come "rappresentante 'ad acta'" indicato dallo stesso paziente. Questi principi contenuti nella sentenza 23676 della terza sezione civile della Cassazione ribadiscono il diritto del paziente a non curarsi riprendendo l'orientamento enunciato affrontando il caso di Eluana Englaro. In particolare, con la decisione di oggi la Cassazione ha dato torto a Mirko G., un testimone di Geova al quale, nel gennaio del 1990, erano state praticate una serie di trasfusioni di sangue nell'ospedale di Pordenone dove era stato trasportato in condizioni di incoscienza e in pericolo di vita.
Mirko aveva con sé un cartellino con la dicitura 'Niente sangue' e i medici non lo presero in considerazione ritenendo che quella semplice scritta non potesse avere un valore concreto perché serviva un consenso "chiaro, attuale, informato". Il punto di vista dei medici è stato condiviso dalla corte d'appello di Trieste, oltre che dalla Cassazione. Mirko, che però dalle trasfusioni è stato contagiato con il virus dell'epatite B, otterrà il risarcimento per l'insorgenza del virus. La somma gli sarà liquidata dalla corte d'appello di Trieste che dovrà rioccuparsi del suo caso.
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16/09/2008 16:54 |
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16/09/2008 18:25 |
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Il link della notizia: www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/altrenotizie/visualizza_new.html_762460...
A proposito di sentenze della Cassazione, questa www.infotdgeova.it/leggi/cassa.php mi sembra sia in contrasto con quella segnalata sopra...
Achille |
16/09/2008 18:50 |
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16/09/2008 19:20 |
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carlomagno1955 ha scritto:
... In particolare, con la decisione di oggi la Cassazione ha dato torto a Mirko G., un testimone di Geova al quale, nel gennaio del 1990, erano state praticate una serie di trasfusioni di sangue nell'ospedale di Pordenone dove era stato trasportato in condizioni di incoscienza e in pericolo di vita.
Mirko aveva con sé un cartellino con la dicitura 'Niente sangue' e i medici non lo presero in considerazione ritenendo che quella semplice scritta non potesse avere un valore concreto perché serviva un consenso "chiaro, attuale, informato". Il punto di vista dei medici è stato condiviso dalla corte d'appello di Trieste, oltre che dalla Cassazione.
Quindi la Cassazione ha dato torto a questo TdG. Non vi è quindi contraddizione rispetto alla precedente sentenza. Devo leggere con più attenzione il tutto per capire meglio in che differiscono le due sentenze.
Achille [Modificato da Achille Lorenzi 16/09/2008 19:20] |
16/09/2008 22:18 |
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Achille Lorenzi, 16/09/2008 19.20:
carlomagno1955 ha scritto:
... In particolare, con la decisione di oggi la Cassazione ha dato torto a Mirko G., un testimone di Geova al quale, nel gennaio del 1990, erano state praticate una serie di trasfusioni di sangue nell'ospedale di Pordenone dove era stato trasportato in condizioni di incoscienza e in pericolo di vita.
Mirko aveva con sé un cartellino con la dicitura 'Niente sangue' e i medici non lo presero in considerazione ritenendo che quella semplice scritta non potesse avere un valore concreto perché serviva un consenso "chiaro, attuale, informato". Il punto di vista dei medici è stato condiviso dalla corte d'appello di Trieste, oltre che dalla Cassazione.
Quindi la Cassazione ha dato torto a questo TdG. Non vi è quindi contraddizione rispetto alla precedente sentenza. Devo leggere con più attenzione il tutto per capire meglio in che differiscono le due sentenze.
Achille
In realtà la cassazione ha stabilito che la volontà di non-cura del paziente deve essere rispettata a patto che:
1-"Il paziente rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita".
2-Oppure nomini un "rappresentante 'ad acta'", che confermi - innanzi ai sanitari - il "non consenso" alle cure.
Il comunicato stampa continuava: (il grassetto è mio)
"In assenza di tutto ciò, il medico è nel giusto se salva la vita e non serve nemmeno che arrivi il fax del pm per dare il via libera alla terapia contestata. Mirco - che non riceverà il risarcimento del danno esistenziale data l'irrilevanza del suo 'bigliettino antitrasfusioni' - otterrà però, per decisione della Cassazione, la liquidazione del danno biologico per l'epatite 'B' contratta in ospedale."
La sentenza ha stabilito che il "cartellino sul sangue", che ogni Testimone di Geova porta con sè, è sostanzialmente irrilevante ai fini di stabilire legalmente la propria volontà. Il testimone di geova oggetto della sentenza verrà risarcito per aver contratto l'epatite B a causa della trasfusione.
Ciao
Gabry
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16/09/2008 22:48 |
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| | | Post: 1.215
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bwh stiamo pur certi che l'organizzazione farà preparare una "articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita"
saranno molto veloci in questo
"Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro."
"Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo."
Ezechiele
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17/09/2008 15:29 |
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17/09/2008 16:23 |
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predestinato74, 16/09/2008 22.48:
bwh stiamo pur certi che l'organizzazione farà preparare una "articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita"
saranno molto veloci in questo
Veramente esiste già un documento di questo tipo.
E' stato introdotto nel 2006 o 2007, in seguito alla legge sull' "amministratore di sostegno"
Con questo documento debitamente compilato che nomina un amministratore di sostegno in caso di inabilità temporanea i medici e gli infermieri hanno davvero le mani legate e possono solo guardare morire il paziente.
L'episodio a cui si riferisce la sentenza di cassazione risale a quando i testimoni usavano ancora il tesserino NO SANGUE.
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Il MALE sono quelli che impongono la propria autorità come verità assoluta e non si dispongono alla verità come autorità assoluta.
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17/09/2008 19:22 |
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21/09/2008 14:49 |
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Altro articolo sulla sentenza della Cassazione:
Vita privata
Un paziente può rifiutare le cure ma occorre il dissenso informato
21/09/2008
Al paziente va riconosciuto ''un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita'' ma il dissenso deve essere inequivoco e informato. E' quanto scrive la Corte di Cassazione. "Nell'ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata''. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un testimone di Geova che aveva chiesto il risarcimento dei danni morali e biologici per essere stato sottoposto ad una serie di trasfusioni di sangue nonostante egli avesse attestato il suo rifiuto delle trasfusioni con un cartellino con scritto 'niente sangue'. Secondo la Corte i medici hanno fatto bene a fare le trasfusioni al paziente che era giunto in ospedale in fin di vita perche' un conto ''e' l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita''. In quest'ultimo caso, secondo la Corte ''e' innegabile l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con se' una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volonta' di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari''. Per queste ragioni l'aver scritto su un cartellino "niente sangue" non può significare che il paziente abbia espresso un "dissenso informato alle cure" specie se si considera che è giunto in ospedale ''in stato di perdita di conoscenza e in pericolo di vita''. Non si può secondo la Corte far gravare sul medico l'onere di "ricostruire sul piano della causalita' ipotetica la reale volonta' del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale 'resistenza' delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue''. La Corte ricorda che ''la validita' di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assensa della doverosa, completa, analitica informazione sul trattemento stesso, cosi' la efficacia di uno speculare dissenso 'ex ante', privo di qualsiasi informazione medico terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo pientemente''. Nella sentenza la Corte insiste nel ribadire che un conto e' ''l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute'', un altro ''e' riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita''.
Fonte: www.info-legal.it/Elenco-cronologico-articoli/Un-paziente-puo-rifiutare-le-cure-ma-occorre-il-dissenso-informato-1012... |
21/09/2008 17:19 |
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| | | Post: 538
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Dunque se la Cassazione riconosce il diritto del paziente di non sottoporsi a trasfusioni e dunque rischiare la morte...... e anzi nel caso estremo lasciarlo morire perché è consapevole del peso della sua richiesta, perché allora vi son stati 'chilometri' di polemiche per pazienti tipo il Welbi che desideravano e chiedevano di morire?
La differenza era che forse non poteva scrivere di suo pugno? Ma non credo sia questa la ragione.
Non ci capisco nulla, il risultato é lo stesso ma frugare tra i misteri della legislatura italiana e come un percorso tra un dedalo infinito. ........................
"Dubitare di tutto o credere a tutto sono due soluzioni altrettanto comode che, l'una come l'altra, ci dispensano dal riflettere"
Henri Poincaré
Claudia |
09/10/2008 18:34 |
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| | | Post: 11.440
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Il testo completo della sentenza della Cassazione:
www.altalex.com/index.php?idnot=43127&idstr=20
Achille |
28/10/2008 19:09 |
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| | | Post: 11.653
| Registrato il: 17/07/2004
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Ho inserito nel sito una nuova pagina su tale argomento:
www.infotdgeova.it/leggi/cassa1.php
Achille |
30/10/2008 09:48 |
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gabriele traggiai, 16/09/2008 22.18:
In realtà la cassazione ha stabilito che la volontà di non-cura del paziente deve essere rispettata a patto che:
1-"Il paziente rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita".
2-Oppure nomini un "rappresentante 'ad acta'", che confermi - innanzi ai sanitari - il "non consenso" alle cure.
Il comunicato stampa continuava: (il grassetto è mio)
"In assenza di tutto ciò, il medico è nel giusto se salva la vita e non serve nemmeno che arrivi il fax del pm per dare il via libera alla terapia contestata. Mirco - che non riceverà il risarcimento del danno esistenziale data l'irrilevanza del suo 'bigliettino antitrasfusioni' - otterrà però, per decisione della Cassazione, la liquidazione del danno biologico per l'epatite 'B' contratta in ospedale."
La sentenza ha stabilito che il "cartellino sul sangue", che ogni Testimone di Geova porta con sè, è sostanzialmente irrilevante ai fini di stabilire legalmente la propria volontà. Il testimone di geova oggetto della sentenza verrà risarcito per aver contratto l'epatite B a causa della trasfusione.
Ciao
Gabry
Allora praticamente quel cartellino non serve a niente?
Veronika
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30/10/2008 19:31 |
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| | | Post: 11.659
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Luteranamanier, 30/10/2008 9.48:
Allora praticamente quel cartellino non serve a niente?
Veronika
Sì, il solo tesserino, in caso di perdita di coscienza, non serve a niente.
Achille |
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