Portare a casa il registro è illegale,
Portare a casa il registro è illegale, per estensione, con l'introduzione del registro elettronico, è illegale compilarlo da casa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n° 23237 depositata il 4 giugno.
Il docente che si porta il registro a casa o che redige un registro parallelo, custodendolo presso la propria abitazione, rischia una condanna penale. E se rimaneggia i voti a scrutinio concluso rischia addirittura una condanna per falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico: un reato per il quale il codice penale prevede la pena della reclusione fino a un massimo di 10 anni. É quanto si evince da una sentenza emessa dalla V sezione penale della Corte di cassazione, depositata il 4 giugno scorso (n. 23237). Che ha cassato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un docente. La pronuncia apre scenari inquietanti, specie se si pensa che sono tutt’altro che rari i casi di docenti che sono costretti a tenere un registro aggiuntivo in formato cartaceo, a causa delle incombenze legate al cosiddetto registro elettronico.
Nella maggior parte delle scuole, infatti, mancano attrezzature informatiche atte a consentire ai docenti di compilare il registro in tempo reale. Così come avviene per il registro cartaceo. E quindi ognuno si ingegna come può, per appuntarsi i risultati delle interrogazioni. Salvo poi mettersi diligentemente in fila, per attendere che si liberi l’unico pc disponibile in sala docenti. Ciò comporta, inevitabilmente, il differimento dei tempi di acquisizione dei dati da inserire nel registro. Di qui la necessità di redigere un secondo registro cartaceo, in via informale, che gli insegnanti interessati, di solito, portano con sé. Spesso, peraltro, il registro ombra altro non è se non l’agenda personale. Va detto subito che vi sono anche situazioni ottimali dove c’è un computer in ogni classe. Ma nella maggior parte delle scuole il problema c’è. E con la ristrettezza di fondi che caratterizza questo particolare momento storico, la questione è ben lungi dal trovare soluzione. Resta il fatto, però, che la Suprema corte ha affermato, più o meno esplicitamente, che questa prassi potrebbe recare con sé elementi penalmente rilevanti. E siccome il dubbio è stato sollevato dal massimo organo giurisdizionale del nostro ordinamento, sarebbe quantomeno opportuno che i docenti si astenessero dal coltivare tale prassi.
La Cassazione ha censurato, inoltre, il comportamento del giudice di prime cure, che aveva omesso di considerare il fatto che il docente-imputato avesse rimaneggiato il voto di un alunno, proprio sulla base delle risultanze del registro ombra. Dunque, chi non rispetta alla lettera gli obblighi di documentazione del profitto rischia grosso. Quanto alle fonti di riferimento, esse sono piuttosto risalenti. Per quanto riguarda i voti da assegnare in sede di scrutinio, la norma a cui rifarsi è l’articolo 79 del regio decreto 659 del 1925. Il dispositivo prevede che il voto di scrutinio debba scaturire da una proposta del docente della materia. Proposta che si traduce nel voto in pagella solo «se non si abbia dissenso». In caso contrario, la proposta viene messa ai voti e il voto coinciderà con quello deliberato a maggioranza. Anche se il docente della disciplina dovesse votare contro.
Di qui la immodificabilità del voto, da parte del docente interessato, dopo lo scrutinio. Quanto ai registri, la norma di riferimento è l’articolo 41 del regio decreto 30.04.1924 n. 965. Che però non distingue il registro di classe dal giornale del professore. E ciò ha ingenerato non poche oscillazioni da parte della giurisprudenza, dapprima orientata a considerare atto pubblico solo il registro di classe in senso stretto, salvo cambiare idea di recente, includendo nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale anche il giornale del professore (V sezione penale della Corte di cassazione: 3004/1999, 12726/2000, 6138/2001 e n.714/2010). E in tale ultimo orientamento sembrerebbe inquadrasi la pronuncia del 4 giugno scorso. Proprio perché, affinché possa sussistere una qualche responsabilità penale in riferimento alla compilazione di documenti legati all’attività didattica, è necessario che tali documenti siano qualificati alla stregua di atti pubblici.
Ho portato un esempio estremo per esporre il motivo dell'illiceità della compilazione a domicilio. Ovviamente, il tutto potrebbe risolversi in una questione di fiducia, stante il fatto che spesso, nelle nostre scuole, in cui si pretende la dematerializzazione, poi non sono garantite le infrastrutture (linee adsl veloci) che ne garantiscano la compilazione costante nella scuola....