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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 5-01-1995

Ultimo Aggiornamento: 02/07/2008 16:08
02/07/2008 16:08
 
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Gli articoli di legge richiamati dalla norma sulla detenzione
La detenzione di fauna selvatica nella regione marche è disciplinata dal "Regolamento regionale 12 gennaio 1996, n. 42.
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7."
riportato in http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7649530



LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 5-01-1995
REGIONE MARCHE
Norme per la protezione della fauna selvatica
e per la tutela dell' equilibrio ambientale
e disciplina dell' attività venatoria


omissis

ARTICOLO 23
Allevamento
1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i
seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale
e amatoriale ovvero di richiamo.
2. Le province autorizzano l' impianto e l' esercizio degli
allevamenti di cui al comma 1.
3. Il titolare di un' impresa agricola può impiantare ed
esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone
semplice comunicazione alla provincia competente, fermo
restando l' obbligo di conformarsi alle prescrizioni
dettate dal regolamento di cui al comma 4.
4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro
mesi dall' entrata in vigore della presente legge, vengono
determinate le modalità per il rilascio dell' autorizzazione
di cui al comma 1 e quelle relative al rilascio delle
autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel
rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, nº
349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per
gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinati,
sentito l' istituto nazionale per la fauna selvatica, la
vendita e la determinazione di uccelli allevati appartenenti
alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di
richiamo.
5. Le province, nell' ambito delle prescrizioni dettate con
il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le
competenze dell' ente nazionale per la cinofilia italiana,
autorizzano l' impianto e l' esercizio degli allevamenti di
cani da caccia.
6. Lepri, fagiani, starne e coturnici prodotte negli allevamenti
di cui al comma 1 non possono essere utilizzati
per le immissioni nelle zone di ripopolamento e cattura
di cui all' articolo 9 e nelle zone sperimentali di cui
all' articolo 11, salvo autorizzazione della giunta regionale,
previo parere favorevole dell' istituto nazionale per
la fauna selvatica.

omissis


ARTICOLO 32
Detenzione ed uso dei richiami vivi
per la caccia da appostamento
1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione
e l' uso per l' esercizio dell' attività venatoria di
richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.
2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale
e sentito il parere dell' istituto nazionale per la fauna
selvatica, disciplina con regolamento, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l' allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli
allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di
anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi
di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente
riconosciuti a livello nazionale e internazionale,
nonchè il loro uso in funzione di richiami per la caccia
da appostamento.
3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso
di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui
all' articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore
che eserciti l' attività venatoria da appostamento
fisso ai sensi dell' articolo 31, comma 1, di detenere
nell' esercizio dell' attività venatoria un numero massimo
di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo
complessivo di quaranta unità . AI cacciatori che esercitano
l' attività venatoria da appostamento temporaneo è
consentito detenere durante l' esercizio venatorio richiami
vivi di cattura nel numero massimo complessivo di
dieci unità . Qualora l' attività venatoria sia esercitata da
più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo
dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è
consentito usare il numero massimo di dieci richiami per
ogni cacciatore.
4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge detengono richiami vivi appartenenti a specie non
consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite,
ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal
comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia
competente entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione
ed il possesso.
5. E' vietato l' uso di richiami vivi di cattura e feriti che
non siano identificati mediante anello inamovibile fornito
dalla provincia, numerato secondo le norme regionali,
apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.
6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire
soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna
alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di
anellino.


omissis
[Modificato da apanfini 02/07/2008 16:17]
Panfini Alex - Montemaggiore al Metauro - PU
Allevo: Lucherino europeo (Ancestrale - Avorio - Diluito - Bruno - Isabella); Lucherino PN; Organetto (Ancestrale - Pastello n/b - Scuro); Verdone (Ancestrale - Isabella); Canarini vari
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