cds - sezione V - 6.2.2008 n. 347
Com’è esposto nella narrativa che precede, in primo grado l’attuale appellante, dipendente del Comune di Firenze, aveva rivendicato il diritto alla percezione degli interessi legali maturati dal 1° gennaio 1983 sulle somme riconosciute in suo favore con la deliberazione 30 gennaio 1992 n. 727, previa rivalutazione monetaria.
Con l’indicata deliberazione l’Ente aveva disposto il reinquadramento in posizione superiore a quella posseduta di vari dipendenti ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 347 del 1983, in base alla valutazione delle mansioni superiori svolte dai medesimi.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, precisato che il provvedimento fa seguito ad un “contrastato iter procedimentale contrassegnato dalle decisioni di annullamento del Co.re.co. di precedenti delibere comunali” aventi contenuto analogo, nonché muove da una “proposta di un’apposita Commissione tecnica la quale ha avuto il compito di verificare – sulla base di cinque criteri approvati con delibere assunte nel 1988 (…), dei quali quattro importavano valutazioni latamente discrezionali e non meramente ricognitive dei fatti, situazioni ed atti – la sussistenza dei presupposti necessari ed indispensabili al riconoscimento ed all’attribuzione della qualifica”, ha ritenuto che trattavasi di “atto modificativo dello stato giuridico con effetti costitutivi in connessione al conferimento della nuova qualifica”, adottato “attraverso un procedimento di tipo selettivo soggetto a valutazioni e decisioni proprie della P.A. nell’esercizio del potere di inquadramento dei propri dipendenti” (peraltro non mancando di notare come una tal attribuzione di un profilo funzionale superiore rispetto a quello spettante in base alla qualifica posseduta avesse comportato una forzatura dei criteri di primo inquadramento fissati dal cit. art. 40, come interpretato dalla costante giurisprudenza).
Sulla scorta delle riferite considerazioni, ed in particolare della “natura costitutiva e non ricognitiva del provvedimento”, ha escluso che dalla retrodatazione dell’inquadramento possa sorgere un diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di decorrenza giuridica dell’inquadramento stesso, giacché i requisiti di maturazione, certezza ed esigibilità del credito si concretano alla data di esecutività del medesimo provvedimento; data rispetto alla quale il pagamento delle differenza retributive è avvenuto tempestivamente, sicché “nessun altro importo per rivalutazione ed interessi è da riconoscere al soggetto ricorrente”.
Ciò posto, la Sezione rileva come la pronuncia sintetizzata appena sopra sia pienamente condivisibile e vada, pertanto, confermata.
Invero, alla stregua del consolidato orientamento giurisdizionale amministrativo in tema di decorrenza degli accessori sui crediti vantati dai dipendenti pubblici nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, il momento della sua maturazione è quello del provvedimento, ancorchè avente efficacia retroattiva (cfr., da ultimo e tra le più recenti, Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2007 n. 143 e sez. V, 30 gennaio 2007 n. 393).
Nella specie, non v’è dubbio che la norma contrattuale predetta non aveva attributo direttamente al dipendente il credito retributivo, bensì prevedeva l’inquadramento mediante provvedimento amministrativo; provvedimento il cui sottostante procedimento risulta condotto nell’esercizio da parte del Comune di un’attività propriamente discrezionale (vedasi, in specie, la fissazione di specifici criteri di guida delle valutazioni affidate alla commissione suaccennata).
Pertanto, ugualmente non v’è dubbio sull’effettiva natura costitutiva e non ricognitiva del provvedimento in parola, con la conseguenza che la maturazione del diritto al trattamento economico corrispondente alla nuova e superiore qualifica funzionale non può ritenersi collegato alla data di entrata in vigore della norma che il Comune ha inteso applicare, bensì va ancorato esclusivamente alla data del medesimo provvedimento o, meglio, a quella in cui esso è divenuto efficace, benché con effetti retroattivi.
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