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Il Concilio di Trento (1545-1563)

Ultimo Aggiornamento: 24/11/2013 20:59
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SESSIONE XV (25 gennaio 1552)

Decreto di proroga della pubblicazione dei canoni.


Secondo quanto fu stabilito nelle sessioni passate, questo santo concilio universale in questi giorni ha trattato con somma cura e diligenza ciò che riguarda il santissimo sacrificio della messa e il sacramento dell’ordine. Ciò perché nella sessione di oggi, secondo il suggerimento dello Spirito santo, si pubblicasse quanto era stato concluso su questi argomenti, assieme ai quattro articoli sul sacramento dell’eucarestia, rimandati a questa sessione. Si pensava che frattanto sarebbero giunti a questo sacrosanto concilio coloro che si dicono protestanti, per riguardo ai quali era stata rimandata la pubblicazione di questi articoli e ai quali era stato concesso il salvacondotto perché potessero venire qui liberamente e senza alcun ritardo.

Ma poiché essi non sono ancora venuti e da parte loro sono state rivolte preghiere a questo santo sinodo, perché la pubblicazione, che avrebbe dovuto farsi in questo giorno, sia rimandata alla prossima sessione, lo stesso santo sinodo, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi, nella certa speranza che essi possano esser qui senz’altro molto prima di quella sessione, avendo frattanto essi ricevuto un salvacondotto in forma più ampia, nulla desiderando maggiormente che far scomparire dalla illustrissima nazione germanica ogni dissenso e scisma religioso, provvedere alla sua quiete, pace e tranquillità, pronto, se essi verranno, ad accoglierli con generosità e ad ascoltarli benignamente; nella fiducia che essi vorranno venire non per oppugnare ostinatamente la fede cattolica, ma con desiderio di conoscere la verità e (com’è degno di chi ama la verità del vangelo) adattarsi, alla fine, ai decreti e alla disciplina della santa madre chiesa; perché essi abbiano tempo non solo di venire, ma di proporre ciò che vogliono prima che giunga il giorno per pubblicare e rendere di pubblica ragione quei punti che sono stati sopra toccati, ha rimandato la seguente sessione al giorno di san Giuseppe, che sarà il 19 marzo.

E per togliere ad essi qualsiasi motivo di ulteriore ritardo, dà e concede loro volentieri un salvacondotto, che sarà, nella sua sostanza e nel suo contenuto, quale verrà letto.

Intanto, stabilisce e ordina che si debba trattare, nella stessa sessione, del sacramento del matrimonio, e oltre alla pubblicazione dei decreti accennati, definire questa materia; e che si debba proseguire la materia della riforma.

Salvacondotto concesso ai protestanti tedeschi.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, conforme al salvacondotto concesso nella penultima sessione, ed ampliandolo secondo quanto sarà detto, dà solenne assicurazione di dare ed elargire assolutamente a tutti e singoli i sacerdoti, gli elettori, i principi, i duchi, marchesi, i conti, i baroni, i nobili, i militari, i cittadini semplici e a qualsiasi altra persona, di qualsiasi stato e condizione, o qualità, della provincia e della nazione germanica; alle città e ad altri luoghi di essa; e a tutti quegli altri ecclesiastici e secolari, specie agli appartenenti alla confessione di Augusta, che insieme ad essi verranno, o saranno mandati, o partiranno, o sono già venuti, comunque essi si chiamino o possano esser chiamati; di concedere, dunque in forza delle presenti pubblica fede e pienissima e verissima sicurezza, o salvacondotto, come lo chiamano, di venire liberamente in questa città di Trento, di rimanere, stare, dimorare in essa, di far proposte, di parlare, di trattare, esaminare, discutere con lo stesso sinodo qualsiasi argomento, di presentare liberamente, di diffondere, sia a parole che per iscritto, tutto ciò che ad essi piacerà, e qualsiasi articolo; di spiegarli, presentarli e cercare di persuaderne gli altri con le sacre scritture, con espressioni, sentenze, argomentazioni dei santi padri, e, se necessario, di rispondere anche alle obbiezioni del concilio generale, e di disputare cristianamente o di conferire caritatevolmente e senza alcun impedimento con quelli che fossero stati scelti dal concilio, senza usare in nessuna maniera schiamazzi, modi offensivi ed ingiuriosi. Ed in modo particolare, che i problemi controversi siano trattati, in questo concilio Tridentino, secondo la sacra scrittura, le tradizioni apostoliche, i legittimi concili, il consenso della chiesa cattolica e le affermazioni dei santi padri. Aggiungiamo anche che non saranno puniti per motivi religiosi o per delitti commessi o che verranno commessi contro la religione. Così che per la loro presenza non si cessi dalla celebrazione degli uffici divini, sia durante il loro viaggio, o nel venire, nel rimanere, nel ritornare in qualsiasi luogo, neppure nella stessa città di Trento; e che, concluse o non concluse queste cose, in qualsiasi momento ad essi piaccia, per volere o con l’approvazione dei loro superiori desidereranno tornare alle proprie terre, o lo desiderasse qualcuno di essi, senza alcuna opposizione, scusa, ritardo, possano subito andarsene come essi vogliono, liberamente e tranquillamente, con le loro cose, il loro onore, le loro persone sane e salve, dopo aver avvertito, naturalmente, quelli che saranno incaricati dallo stesso concilio, perché si possa opportunamente provvedere alla loro sicurezza senza inganno e senza frode.

Il santo sinodo vuole anche che in questa pubblica dichiarazione di fede, o salvacondotto, vengano incluse - e si abbiano realmente per incluse - e siano contenute tutte quelle clausole che saranno necessarie ed opportune per la piena, efficace e sufficiente sicurezza nel viaggio, nella permanenza, nel ritorno.

Per maggior sicurezza e per facilitare il bene della pace e della riconciliazione dichiara anche che se uno di loro (o anche più) sia nel viaggio, venendo a Trento, sia mentre dimorano lì o mentre tornano, facesse o commettesse qualche cosa di grave (che Dio non voglia!), per cui il privilegio della pubblica fede e della sicurezza, loro concesso, possa essere annullato o cancellato, il sinodo vuole e concede che quelli che fossero stati trovati colpevoli di questo delitto siano subito puniti da essi soltanto, e non da altri, con una punizione giusta, e con ammenda sufficiente, da potersi approvare e lodare da parte di questo sinodo, rimanendo intatti la forma, le condizioni, e i modi della sicurezza.

Vuole ugualmente che se qualcuno, - uno o più che siano -, da parte del sinodo sia durante il viaggio, che durante la permanenza, o il ritorno, facesse o commettesse (che Dio non voglia!) qualche cosa di grave, per cui potesse considerarsi violato o in qualsiasi modo esser tolto il privilegio della pubblica fede e sicurezza, quelli che fossero trovati colpevoli di un simile delitto, solo dal sinodo, e non da altri, vengano subito puniti con un degno castigo e con una ammenda tale, che possa esser lodata e approvata giustamente da parte dei signori della confessione di Augusta, allora qui presenti, rimanendo intatti la forma, le condizioni, i modi del salvacondotto.

Vuole, inoltre, il medesimo sinodo, che tutte le volte che sarà opportuno e necessario sia permesso a tutti e singoli gli ambasciatori di uscire dalla città di Trento per prendere un po’ d’aria e tornare in essa; mandare o destinare il loro o i loro incaricati in qualsiasi posto per curare i loro affari più urgenti; e ricevere gli stessi incaricati o inviati o l’incaricato e inviato, quando ad essi sembrerà opportuno, in modo tale, però, che alcuni, o qualcuno, siano loro associati dagli incaricati del concilio, perché provvedano o provveda alla loro sicurezza.

Questo salvacondotto e queste garanzie di sicurezza dovranno valere e durare dal tempo e per il tempo in cui essi saranno presi sotto cura e difesa dello stesso sinodo e dei suoi rappresentanti e condotti fino a Trento; e per tutto il tempo della loro permanenza in questo luogo; e poi, di nuovo, - dopo che avranno avuto la debita udienza ed uno spazio di altri venti giorni, quando essi lo chiederanno, o, concessa ad essi l’udienza, il concilio comandasse loro di andarsene - con l’aiuto di Dio li riporterà da Trento fino al luogo che ciascuno riterrà come sicuro per sé, senza alcun inganno o frode.

Esso promette e garantisce in buona fede che tutte queste disposizioni saranno inviolabilmente osservate da tutti e singoli i cristiani, da tutti i principi, sia ecclesiastici che secolari, di qualsiasi stato o condizione essi siano o con qualsiasi nome siano indicati.

Esclusa, inoltre, qualsiasi frode ed inganno, con la più sincera buona fede promette che il sinodo non cercherà alcuna occasione, palesemente o di nascosto, e non farà uso, in nessun modo, della sua autorità, del suo potere, di qualche suo diritto o statuto o privilegio di leggi e canoni o di qualsiasi concilio, specie quelli di Costanza e di Siena, che possa riuscire di qualche pregiudizio a questa fede pubblica, a questa solenne assicurazione e alla pubblica e libera udienza; e non permetterà che alcuno se ne serva, derogando per questa volta a tutte quelle disposizioni.

Che se il santo sinodo o qualche suo membro, o qualcuno della sua parte, di qualunque condizione, stato, preminenza, violerà (che Dio, però, voglia degnarsi di tener lontano questa eventualità) in qualsiasi punto e clausola la forma e il modo della assicurazione del salvacondotto ora recitato senza che ne sia seguita immediatamente la dovuta ammenda, da approvarsi e da lodarsi giustamente secondo il loro giudizio, ritengano pure - e potranno ritenere davvero - che il sinodo è incorso in tutte quelle pene, nelle quali secondo il diritto divino e umano o la consuetudine, possono incorrere i violatori di questi salvacondotti, senza scuse e senza che, in ciò, si possa opporre alcunché.



SESSIONE XVI (21 aprile 1552)

Decreto di sospensione del concilio.


Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Sebastiano, arcivescovo di Siponto, e Luigi, vescovo di Verona, nunzi apostolici, a nome sia loro proprio che del reverendissimo ed illustrissimo signore Marcello Crescenzi, cardinale legato della santa chiesa romana, assente per lo stato assai cagionevole della sua salute, non dubita esser palese a tutti i cristiani come questo concilio ecumenico prima sia stato convocato e riunito a Trento da Paolo III, di felice memoria; e poi ripreso dal santissimo signore nostro Giulio III, dietro preghiera di Carlo V, augustissimo imperatore, specialmente per questo motivo: perché potesse ricondurre alla condizione originaria la religione, in più parti del mondo, e particolarmente in Germania, divisa penosamente tra tante opinioni, e correggere gli abusi e i costumi corrottissimi dei cristiani.

A questo scopo, moltissimi padri, senza alcun riguardo alle fatiche e ai pericoli, confluirono prontamente dalle diverse regioni e già le cose procedevano speditamente e felicemente per il grande concorso dei fedeli; vi era una ben fondata speranza che quella parte di Tedeschi che aveva suscitato quelle novità sarebbe venuta al concilio e sarebbe stata così ben disposta da cedere unanimamente alle vere argomentazioni della chiesa; che, finalmente, sarebbe spuntata una certa luce sulle cose e che la cristianità, prima sconfitta e travagliata, avrebbe cominciato ad alzare il capo; quand’ecco improvvisamente sorgere tali tumulti e scoppiare tali guerre, per la scaltrezza del nemico del genere umano, che il concilio ha dovuto quasi arenarsi ed interrompere, con suo grave disappunto, il suo corso; ed ogni speranza di qualsiasi ulteriore progresso è venuta meno. E il santo sinodo era tanto lontano dal portare rimedio ai mali dei cristiani e alle loro difficoltà, che sembrava piuttosto proprio contro quanto desiderava - irritare molti, piuttosto che placarli.

Perciò lo stesso santo sinodo, vedendo dappertutto, specie in Germania, ardere la guerra e le discordie; visto che quasi tutti i vescovi della Germania (e particolarmente i principi elettori) avevano lasciato il concilio per provvedere alle loro chiese, ha creduto bene doversi adattare a tanta necessità e tacere fino a tempi migliori, perché i padri possano tornare alle loro chiese e poterne avere cura - cosa loro impossibile ora - e non debbano consumarsi nell’ozio. Così, poiché la condizione dei tempi lo richiede, esso decide di sospendere la prosecuzione di questo concilio ecumenico Tridentino, per lo spazio di due anni (e di fatto lo sospende col presente decreto), con la clausola, però, che se le cose dovessero placarsi più presto e dovesse tornare l’antica pace (e spera proprio che, con l’aiuto di Dio ottimo massimo, ciò debba verificarsi entro uno spazio di tempo non troppo lungo), la ripresa del concilio abbia immediatamente forza, stabilità, vigore. Se poi (che Dio non voglia!) dopo questo biennio, i legittimi impedimenti, di cui abbiamo parlato, non saranno stati rimossi, la sospensione si intenda annullata non appena essi cesseranno e senza bisogno di nessuna altra convocazione, si ritenga restituito al concilio il suo antico vigore e la sua forza, tanto più che a questo decreto si aggiunge il consenso e l’autorità di sua santità e della sede apostolica.

Nel frattempo, tuttavia, il santo sinodo esorta tutti i prìncipi cristiani e tutti i prelati, perché osservino e facciano rispettivamente osservare nei loro regni e nei loro domini e chiese, per quanto spetta loro, tutte e singole le prescrizioni che finora sono state stabilite e disposte da questo concilio ecumenico.

Note

201. Cfr. Mt 13, 24-30.
202. Cfr. Gv 14, 26; 16, 13; Lc 12, 12.
203. Cfr. Mt 19, 26; Lc 18, 27.
204. Cfr. Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20.
205. Cfr. I Cor 11, 24-25.
206. I Tm 3, 15.
207. Sal 110, 4.
208. Cfr. Lc 22, 19; I Cor 11, 24.
209. I Cor 11, 26.
210. Gv 6, 58.
211. Cfr. I Cor 11, 3; Ef 5, 23.
212. Cfr. I Cor 1, 10.
213. Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, X, 5 (CSEL 40, 452).
214. Cfr. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19.
215. Cfr. Rm 6, 9.
216. Cfr. Lc 22, 19; Gv, 6, 48-59; I Cor 11, 24.
217. Cfr. AMBROGIO, De sacr., IV, 4-5 (PL 16, 458-464).
218. Eb 1, 6.
219. Cfr. Mt 2, 11.
220. Cfr. Mt 28, 17; Lc 24, 52.
221. Cfr. bolla Transiturus di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del Corpus Domini.
222. Concilio Niceno I, c. 13 (v. sopra).
223. Concilio Lateranense IV, c. 20 (v. sopra).
224. I Cor 11, 29.
225. I Cor 11, 28.
226. Gal 5, 6.
227. Cfr. Mt 22. 11-14.
228. Lc 1, 78.
229. Cfr. Gv 6, 48-59.
230. Cfr. Mt 6, 11.
231. Cfr. Sal 77, 25.
232. I Pt 5, 2-4; I Tm 3, 2-4; Tt 1, 7-9.
233. Cfr. II Tm 4, 2.
234. LEONE I, Ep. 14 ad Anast. (PL 54, 669).
235. Cfr. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Gal. III, 5, n. 489 (PL 26, 430); AGOSTINO, De corrept. et gr., 15, n. 46 (PL 44, 943 segg.).
236. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 35 (V. sopra).
237. Rm 8, 22.
238. Cfr. I Cor 1, 10.
239. Cfr. Fil 2, 2.
240. Ef 2, 4.
241. Sal 102, 14.
242. Ez 18, 30.
243. Lc 13, 3.
244. At 2, 38.
245. Gv 20, 22-23.
246. I Cor 5, 12.
247. Cfr. Gal 6, 10.
248. Cfr. I Cor 12, 12-13.
249. Cfr. Gal 3, 27.
250. Cfr. GREGORIO NAZIANZENO, Oratio 39 in sancta lumina, n. 17 (PG 36, 355-356).
251. Ez 18, 31.
252. Sal 50, 6.
253. Sal 6, 7.
254. Is 38, 15.
255. Cfr. Gn 3, 5.
256. Cfr. Gc 5, 6; I Gv 1, 9; Lc 5, 14 e 17, 14.
257. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
258. Cfr. AMBROGIO, De Cain et Abel, II, 4 (CSEL 32/1, 391).
259. Cfr. Es 20, 17; Dt 5, 21; Mt 5, 28.
260. Cfr. Ef 2, 3.
261. Sal 18, 13.
262. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
263. Mt 18, 18.
264. Gv 20, 23.
265. Cfr. Rm 13, 1.
266. II Cor 10, 8; 13, 10.
267. Cfr. Gen 3, 14-19; Nm 12, 14-15; 20, 11-12; II Re 12, 13-14.
268. Cfr. I Cor 3, 17.
269. Cfr. Ef 4, 30.
270. Cfr. Eb 10, 29.
271. Cfr. Rm 2, 5; Gc 5, 3.
272. Cfr. Mt 3, 2 e 8; 4, 17; 11, 21.
273. Cfr. Rm 5, 10; I Gv, 2, 1-2.
274. Cfr. II Cor 3, 5.
275. Cfr. Rm 8, 17.
276. Cfr. II Cor 3, 5.
277. Cfr. Fil 4, 13.
278. Cfr. I Cor 1, 31; II Cor 10, 17; Gal 6, 14.
279. Cfr. At 17, 28.
280. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
281. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
282. Cfr. I Pt 5, 8.
283. Cfr. Mc 6, 13.
284. Gc 5, 14-15.
285. Gc 5, 15.
286. Cfr. Gen 3, 15.
287. I Tm 4, 14.
288. Gv 20, 22-23.
289. Cfr. Is 38, 15.
290. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
291. Mt 18, 18.
292. Gv 20, 23.
293. Cfr. Mc 6, 13.
294. Cfr. Gc 5, 14-15.
295. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 7 (v. sopra).
296. Cfr. I Cor 9, 27.
297. Cfr. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Titum, 1, 6 (Pl 26, 598).
298. Lv 11, 44; 19, 2.
299. II Cor 6, 3-4.
300. Cfr. Ez 22, 26; Sof 3, 4.
301. Cfr. Sessione VII, c. 14 de ref. (v. sopra).
302. Concilio di Vienne, c. 9 (COD, 365).
303. Cfr. Es 21, 14.
304. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra).
305. Cfr. Dt 22, 11.
Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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