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Dipendenti pubblici: interessi e rivalutazione in caso di inquadramento retroattivo

Ultimo Aggiornamento: 09/02/2008 14:16
04/12/2003 08:24
 
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I dipendenti pubblici in caso di nuovo inquadramento hanno diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

E' quanto stabilito dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7313 depositata il 18 novembre 2003.

Con riferimento al caso di specie i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che tale principio vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati.
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Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 18 novembre 2003 n. 7313


(presidente Elefante, estensore Marchitiello)


Diritto


Le Sigg.re C.C., .................................., dipendenti del Comune di San Remo, appellano la sentenza del 13.12.1997, n. 418, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto previa riunione due loro ricorsi.

Con il primo di tali ricorsi, le appellanti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 29.9.1994, n. 1575.

Il Comune di San Remo, con tale deliberazione, aveva respinto la domanda delle attuali appellanti diretta ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 1.1.1978 sulle somme liquidate a titolo di emolumenti arretrati a seguito del loro inquadramento nella V qualifica funzionale con decorrenza da tale data operato con la deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660.

Con un secondo ricorso, le appellanti avevano chiesto l’accertamento in via autonoma del loro diritto a percepire retroattivamente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle predette somme.

L’appello è infondato nel merito.

La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente relative al ricorso di primo grado.

Le appellanti fondano la loro pretesa ad ottenere retroattivamente gli interessi e la rivalutazione economica sulla sentenza del 10.1.1984, n. 576 (confermata in appello, con la decisione di questa Sezione del 31.1.1991, n. 86), con la quale il T.A.R. aveva annullato le deliberazioni della Giunta Municipale n. 5460 del 1981 e del Consiglio comunale n. 217 del 1982.

Il Comune di San Remo, con tali deliberazioni, aveva approvato le operazioni di inquadramento dei dipendenti comunali predisposte da un’apposita Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti in applicazione dell’art. 2. del D.P.R. 1.6.1979, n. 191.

Tali deliberazioni, su ricorso di alcuni dipendenti comunali, tra i quali le attuali appellanti, venivano annullate dal T.A.R. con la richiamata sentenza n. 576 del 1984.

L’annullamento era stato determinato dalla illegittima formulazione dei criteri destinati a presiedere all’inquadramento dei dipendenti comunali che risultavano affetti da difetto di motivazione.

L’annullamento quindi, poneva nel nulla soltanto i criteri di inquadramento stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti e solo indirettamente riguardava le posizioni delle attuali appellanti.

Il Comune appellato esattamente rileva sul punto che, con tale sentenza, il T.A.R. non ha disposto un diverso inquadramento delle attuali appellanti.

Le appellanti, in base alla rinnovazione delle operazioni di inquadramento, sono state quindi inquadrate nel V livello retributivo, con decorrenza retroattiva al 1.10.1978 con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660, e hanno ricevuto il conguaglio tra quanto spettante in base ai nuovo inquadramenti e il trattamento economico fino ad allora in godimento a partire dal dicembre del 1993.

Ciò premesso, rileva la Sezione che la domanda diretta dalle appellanti ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria retroattivamente dal 1981 sulle somme ad esse spettanti in forza dell’inquadramento nel V livello retributivo, correttamente è stata rigettata dal T.A.R. con la sentenza appellata.

Secondo principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

Ciò vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (IV, 29.10.2002, n. 5909).

Le appellanti sono state inquadrate nel V livello funzionale, come si è già rilevato, non in esecuzione della sentenza del T.A.R. del 10.1.1984, n. 576, ma con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660 e, quindi, come correttamente ritenuto dal T.A.R., ad esse spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria solo a partire dalla data di tale deliberazione.

La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
04/12/2003 09:04
 
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Scritto da: cicolex 04/12/2003 8.24
Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 18 novembre 2003 n. 7313


(presidente Elefante, estensore Marchitiello)





Ma è Marco Panaro?[SM=g27829]
04/12/2003 09:16
 
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cds - sezione V - 6.2.2008 n. 347

Com’è esposto nella narrativa che precede, in primo grado l’attuale appellante, dipendente del Comune di Firenze, aveva rivendicato il diritto alla percezione degli interessi legali maturati dal 1° gennaio 1983 sulle somme riconosciute in suo favore con la deliberazione 30 gennaio 1992 n. 727, previa rivalutazione monetaria.

Con l’indicata deliberazione l’Ente aveva disposto il reinquadramento in posizione superiore a quella posseduta di vari dipendenti ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 347 del 1983, in base alla valutazione delle mansioni superiori svolte dai medesimi.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, precisato che il provvedimento fa seguito ad un “contrastato iter procedimentale contrassegnato dalle decisioni di annullamento del Co.re.co. di precedenti delibere comunali” aventi contenuto analogo, nonché muove da una “proposta di un’apposita Commissione tecnica la quale ha avuto il compito di verificare – sulla base di cinque criteri approvati con delibere assunte nel 1988 (…), dei quali quattro importavano valutazioni latamente discrezionali e non meramente ricognitive dei fatti, situazioni ed atti – la sussistenza dei presupposti necessari ed indispensabili al riconoscimento ed all’attribuzione della qualifica”, ha ritenuto che trattavasi di “atto modificativo dello stato giuridico con effetti costitutivi in connessione al conferimento della nuova qualifica”, adottato “attraverso un procedimento di tipo selettivo soggetto a valutazioni e decisioni proprie della P.A. nell’esercizio del potere di inquadramento dei propri dipendenti” (peraltro non mancando di notare come una tal attribuzione di un profilo funzionale superiore rispetto a quello spettante in base alla qualifica posseduta avesse comportato una forzatura dei criteri di primo inquadramento fissati dal cit. art. 40, come interpretato dalla costante giurisprudenza).

Sulla scorta delle riferite considerazioni, ed in particolare della “natura costitutiva e non ricognitiva del provvedimento”, ha escluso che dalla retrodatazione dell’inquadramento possa sorgere un diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di decorrenza giuridica dell’inquadramento stesso, giacché i requisiti di maturazione, certezza ed esigibilità del credito si concretano alla data di esecutività del medesimo provvedimento; data rispetto alla quale il pagamento delle differenza retributive è avvenuto tempestivamente, sicché “nessun altro importo per rivalutazione ed interessi è da riconoscere al soggetto ricorrente”.

Ciò posto, la Sezione rileva come la pronuncia sintetizzata appena sopra sia pienamente condivisibile e vada, pertanto, confermata.

Invero, alla stregua del consolidato orientamento giurisdizionale amministrativo in tema di decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, il momento della sua maturazione è quello del provvedimento, ancorchè avente efficacia retroattiva (cfr., da ultimo e tra le più recenti, Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2007 n. 143 e sez. V, 30 gennaio 2007 n. 393).

Nella specie, non v’è dubbio che la norma contrattuale predetta non aveva attributo direttamente al dipendente il credito retributivo, bensì prevedeva l’inquadramento mediante provvedimento amministrativo; provvedimento il cui sottostante procedimento risulta condotto nell’esercizio da parte del Comune di un’attività propriamente discrezionale (vedasi, in specie, la fissazione di specifici criteri di guida delle valutazioni affidate alla commissione suaccennata).

Pertanto, ugualmente non v’è dubbio sull’effettiva natura costitutiva e non ricognitiva del provvedimento in parola, con la conseguenza che la maturazione del diritto al trattamento economico corrispondente alla nuova e superiore qualifica funzionale non può ritenersi collegato alla data di entrata in vigore della norma che il Comune ha inteso applicare, bensì va ancorato esclusivamente alla data del medesimo provvedimento o, meglio, a quella in cui esso è divenuto efficace, benché con effetti retroattivi.

lillo1
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