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730 e le Detrazioni d’imposta

Ultimo Aggiornamento: 04/05/2012 15:14
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04/05/2012 15:14


Detrazioni d’imposta

Detrazioni per lavoro dipendente, per familiari a carico: riduzione dell’imposta lorda da versare.
Requisiti per usufruirne.

* Detrazioni per lavoro dipendente
* Detrazioni per familiari a carico
* Detrazioni per famiglie numerose
* Modalità di presentazione dell’istanza

Detrazioni per lavoro dipendente
Le detrazioni per lavoro dipendente spettano ai dipendenti in misura proporzionale ai reddito percepito e al periodo di lavoro svolto. La percentuale di detrazione è calcolata in base alle modalità stabilite dall’art. 13 del TUIR (D.P.R. 917/86).
La legge finanziaria 2008 (Legge 244/07) ha stabilito che per usufruire di queste detrazioni è obbligatorio dichiarare annualmente di avervi diritto, presentando apposita istanza al datore di lavoro, nella quale devono essere indicati i dati relativi al reddito complessivo che si presume di percepire nell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, il quale potrebbe essere formato, oltre che dal reddito di lavoro dipendente, anche da altre categorie di redditi, quali, ad esempio, quelli da fabbricati e/o terreni.
A decorrere dal 2008 sono esclusi dal totale dei redditi da comunicare ai fini delle detrazioni i redditi da abitazione principale e sue pertinenze.


Detrazioni per familiari a carico
Ogni dipendente che abbia familiari a carico può ottenere mensilmente una detrazione d’imposta, calcolata, ai sensi dell’art. 12 del TUIR (DPR 917/86) in base al numero e alla tipologia dei familiari a carico, e al reddito percepito.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
genitori (anche adottivi);
ascendenti prossimi, anche naturali;
coniuge separato;
generi, nuore e suoceri;
fratelli e sorelle.
Per essere considerati a carico, tali familiari devono disporre di un proprio reddito annuo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni non spettano, neanche in parte, se durante l’anno il reddito del familiare ha superato tale limite, nel quale si comprendono anche l'eventuale reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, le borse di studio non esenti IRPEF, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
Ai fini del calcolo del reddito massimo di € 2.840,51, sono esclusi , tra gli altri:

le pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
le pensioni sociali;
le rendite INAIL;
i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica fino a un massimo di € 7.500,00;
le borse di studio esenti IRPEF;
gli assegni di ricerca.
La legge finanziaria 2008 (Legge 244/07) ha stabilito che per usufruire di queste detrazioni è obbligatorio dichiarare annualmente di avervi diritto, presentando apposita istanza al datore di lavoro, nella quale devono essere indicati i dati relativi ai familiari a carico, compreso il codice fiscale


Detrazioni per famiglie numerose
La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito una ulteriore detrazione fiscale pari a € 1.200,00 annuali a favore dei dipendenti che hanno fiscalmente a carico almeno 4 figli. La detrazione non spetta per ciascun figlio, ma costituisce un bonus unitario per le famiglie numerose e non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro, spetta inoltre in misura piena, senza necessità di ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che fa sorgere il diritto alla detrazione (ad esempio la nascita del 4° figlio) e non è influenzata dal livello del reddito.
La detrazione è ripartita al 50% trai genitori non legalmente ed effettivamente separati, a meno che uno di essi non sia fiscalmente a dell'altro, nel qual caso spetta al 100% al genitore che percepisce l’unico reddito familiare.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.


Modalità di presentazione dell’istanza
I dipendenti che intendano usufruire delle predette detrazioni, devono compilare il modello apposito, prelevabile dalla sezione modulistica, allegandovi un valido documento di riconoscimento, e trasmetterlo all’Ufficio stipendi, sia mediante consegna diretta che a mezzo fax al numero 081/5667002.
Per usufruire delle detrazioni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, occorre presentare il modello entro il mese di novembre dell’anno precedente. Le richieste pervenute in corso d’anno , saranno applicate a partire dal primo mese utile successivo alla ricezione della stessa, salvo ricalcolo della reale detrazione spettante, in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
Occorre comunicare tempestivamente il venir meno del diritto alle detrazioni, onde evitare la restituzione delle detrazioni indebitamente fruire, in unica soluzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
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