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assegnazione

Ultimo Aggiornamento: 24/07/2014 12:58
01/07/2014 20:03
 
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Cinzia
[Non Registrato]
Ciao ogni tanto mi vengono certi dubbi!
allora, nn ho avuto trasferimento per il comune dove assisto mia madre ( 104 art. 3 comma 3), quindi volevo fare l'avvicinamento, ma il mio dubbio è:
- posso solo fare assegnazione provvisoria oppure l'utilizzazione?
- perderei, ad assegnazione avvenuta, la continuità fin'ora raggiunta?
- nella scelta delle sedi del comune per assistere mia madre, devo mettere solo il codice del comune, non i codici degli istituti, giusto?
- il prossimo anno vorrei riprovare con il trasferimento, se fossi così sfigata da nn ottenerlo, posso fare un'altra volta l'assegnazione provvisoria?
Perdonami per la marea di domande, ma certo è che ci rendono la vita sempre più difficile, almeno per me!
Grazie per la tua attenzione e bentornato tra noi. [SM=g27823]











24/07/2014 12:44
 
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Post: 717
Registrato il: 21/06/2004
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La domanda di utilizzazione può essere richiesta in linea generale dai docenti soprannumerari, o a qualunque titolo senza sede definitiva, o dai docenti che pur essendo titolari su insegnamento curricolare chiedono di essere utilizzati su sostegno (in possesso del titolo di specializzazione), nell’ambito dello stesso grado di istruzione, oppure dai i docenti di scuola primaria che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, o dai docenti che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere invece compilata per uno dei seguenti motivi

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ( in caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica)
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori
24/07/2014 12:58
 
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Post: 718
Registrato il: 21/06/2004
Utente Senior
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Mi sembra più conveniente chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi con la madre, in quanto – e sempre che si trovi nelle prescritte condizioni – potrà fruire della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ai sensi dell’art.8 della bozza di Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il 2014/15, che così recita:

Art. 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1.Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 26.2.2014.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.

Per rispondere, poi, ad una successiva integrazione del quesito, si deve precisare che la priorità per l’assistenza al genitore in stato di handicap grave compete soltanto se l’insegnante è convivente con il padre. Peraltro, il CCNI sulla mobilità annuale richiede che l’insegnante sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli (fratelli o sorelle del professore) non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

- La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.
Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.
- Il prossimo anno, non cambiando gli accordi contrattuali, potresti egualmente rifare la domanda di assegnazione provvisoria .
- Inserendo il codice Comune confermi l'esigenza primaria di stare nel comune in cui assisti tua madre e che quindi è indifferente inserire codici scuole specifiche .

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